Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15769 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34734-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELE PIETROSANTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 4713/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositato il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con decreto ex art. 445 bis c.p.c., del 17 luglio 2019, all’esito dell’accertamento tecnico preventivo promosso da S.F. nei confronti dell’INPS, il Tribunale di Velletri, rilevato che le conclusioni del CTU non risultavano tempestivamente contestate dalle parti omologava l’accertamento positivo del requisito sanitario riconoscendo nei confronti dell’istante la pensione di invalidità dalla data della domanda con liquidazione delle spesse di lite in Euro 800,00 comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA come per legge;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la S., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui non ha fatto riscontro alcuna attività difensiva da parte dell’INPS;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 1, e della norma di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5, in una con il vizio di motivazione, lamenta a carico del Tribunale l’immotivata liquidazione delle spese di lite sotto i minimi tariffari;

– che il motivo merita accoglimento, avendo dovuto il Tribunale attenersi agli onorari minimi di tariffa, come individuati in Cass. n. 4747/2018, tenendo conto che alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3.4.2014 e, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.c., in forza del quale, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., SS.UU., n. 10455/2015);

– che, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa dei merito, vanno individuati in Euro 910,50 per la fase di istruzione preventiva, risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, per effetto della riduzione delle prime due voci per il 50% e della terza per il 70%), dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede una riduzione “fino al 70%” dell’importo liquidato per tale fase;

– che, avuto riguardo all’importo dianzi delineato, appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato provvedimento sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni dei compensi previsti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle predette singole fasi processuali;

– che, pertanto, il ricorso va accolto, il decreto cassato per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, liquidando le spese in Euro 911,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%;

– che relativamente alle spese del presente giudizio se ne dispone la compensazione per essere la somma qui riconosciuta in aumento al pari inferiore rispetto a quella liquidata con l’impugnato provvedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida le spese per l’accertamento tecnico preventivo in Euro 911,00, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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