Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15767 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12253/2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LUIGI

CONTRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1795/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO – SEZIONE DISTACCATA DI VERONA, depositata il

30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G. ricorre, con unico motivo, nei confronti della Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto al fine della partecipazione all’udienza) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, dichiarando cessata la materia del contendere, per avere l’Amministrazione finanziaria annullato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati, ha, poi, compensato tra le parti le spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) L’unico motivo – con il quale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, art. 46, comma 3 e art. 92 c.p.c., comma 2 – è infondato, alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (Sentenza n. 19947 del 21/09/2010) per cui in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato (dovuta all’accoglimento di uno dei motivi preliminari d’invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo D.Lgs., in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal terzo comma dell’art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. Questa Corte (sentenza n. 22231 del 26/10/2011) ha, poi, statuito che “Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese”.

2. Alla luce di tali principi – pur rivisitati alla luce dell’ulteriore orientamento (cfr. ex multis Cass. n. 22793/2015) per il quale nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006 si applica l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), sicchè la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto – la sentenza impugnata appare immune da censure laddove ha, comunque, illustrato le gravi ragioni che l’avevano condotta a compensare le spese.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per non avere l’intimata svolto attività difensiva.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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