Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15766 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27737-2012 proposto da:

Z.A., ((OMISSIS)), assistito da Z.U. in qualità

di suo Amministratore di Sostegno, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

CIOCCA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.S., S.G., S.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCABITTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO TOMASELLI giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1106/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/10/2011, R.G.N. 1193/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato MARIO ROMANO per delega;

udito l’Avvocato FABRIZIO TOMASELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – In data (OMISSIS), alle ore 18 circa, Z.A. percorreva, con la propria autovettura Fiat Panda, una strada a fondo chiuso in prossimità della (OMISSIS).

Nell’eseguire una manovra di inversione di marcia, lo Z. invadeva il terreno agricolo circostante, sul quale stavano lavorando i proprietari S.C., S.N., S.S. e S.P., tanto da provocarne la reazione sconsiderata: uno di questi col trattore gli sbarrava la strada, un altro con il badile colpiva il parabrezza della Panda, un altro, infine, con rami di piante cercava di fermare l’auto. Lo Z., terrorizzato, aveva cercato di fuggire nei campi vicini, finchè aveva imboccato una discesa, in fondo alla quale perdeva i sensi e si risvegliava solo alle ore 17 del giorno seguente, allorquando riusciva a raggiungere la propria abitazione e a raccontare l’accaduto ai parenti.

Sulla scorta di tali allegazioni, dunque, Z.A., con citazione del marzo 1988, convenne in giudizio S.C., S.N., S.S. e S.P., per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati ad esso attore, che a seguito dell’accaduto aveva subito un gravissimo trauma psichico.

1.1. – I convenuti si costituirono in giudizio e contestarono la ricostruzione dei fatti prospettata dall’attore, sostenendo che questi, anzichè effettuare l’inversione di marcia, aveva dato vita ad “un vero e proprio carosello” sui campi di loro proprietà, danneggiando le coltivazioni a fieno e ad erbe mediche e le opere di irrigazione, per poi allontanarsi definitivamente senza subire alcuna aggressione.

Oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, i convenuti formularono domanda riconvenzionale per conseguire il risarcimento dei danni subiti ai terreni.

1.2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, esaurita l’istruzione probatoria (con interrogatorio formale, escussione di testimoni ed espletamento di c.t.u. medico-legale), l’adito Tribunale di Bergamo accolse, nei confronti di S.N., S.S. e S.G. (erede di S.P.), la domanda attorea, condannando i predetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di Z.A., che liquidò in complessivi Euro 766.964,00, oltre accessori.

2. – Avverso tale sentenza proponevano impugnazione principale S., N. e S.G. e gravame incidentale Z.A. (in punto di mancato riconoscimento del danno patrimoniale); la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza resa pubblica il 14 ottobre 2011, accoglieva in parte l’impugnazione principale, respingendo la domanda risarcitoria avanzata dallo Z., nonchè la pretesa di danni azionata in via riconvenzionale dagli appellanti, altresì rigettando il gravame incidentale dello Z..

2.1. – La Corte territoriale assumeva che non fosse possibile accertare le specifiche condotte tenute dai tre originari convenuti ( S., N. e S.P.), con particolare riferimento alla violenza esercitata nei confronti del veicolo e del suo conducente, sì da desumerne le gravissime conseguenze patologiche riscontrate in capo all’attore mediante l’espletata c.t.u. medico-legale.

2.2. – Il giudice di appello ritenuta pacifica la circostanza che F.C. (deceduto prima dell’espletamento dell’istruttoria di primo grado) fu effettivamente testimone oculare dei fatti – osservava, alla luce delle dichiarazioni rilasciate nei giorni seguenti dal medesimo F. ai Carabinieri, che costui si era limitato a riferire “di aver visto solamente un giovane alla guida di un’autovettura che viaggiava a tutta velocità per i campi degli S. e dietro un ciclomotore alla cui guida vi era altro giovane; che l’autovettura a forte velocità era arrivata fino al cancello della cascina F. e poi attraverso i prati era andata sulla strada per (OMISSIS); di non aver fatto caso al momento a quanto stava accadendo in quanto pensava che i due (automobilista e ciclomotorista) stessero giocando; di aver saputo dello sviluppo del fatto da altra gente nel centro abitato di (OMISSIS)”.

2.3. – La Corte territoriale rilevava che tali dichiarazioni, non prese in considerazione dal giudice di primo grado, sebbene contenute in atti della polizia non potevano non essere valutate sia in relazione al loro intrinseco contenuto, sia in relazione alla necessaria verifica di quanto invece riferito dai testi de relato P. e S., anche in base a quanto appreso dal coniuge del F., C.A. (anch’essa non escussa come teste, in quanto impedita per l’età e le condizioni fisiche), la quale non era però indicata come persona presenta ai fatti “nè nella denuncia dello Z. nè dal rapporto dei Carabinieri”.

Infatti, le dichiarazioni del F. non facevano alcun riferimento a contegni violenti dei convenuti e, anzi, egli riteneva si trattasse di una sorta di “gioco” dei conducenti del ciclomotore e dell’autovettura.

2.4. – Invece, soggiungeva il giudice di secondo grado, si differenziavano alquanto le dichiarazioni dello stesso F. siccome riferite dal P. e dal S., risultando eccessivamente cariche di contenuti suggestivi ed enfatizzanti dati non oggetto di univoco riscontro probatorio.

In particolare, non potendo dirsi accertato il presunto inseguimento, che le dichiarazioni dei testi de relato contenessero qualche forzatura rispetto a quanto effettivamente appreso dai coniugi F. emergeva là dove, sia il P., sia il S., riferivano che la C. aveva visto che la Panda, nell’allontanarsi dal cancello della cascina seguita dal motorino, era finita in un piccolo fosso: considerata la distanza tra la cascina e il fossato (circa un chilometro secondo lo stesso Z., due chilometri per gli appellanti), nonchè la presenza di piante di alto fusto, era da escludere che la C. avesse potuto vedere la vettura scivolare nel fossato.

2.5. – Depurata la narrazione dei fatti da questi elementi, non emergevano, comunque, condotte caratterizzate da un tale grado di violenza da indurre, in una persona di normali condizioni mentali, uno shock così intenso da fargli perdere i sensi per un giorno intero e cagionargli, poi, le gravissime menomazioni psichiche riscontrate dal c.t.u.

I comportamenti dei convenuti dovevano, piuttosto, qualificarsi alla stregua di un tentativo, seppure energico, di allontanare dal proprio terreno, appena seminato, un veicolo che minacciava di pregiudicare il risultato del proprio lavoro.

Tali condotte, peraltro non molto chiare, nè puntualmente riscontrate, non potevano di certo integrare quella violenza idonea ad innescare la psicosi individuata dal perito.

2.6. – L’unica manifestazione di effettiva violenza, il colpo di badile, era anch’essa una circostanza dubbia in quanto non riferita da F.C. ai Carabinieri.

A tale proposito il giudice d’appello rilevava che il colloquio del S. e del P. con i coniugi F. avveniva il giorno successivo al fatto, mentre l’accesso dei militari alla cascina dei F. qualche giorno più tardi, sicuramente dopo la querela presentata il 29 aprile 1983 dallo Z.; tuttavia il F., che pure avrebbe riferito tale circostanza al cognato dello Z., non ne faceva poi cenno alla polizia giudiziaria.

La Corte d’appello precisava, quindi, che le dichiarazioni dei coniugi F. riportate dal P. e dal S. avrebbero richiesto, ai fini della necessaria verifica di attendibilità, un accertamento puntuale, realizzabile solo con l’ausilio di testimoni oculari.

2.7. – Quanto, poi, al danno riscontrato sul parabrezza dell’autovettura dello Z., non poteva affermarsi con certezza che fosse stato provocato dalla condotta di taluno dei convenuti, anche considerando che la vettura era finita in un fossato ed ivi era rimasta abbandonata per più di un giorno.

2.8. – Anche le deposizioni rese da F.G. e B.S. in sede penale per il reato di falsa testimonianza, ritrattando quelle rilasciate nel giudizio civile, non potevano risultare decisive, giacchè succinte e prive di particolari utilità, oltre che contenenti elementi puramente valutativi e suggestivi.

In relazione agli elementi di prova desunti dal primo giudice dalla asserita condotta intimidatoria degli S., la Corte di appello osservava, anzitutto, che l’art. 116 c.p.c., comma 2, consente al giudice di trarre elementi indiziari dal contegno delle parti da intendersi come il contegno tenuto nel corso del processo, mentre le condotte suddette si sarebbero verificate prima e al di fuori dell’instaurazione del giudizio.

In ogni caso, il giudice di secondo grado riteneva che alcun comportamento intimidatorio poteva essere attribuito agli S. con riferimento ai testi B. e F.G.: secondo la versione dei testi, infatti, uno degli S. si era recato a casa loro per chiedere loro o “invitarli” a confermare quanto già detto al giudice civile. Le riferite condotte, se pure manifestavano un interesse dei convenuti a nascondere il loro coinvolgimento nell’episodio, non valevano comunque, di per sè, a convalidare la ricostruzione dei fatti così come effettuata dal giudice di prime cure.

2.9. – La Corte territoriale rilevava, infine, che le conclusioni della c.t.u. medico legale, secondo cui “il gravissimo stato di shock psichico conseguente all’aggressione, agendo sulla condizione di lieve frenastenia preesistente, ha causato la comparsa di patologia cronica psicotica”, non erano attendibili in quanto basate sulla ritenuta violenza posta in essere dai convenuti, che non risultava provata.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Z.A. affidandosi ad un unico motivo, articolato su tre censure.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, S.S., S.G. e S.N..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico mezzo è dedotta “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

1.1. – Il ricorrente lamenta, anzitutto, l’erroneità della sentenza d’appello per avere il giudice ritenuto che la c.t.u. espletata nel precedente grado di giudizio fosse viziata a monte, avesse cioè condotto la propria indagine partendo dal presupposto della “inaudita violenza” che avrebbe caratterizzato le condotte ascritte ai convenuti, ciò che, invece, non risultava affatto dalla stessa consulenza, la quale accertava che la “patologia psichica” (patologia psicotica cronica, con invalidità al 100%) era insorta “nell’immediatezza e in conseguenza dell’aggressione” subita il (OMISSIS), via via aggravandosi fino ad una condizione di psicosi cronica, indotta per l’80% dal “trauma psichico dovuto all’aggressione”, quale termine, quest’ultimo, che sarebbe privo di alcuna connotazione denotante l’entità o l’intensità della violenza esercitata. Il consulente, inoltre, riconosceva che il solo lieve deficit mentale pregresso non avrebbe potuto, da solo, degenerare nella grave patologia accertata.

La decisione della Corte d’appello sarebbe quindi errata perchè contrastante con le chiare valutazioni scientifiche del medico legale, che aveva accertato il nesso di causalità materiale tra la condotta dei convenuti e la malattia, ritenendo il deficit mentale pregresso semplice concausa incidente nella sola misura del 20%.

Del resto, sia pure in base alla valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice d’appello non si sarebbe potuto escludere la responsabilità dei convenuti, posto che le condotte comunque accertate configuravano senz’altro una forma di coartazione dell’altrui sfera soggettiva, integrante la fattispecie astratta del reato di lesioni personali, da cui era conseguita la malattia psichica.

1.2. – Anche là dove si ritenesse corretto il già censurato ragionamento del giudice di appello, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.), posto che, in base al “giudizio controfattuale (condicio sine qua non)” era da “ritenere pacificamente accertato il nesso di causalità materiale, essendo evidente che l’eliminazione della condotta posta in essere dagli S. avrebbe certamente reso impossibile l’evento (rectius, il danno evento)”, ossia che questo fosse da ascrivere interamente al lieve deficit mentale pregresso a carico dello stesso Z..

1.3. – Il ricorrente si duole, poi, del vizio di motivazione del giudice di secondo grado nell’apprezzamento delle risultanze probatorie idonee ad accertare le modalità di svolgimento dei fatti. In particolare, la Corte di appello non avrebbe considerato che la versione fornita ai Carabinieri dal F. in sede di dichiarazioni spontanee – dal medesimo giudice ritenuta differente dalla narrazione riferita dai testimoni indiretti e perciò solo più attendibile non contenesse tutta la verità proprio in conseguenza dell'”invito” degli S. volto a celare l’accaduto all’autorità giudiziaria.

Inoltre, potendo la minaccia concretarsi anche tramite una condotta con mera attitudine ad intimorire, il giudice del gravame avrebbe contraddittoriamente escluso che gli “inviti” degli S. non rappresentassero una coazione morale, altresì errando a ritenere che, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, potesse valere soltanto il contegno processuale delle parti e non già quello extraprocessuale.

La Corte territoriale avrebbe, poi, fornito una carente rappresentazione del fatto concernente il “colpo del badile”, trascurando sia la deposizione del sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri che aveva riscontrato il danneggiamento del parabrezza dell’autovettura dello Z., “non compatibile con un urto da parte della testa del conducente”, sia quella, de relato, di B.S. su quanto visto da F.C., ossia che uno degli S. aveva un badile.

Il giudice del gravame non avrebbe proceduto alla valutazione in concreto dell’efficacia sintomatica di tutti gli ulteriori elementi indiziari disponibili per verificare se la circostanza isolatamente esaminata potesse trovare supporto in una prospettiva di globale convergenza di tutti gli elementi analizzati.

In definitiva, affidandosi ad una lettura parziale e distorta delle emergenze istruttorie, il giudice d’appello aveva erroneamente ribaltato la decisione del Tribunale.

2. – Il motivo, in tutta la sua articolazione, non può trovare accoglimento.

2.1. – Giova premettere, in linea più generale, che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., 21 agosto 2006, n. 18214; Cass., 26 gennaio 2007, n. 1754; Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608), il vizio veicolabile in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione (applicabile ratione temporis) antecedente alla novella legislativa del 2012, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito (al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere e bilanciare – salvo i casi tassativamente previsti dalla legge -, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi), sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (vale a dire che, se esaminati, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità), ovvero quando esista un insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Con l’ulteriore precisazione che non è comunque consentito alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

2.2. – Quanto al primo profilo di doglianza (sub 1.1.), la Corte d’appello, in forza di motivazione sviluppata in forza di un esame complessivo delle risultanze istruttorie e dalla non implausibile portata logica, ha ritenuto che le condotte dei convenuti non fossero “caratterizzate da violenza tale da indurre in una persona di normali condizioni mentali uno shock di tale intensità da fargli perdere i sensi praticamente per un giorno intero e da cagionargli poi le menomazioni psichiche riscontrate dal CTU”.

Sicchè, perdono di consistenza, anzitutto, i rilievi di parte ricorrente in ordine al fatto che talune circostanze fossero pacifiche (come l’energico tentativo di allontanamento posto in essere dagli S., l’inseguimento a bordo di un ciclomotore da parte di uno di questi o che la vettura fosse poi finita in un fossato), giacchè di per sè inidonee ad accreditare, come la sola ed unica (e non già la possibile o anche la probabile) spiegazione logica alternativa (tra le molte, Cass., 12 febbraio 2008, n. 3267), il verificarsi dell’accadimento lesivo come prospettato dall’attore, tanto più proprio alla luce del diverso accertamento compiuto dal giudice del merito.

In ordine, poi, alla valutazione operata dalla Corte territoriale sulle conclusioni della c.t.u. medico-legale, premesso che il giudice del merito non è vincolato dagli esiti della consulenza espletata in corso di giudizio, potendosene discostare in forza di congrua e logica motivazione (tra le tante, Cass., 3 marzo 2011, n. 5148), quest’ultima risulta espressa in ragione del risalto dato, alla luce della compiuta valutazione delle prove, proprio alla mancanza di connotazione particolarmente violenta della condotta ascritta ai convenuti, sì da non consentire di aderire al giudizio dell’esperto sull’incidenza causale della “aggressione” patita dallo Z. in una misura pari all’80% del danno psichico riscontrato.

Invero, sul profilo in esame le doglianze di parte ricorrente non attingono alla necessaria specificità, giacchè, a tal fine, sarebbe occorsa una previa esplicitazione puntuale dei fatti su cui il c.t.u. ha fondato il proprio accertamento ed è, poi, giunto a definire lesioni subite dallo Z. come eziologicamente correlate alla “aggressione” degli S. (e, dunque, anche con esibizione intelligibile e complessiva dei contenuti dell’elaborato sul punto), ciò al fine di consentire una verifica proprio sulla eventuale coincidenza tra i fatti considerati dal c.t.u. e quelli dedotti dalla parte attrice. Coincidenza che, invero, militerebbe per una ancor più netta plausibilità dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in ordine alla inferenza tra connotazione particolarmente violenta dell’aggressione e conseguenze pregiudizievoli così rilevanti.

In ogni caso, proprio l’utilizzo del termine “aggressione” presuppone una condotta violenta e dei fatti che la sostanziano, là dove sarebbe stata del tutto deficitaria la c.t.u. ove non avesse rapportato l’evento dannoso a fatti specifici, tali da scatenarne l’origine.

In definitiva, l’uso stesso, da parte del c.t.u., del lemma “aggressione” è tale da rendere non implausibile la motivazione della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto che il consulente si fosse basato sulla versione dei fatti addotta dallo Z., che il giudice di secondo grado ha, però, ritenuto, come tale, non dimostrata.

2.3. – Quanto alle censure che investono l’accertamento sul rapporto di causalità materiale (sub 1.2.), esse (che, al di là del vizio formalmente veicolato, sono altresì orientate a denunciare un error in indicando) non colgono nel segno, posto che il giudizio di causalità è stato risolto dalla Corte di appello nel senso della non probabile sussistenza tra condotte, così come accertate (e dunque solo energiche ma non violente), e l’evento dannoso, rappresentato dalla lesione psichica gravissima.

Invero, la Corte territoriale ha correttamente operato la propria valutazione sulla causalità materiale in base alla regola di funzione del “più probabile che non” (escludendo che lo fosse), mentre il ricorrente postula una applicazione erronea del concorso tra cause naturali pregresse e fattore umano, spostando, però, l’apporzionamento dalla causalità giuridica (cui tale apporzionamento è, invece, pertinente:

tra le altre, Cass., 21 luglio 2011, n. 15991; Cass., 13 novembre 2014, n. 24204) a quella materiale.

Non è, dunque, apprezzabile alcuna violazione delle regole sul nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), risolvendosi le critiche del ricorrente nell’aggredire la motivazione in ordine all’accertamento in fatto riservato al giudice del merito, investendo, segnatamente, i presupposti dai quali si è mosso il c.t.u. per giungere al proprio convincimento e, dunque, in forza di profili che sono stati innanzi già esaminati.

2.4. – Infine, quanto alle doglianze che attengono alla valutazione delle prove ed all’utilizzo di quella presuntiva (sub 1.3.), esse si risolvono, piuttosto, in una prospettazione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice del merito sulla base delle risultanze probatorie valutate, non ammissibile in sede di controllo di legittimità.

Del resto, la Corte d’appello ha escluso la portata decisiva delle testimonianze indirette, peraltro ritenute non specifiche, nè sempre pertinenti nella descrizione dei fatti, a fronte di una più significativa prova costituita dalle dichiarazioni spontanee rese dal testimone oculare ( F.C.) ai Carabinieri, con ciò facendo buon governo del rilievo da ascrivere alla prova de relato, la cui valenza è, per l’appunto, necessariamente legata alla presenza di riscontri esterni, rimessi all’apprezzamento del giudice del merito (Cass., 20 gennaio 2006, n. 1109).

Nè risultano conferenti le censure sull’asserita erronea applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, giacchè l’assunto in iure della Corte di appello rimane espresso soltanto ad abundantiam e, quindi, in modo ultroneo rispetto alla valutazione in concreto effettuata sul contegno complessivo (processuale ed extraprocessuale) delle parti.

Infine, quanto al profilo – su cui particolarmente insiste il motivo – della negazione indiziaria della circostanza concernente il fatto che uno S. avesse in mano un badile e che la Panda fosse stata colpita dal badile (assai presumibilmente) sul parabrezza, la Corte d’appello ha evidenziato trattarsi, ancora una volta, di circostanza dubbia, siccome riferita soltanto de relato (dal B.), mentre il testimone oculare F.C. (non escusso in sede processuale perchè deceduto anteriormente) non l’aveva rappresentata allorchè sentito dai Carabinieri.

La valutazione del giudice del merito si palesa, anche in questo caso, plausibile, dando prevalenza all’unica deposizione di un testimone oculare, la cui attendibilità è stata ragionevolmente considerata maggiore delle testimonianze rese de relato.

3. – Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Sussistono giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA