Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15768 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente
domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.A.M. res.te a (OMISSIS), rappresentata e difesa,
giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. BOGINO Carlo,
nel cui studio in Roma, Viale Ippocrate, 104, è elettivamente
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13/18/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma, Sez. n. 18, in data 08.02.2006, depositata il
03.04.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, pure, l’Avv. C. Bogino per la controricorrente;
Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4991/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 13/18/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 18, l’8.02.2006 e DEPOSITATA il 03 aprile 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’accertamento, ai fini IVA dell’anno 1996, operato dall’Amministrazione Finanziaria.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IVA dell’anno 1996, si articola in più motivi con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sotto diversi profili, e art. 2697 c.c., nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia.
3 – Resiste, giusto controricorso, la contribuente.
4 – I mezzi vanno esaminati, tenendo conto del fatto che, nelle more, in relazione ad altre vicende processuali relative a diversi anni d’imposta, occasionati da originario unico verbale della Guardia Finanza, la Corte di Cassazione ha già emesso le sentenze n.ro 17214/2009, 17215/2009 e 24543/2006, con le quali ha rigettato i ricorsi dell’Agenzia Entrate, ritenendo legittimo l’accertamento e rilevando che i motivi del ricorso si risolvono in una richiesta, inammissibile in sede di legittimità, di una nuova valutazione del materiale probatorio in atti.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso, la memoria della controricorrente in data 04.05.2010, e tutti gli altri atti di causa;
Rilevato il tenore delle argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione e, preso atto del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione Sezione 5^ n. 24543/2006, n. 17214/2009 e n. 17215/2009, rese tra le stesse parti in giudizi occasionati da unico e comune verbale della Guardia di Finanza, dalle quali, fra l’altro, si desume, in relazione ad analoghe censure, che l’accertamento di fatto operato dai Giudici di merito, è stato considerato “congruamente e logicamente motivato” e che le dedotte censure si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio esaminato;
Ritenuto che il ricorso di che trattasi va deciso alla stregua delle statuizioni contenute nelle precitate pronunce, ed in conformità alle stesse va rigettato;
Considerato che, avuto riguardo al numero dei procedimenti occasionati dall’unico verbale ed alla complessità delle questioni trattate nei vari gradi del processo, le spese del giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010