Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15767 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. e A.I., elett.te dom.to in Roma, alla

via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avv. Carla Rizzo, rapp.to e

difeso dall’avv. CHIOCCHETTI GIUSEPPE, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Ragoli, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Lungotevere Melini n. 10, presso lo studio

dell’avv. Cristiano Marinese, rapp.to e difeso dall’avv. GIRADI

ANDREA, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Trentino n. 109/2007/1 depositatali 11/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.S. e A.I. contro il Comune di Ragoli è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Trento n. 96/2/2005 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) ICI 2000.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Con unico motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

La censura relativa alla motivazione è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con ricorso incidentale il Comune assume la violazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la CTR non avrebbe esaminato la censura relativa alle spese formulata da esso Comune nell’atto di appello, nè avrebbe motivato in ordine alla compensazione.

La censura è inammissibile alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007) secondo il quale la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza dei giudice di primo grado è impugnabile per cassazione per omessa pronuncia su un motivo di gravame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 dello stesso codice di rito. Ciò vale anche con riferimento alla pronuncia “nulla per le spese”, contenuta nel dispositivo, che va intesa, nel suo significato letterale, come una mancata pronuncia in ordine alle spese processuali.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese dei giudizio di legittimità.

PQM

la Corte riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA