Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15769 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. un., 19/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/07/2011), n.15769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Miche – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20365/2010 proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA DELLA

REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO

REGIONALE DEL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DI QUIESCENZA PREVIDENZA

E ASSISTENZA DEL PERSONALE, ASSESSORATI LAVORI PUBBLICI,

COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA, FAMIGLIA, POLITICHE

SOCIALI ED AUTONOMIE LOCALI, AGRICOLTURA E FORESTE, BILANCIO E

FINANZE, LAVORO, BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE,

TERRITORIO E AMBIENTE, SANITA’, TURISMO, COMUNICAZIONE E TRASPORTI,

INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.L., C.F., G.M.R.

A., D.C.G., M.G., P.

A., G.S., S.T., V.M.

A., C.C., S.A., B.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo

studio dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CASALES MANGANO Isabella, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.V.;

– intimati –

avverso la decisione n. 419/2010 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.

La Corte, a sezioni unite:

rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Consigliere relatore, visti ed esaminati gli atti;

Fatto

OSSERVA

1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P. Reg. 30 gennaio 1993, art. 8, negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

2. Di tale decisione viene domandata la cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

3. Vi è controricorso, con cui si sostiene l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza e, conseguentemente, la sussistenza di potestas judicandi in capo al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

4. Il ricorso appare manifestamente infondato. Con le recenti sentenze n. 2065 del 2011, n. 2818 del 2011, e altre conformi, queste Sezioni unite hanno precisato che l’evoluzione del sistema normativo conduce a ritenere la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza, essendo, a questi fini, assimilabile al giudicato. In particolare, si è enunciato il principio secondo cui: In tema di ricorsi amministrativi, l’evoluzione del sistema normativo – di cui sono indici significativi, da un lato, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69, laddove prevede l’incidente di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, e, dall’altro lato, il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 112 dell’allegato 1, che alla lett. b) prevede l’azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo – conduce a configurare la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza;

tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l’analogia del procedimento che lo regola sottende un’identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ne consegue che è ammissibile il giudizio di ottemperanza anche con riguardo al decreto del Presidente della Regione Siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario.

5. Alla stregua di tale principio il Collegio valuterà, in camera di consiglio, se rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato”;

ritenuto che le considerazioni espresse nella relazione sono condivise dal Collegio, che le ribadisce e le fa proprie, dovendosi pertanto rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato, con compensazione delle spese del giudizio – fra tutte le parti costituite – in ragione del formarsi recente della giurisprudenza di legittimità nella materia oggetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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