Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15767 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24161-2013 proposto da:

S.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERTO CARONCINI 58, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PIRARI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.P.A., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore E.A., L.L. e

P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI

70, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO CHIRONI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

PE.GI., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ALBERTO LUMINOSO, ANGELO LUMINOSO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.F., L’UNIONE SARDA S.P.A. e C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 313/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 30/07/2013, R.G.N.

357/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato VALERIO VACCHINI per delega orale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – In data 25 novembre 2002, con comunicato stampa diffuso da F.F., in qualità di addetto stampa della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), venne diffusa la notizia secondo cui S.M., già Presidente della Regionale della C.R.I., era stata destituita dall’incarico ed al suo posto era stato nominato, in qualità di Commissario regionale, Pe.Gi.. Nell’ambito del medesimo comunicato si precisò che la relativa ordinanza era scaturita, “tra le altre cose, da un’ispezione sull’operato del comitato Regionale da parte di inviati di Roma, “dirottata” lontano dai documenti amministrativi dallo stesso Presidente Regionale in carica”.

In data 26 novembre 2002, sui quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda vennero pubblicati alcuni articoli di cronaca che, nel riportare la notizia del commissariamento del Comitato Regionale per la Croce Rossa Italiana, riferirono di una “destituzione” della S. dalle funzioni di Presidente del detto Comitato.

Inoltre, in uno dei citati articoli, vennero riportate le parole che il Pe., nel corso di un’intervista concessa al giornalista P.R., aveva pronunciato sulla vicenda della “destituzione” della S..

S.M. convenne, dunque, in giudizio Pe.Gi., L’Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A., il suo direttore responsabile L.L., P.R., F.F., L’Unione Sarda S.p.A. ed il suo direttore responsabile C.R., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione, nei predetti quotidiani, degli articoli lesivi del proprio onore e reputazione.

L’adito Tribunale di Sassari, instauratosi il contraddittorio ed istruita documentalmente la causa, con sentenza del giugno 2007, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta dalla S. e compensò integralmente le spese del giudizio.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione S.M. sulla base di quattro motivi, con i quali, in sintesi, si doleva: che l’affermazione per cui sarebbe stata destituita dalla carica di commissario del Comitato Regionale non corrispondeva al vero; che era erroneo l’assunto secondo cui la “destituzione” sarebbe stata determinata dal rifiuto di mostrare i documenti agli ispettori inviati dalla C.R.I.; che era erronea la ritenuta insussistenza della portata diffamatoria delle dichiarazione del Pe.; che era erronea la ritenuta sussistenza dell’esimente del diritto di critica.

Con sentenza resa pubblica il 30 luglio 2013, la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, rigettava l’appello, con condanna alle spese della S..

2.1. – In riferimento al primo motivo d’impugnazione, la Corte territoriale affermava, anzitutto, che al termine “destituzione”, utilizzato nel comunicato emesso da F.F., addetto all’ufficio stampa della C.R.I., e che l’appellante aveva ritenuto lesivo della propria reputazione, non poteva “che essere attribuito il significato di “rimozione da” ovvero di “privazione di un ufficio od impiego””, quale significato che si identificava proprio con quello di “sostituzione”, che ad avviso dell’appellante avrebbe dovuto essere usato nel caso di specie.

giudice di secondo grado, quindi, riconosceva che i termini “destituire” e “sostituire” erano entrambi idonei a rappresentare, nella fattispecie, la situazione che era venuta a generarsi, affermando, inoltre, che anche ove si fosse attribuito alla “destituzione” un implicito connotato negativo (di cui sarebbe stata sfornita la “sostituzione”), si sarebbe, comunque, dovuto escludere il superamento dei confini del diritto di cronaca e di critica.

Peraltro, soggiungeva il secondo giudice, l’utilizzo del termine in questione sarebbe stato ampiamente giustificato dal tenore della nota prot. (OMISSIS) del 21 novembre 2002 con la quale l’appellante era stata sollevata dall’incarico di commissario, in quanto la citata nota conteneva “in sè una valutazione non propriamente positiva delle capacità di “guida” della S. da parte dell’autorità centrale ed il riferimento ad un giudizio altrettanto non positivo che ella riscuoteva nell’ambito dell’associazione”.

Infine, la Corte d’appello osservava che era del tutto irrilevante il riferimento della “destituzione” alla carica di Presidente o di Commissario, in quanto “era la destituzione in sè, a prescindere dalla carica, ad avere eventualmente un contrassegno diffamatorio”.

2.2. – Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte territoriale rilevava che dagli atti (nota del 7.10.2002 e del 5.11.2002) risultava che la dichiarazione con la quale la Presidente S. “aveva richiesto che l’ispezione svolgesse in occasione di apposita riunione e l’intervento di tutti gli organi di vertice nazionali”, era stata interpretata dall’autorità centrale come un vero e proprio rifiuto a consentire la citata ispezione e che tale atteggiamento ostruzionistico era stato decisamente ad aspramente censurato dall’autorità centrale medesima.

Ciò premesso, il giudice del gravame assumeva che era legittimo ritenere che la “destituzione” fosse in qualche modo collegata al detto rifiuto e, pertanto, riconosceva che, sia nel comunicato stampa redatto dall’appellato F.F. per conto della C.R.I., che negli articoli per cui è causa, si fosse correttamente e ragionevolmente alluso al rifiuto dell’ispezione come una delle cause della “destituzione”.

2.3. – La Corte territoriale, nel rigettare anche il terzo motivo d’impugnazione, rilevava che il Pe., nel corso dell’intervista rilasciata al la Nuova Sardegna, aveva fatto riferimento ad episodi veri o, comunque, ragionevolmente ritenuti tali, e, pertanto, riconosceva che i giudizi negativi da esso formulati, lungi dall’integrare una mera e gratuita aggressione all’onore e alla reputazione della S., costituivano un mero “dissenso ragionato del comportamento tenuto dal suo predecessore oltre che, evidentemente, contraddittore politico”.

2.4. – La Corte d’appello escludeva, poi, che il Pe. avesse travalicato i limiti del diritto di critica, atteso che il ruolo di responsabilità assunto dalla S. all’interno di un’entità di notevole rilevanza pubblica, quale sicuramente era la C.R.I., ben poteva giustificare un più incisivo esercizio del diritto di critica nei suoi confronti, in considerazione dell’utilità sociale della discussione in materia.

Infine, la Corte territoriale osservava che era del tutto privo di valore l’assunto dell’appellante secondo cui “l’affermazione che l’operato della S. sarebbe stato criticato dai vertici di tutti e quattro i comitati provinciali sarebbe restata allo stato della più pura enunciazione..”, atteso che risultava agli atti “la nota 322 del 12 febbraio 2002, sottoscritta, se non da tutti e quattro, da tre dei quattro presidenti dei comitati provinciale, oltre che dai rappresentanti della Sezione femminile e delle infermiere volontarie, con la quale si censurava aspramente la condotta di gestione della S.”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.M., affidando le sorti dell’impugnazione a cinque motivi, illustrati da memoria.

Resistono, con separati controricorsi, Pe.Gi., da un lato, e l’Editoriale La Nuova Sardegna s.p.a., L.L. e P.R., dall’altro.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede F.F., L’Unione Sarda S.p.A. e C.R..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di alcuni documenti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato tardiva la produzione della nota prot. n. 1238 del 28 maggio 2009 volta a comprovare l’insussistenza di qualsivoglia “destituzione” in capo alla S. e, per converso, il semplice passaggio di consegne tra la stessa ed il Pe..

La Corte d’Appello non avrebbe, altresì, tenuto conto di tutta una serie di documenti ritualmente prodotti in giudizio, che, se esaminati, avrebbero potuto portare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa soluzione della vertenza.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

1.1.1. – Quanto alla dedotta violazione art. 345 c.p.c., la ricorrente assume che il documento del 28 maggio 2009 (prot. n. 1238) è stato “esibito” all’udienza collegiale del 16 ottobre 2009 (prima udienza utile dopo la sua acquisizione), ma, tuttavia, nel ricorso non si fa riferimento ad una richiesta formale di ammissione/produzione del documento, nè – soprattutto – se tale richiesta sia stata comunque effettuata o reiterata in sede di precisazione delle conclusioni rese definitivamente in appello, così da evidenziare l’intenzione della parte di insistere su tale prova documentale. Ed, invero, sia dalle conclusioni riportate in sentenza (p. 2), che da quelle riportate in ricorso (p. 13), una tale richiesta non risulta affatto che sia stata effettuata.

Ciò, peraltro, a prescindere, in ogni caso, dal fatto che il documento alla stregua del relativo contenuto, siccome rappresentato dalla stessa ricorrente – si palesava tutt’altro che “indispensabile”, posto che atteneva al “passaggio di consegne” tra la S. e il Pe., in cui quest’ultimo dava atto dell’assenza di “criticità di rilevanza amministrativa, contabile, civile e penale ascrivibile al periodo in cui il comitato è stato retto dalla Porf.ssa S.”; il che non evidenzia affatto che la gestione complessiva, pur non censurabile sotto alcuno degli anzidetti profili, fosse anche esente da critiche quanto alla sua adeguatezza.

1.1.2. – In ordine alla doglianza che attiene all'”omesso esame di alcuni documenti”, occorre rammentare che nel presente giudizio di legittimità, essendo la sentenza di appello impugnata stata pubblicata il 30 luglio 2013, trova applicazione la disposizione di cui al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), che, come previsto dall’art. 54, comma 3, si applica alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione di detto D.L.).

Sicchè, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (anzitutto Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), il vizio veicolabile in base alla predetta norma processuale è “relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Con l’ulteriore puntualizzazione per cui “la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass., 6 luglio 2015, n. 13928).

Ne consegue che la doglianza veicolata con il ricorso è inammissibile, giacchè non si incentra sull’omesso esame del “fatto”, cui la documentazione avrebbe dovuto riferirsi, là dove, poi, nella specie, il “fatto” è stato ampiamente indagato, ossia quello della gestione inadeguata della S. e delle critiche ad essa rivolte.

Peraltro, la censura è, comunque, priva di consistenza, in quanto l’esame, da parte della Corte di appello, della documentazione alla quale la ricorrente fa riferimento (cioè quella che proverebbe che non vi era alcuna documentazione in merito a “pareri e proposte” dei vertici delle Componenti Volontaristici della C.R.I.) non risulta omesso, poichè il giudice di secondo grado dà atto dello specifico rilievo (pp. 4/5 e 8/9 della sentenza impugnata), escludendo, tuttavia, che mancasse documentazione che attestasse le critiche mosse alla S. dalle articolazioni territoriali della C.R.I. (nota n. 322 del 12 febbraio 2002), là dove la medesima ricorrente finisce per insistere su una versione diversa da quella espressa dal giudice di merito, al quale soltanto spetta, però, l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, e art. 111 Cost., commi 2 e 6.

La Corte territoriale, avendo omesso di esplicitare in sentenza le ragioni della non decisività di taluni elementi di prova contraria, ritualmente prodotti in giudizio dalla ricorrente ed idonei a condurre ad una diversa decisione, avrebbe adottato una motivazione meramente apparente, apodittica ed arbitraria.

Il giudice di secondo grado, inoltre, sarebbe incorso in una violazione dei canoni del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., atteso che la mancata considerazione dei citati elementi di prova, e, di conseguenza, delle argomentazioni che su di essi trovavano sostegno, avrebbe, irrimediabilmente, alterato il contraddittorio.

2.1. – Il motivo è infondato.

La motivazione espressa dalla Corte di appello (cfr. sintesi riportata nel “Ritenuto in fatto” che precede) è tutt’altro che apparente e dà intelligibile contezza dell’iter logico-giuridico che assiste la decisione, prendendo anche in considerazione la documentazione prodotta, ritualmente, dalla S., alla quale, nell’esercizio dei poteri ad essa riservati di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove apprezzamento, annette valenza diversa da quella ascritta dalla medesima ricorrente.

Invero, con il motivo in esame, più che veicolare la violazione dell’art. 132 c.p.c., viene riproposta, sotto veste diversa, la stessa censura di difetto di motivazione veicolata, senza esito favorevole, con il primo motivo.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa interpretazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 115, 116 e 277 c.p.c..

La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato, in riferimento alle dichiarazioni rese dal Pe., l’offensività delle epressioni attinenti alla capacità professionale, alla correttezza dell’operato e all’affidabilità di essa S., le quali mancherebbero di rispettare i criteri di continenza formale e sostanziale, nonchè sarebbero debordanti dal legittimo esercizio del diritto di critica.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2059 c.c. e degli artt. 115 e 277 c.p.c., nonchè dedotto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto, in contrasto con i criteri di verità dei fatti e di continenza sostanziale (così da accreditare giudizi negativi sulla persona del Commissario regionale della C.R.I.), che “la pretesa destituzione sarebbe stata causata dal rifiuto dell’attrice di mostrare i documenti agli Ispettori inviati dalla Croce Rossa Italiana”.

A tal riguardo, non risulterebbero acquisiti agli atti documenti e/o prove che attesterebbero “l’inequivocabile collegamento causale fra le asserita destituzione ed il preteso ostruzionismo” all’ispezione dell’autorità centrale della C.R.I., mentre sarebbe dimostrato, in base alla nota del 21 gennaio 2003, “prodotta ma non esaminata”, che il provvedimento adottato nei confronti di essa S. non aveva implicato alcuna valutazione di merito, nè era riferito ad atti interni “da chicchessia provenienti”.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c..

La Corte di appello avrebbe omesso ogni indagine sulla correttezza “del lavoro dell’articolista al fine di accertare la verità delle dichiarazioni rilasciategli” dal Pe., là dove, inoltre, sarebbe comunque stato superato il legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica, tramite la propalazione di notizie in forza di artificiosi accostamenti tra i fatti.

6. – I motivi dal terzo al quinto, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

Posto che la Corte di appello si è, in ogni caso, mantenuta nell’alveo dei principi della materia evidenziando la verità sostanziale dei fatti, la continenza espressiva e l’interesse pubblico alla notizia, ponendo, altresì, in rilievo che la critica, soprattutto se “politica”, come nella specie, non è comunque lesiva della reputazione altrui, ed è anzi lecita, ove non trasmodi in una aggressione gratuita della personalità, ciò che nel caso in esame non è dato affatto ravvisare -, tutte le censure di violazione di legge (che come tali si infrangono sulla rilevata correttezza in iure della sentenza impugnata), più che volte ad evidenziare realmente degli errores in indicando (anche sotto il profilo della sussunzione), sono nella sostanza orientate a criticare la motivazione espressa dal giudice del merito siccome reputata insufficiente e/o contraddittoria e, dunque, in base a parametri censori non più utili a fondare un’impugnazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione vigente, applicabile ratione temporis.

Inoltre, quanto alla vicenda della cd. “ispezione amministrativa”, non vi è alcun omesso esame di “un fatto” da parte del giudice di appello, che ha motivato adeguatamente sulla vicenda stessa. Sicchè, non può venire in rilievo, di per sè, il documento richiamato dalla S. (nota del 21 gennaio 2003, prot. n. (OMISSIS)), del quale, peraltro, neppure può dirsi che non sia stato valutato, giacchè investito dal complessivo apprezzamento della Corte territoriale sulla affermata esclusione della mancanza di “pareri e atti interni” di critica alla S..

Del resto, nel ricorso neppure si puntualizza, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se detto documento sia stato, esso stesso, posto a fondamento dello specifico motivo di gravame, là dove nella sentenza impugnata si evidenzia che le censure della appellante gravitavano su altre ragioni e documenti.

Quanto, poi, alla circostanza che talune frasi non fossero state pronunciate dal Pe. (quelle sulla correlazione tra mancata ispezione e ostacolo appostovi dalla S.) nulla toglie alla veridicità del fatto narrato, siccome riscontrato in base a documentazione valutata dalla Corte territoriale e solo diversamente apprezzata dalla ricorrente.

Peraltro, anche in questo caso le doglianze in sede di appello (per come riportate dalla sentenza impugnata) facevano leva (oltre che sulla non continenza) proprio sulla non veridicità del fatto e non sul rilievo che il Pe. non avesse pronunciato dette frasi, mentre con il ricorso per cassazione non si puntualizza (anche nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) quale fosse la reale portata delle ragioni specifiche di gravame e ciò al fine di consentire a questa Corte una verifica sull’effettivo devolutum in secondo grado e, dunque, sulla eventuale novità del thema decidendum siccome prospettato soltanto in sede di legittimità e come tale inammissibile.

7. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle due parti controricorrrenti, in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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