Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15768 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34011-2019 proposto da:

S.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DE LUCA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 3 aprile 2019, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava la domanda di S.A.A. di accertamento del suo diritto di godere della pensione di invalidità civile, che, riconosciutagli dal 2003, gli era stata revocata a seguito di visita di revisione del (OMISSIS): così riformando la sentenza di primo grado, che gliela aveva invece riconosciuta dal marzo 2008, sulla verificata ricorrenza di un’invalidità al 100% e del requisito reddituale;

2. preliminarmente rilevata la tempestività dell’appello dell’Inps, in riferimento alla correzione di errore materiale (con ordinanza 25 luglio 2016) della sentenza del Tribunale (che, per effetto della correzione, riconosceva il diritto alla pensione di invalidità civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, in luogo del diritto all’assegno ai sensi della cit. L., art. 13), nel merito la Corte territoriale escludeva tuttavia la prova del requisito reddituale in capo al ricorrente;

3. con atto notificato il 4 novembre 2019, il predetto ricorreva per cassazione con due motivi, cui l’Inps resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. in assorbente via preliminare, il ricorso deve essere ritenuto tardivo in quanto notificato via PEC il 4 novembre 2019, oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 3 aprile 2019, posto che alle controversie di natura previdenziale ed assistenziale obbligatorie non si applica la sospensione dei termini feriali (Cass. s.u. 16 gennaio 2007, n. 749; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21003; Cass. 24 agosto 2018, n. 21163);

2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.A.A. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

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