Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15766 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017), n. 15766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10129-2016 proposto da:
SIMAV – TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A. – C.F.
(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che
la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
CLAUDIA LAZZERI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5590/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Società in intestazione ricorre, su due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate (che si è limitata a depositare atto di costituzione) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado (di accoglimento dell’istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per l’impiego di telefoni cellulari), aveva, adeguandosi ai principi espressi in materia da questa Corte (sentenza n. 23052/12), ritenuto dovuta la tassa.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con il quale si denuncia l’error in procedendo commesso dal Giudice di appello, per avere omesso di pronunciare sulla richiesta avanzata in via subordinata di disapplicazione delle sanzioni per l’obiettiva incertezza normativa – è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che pur a fronte della specifica domanda formulata in via subordinata dalla contribuente (la quale ha riportato in ossequio al principio di autosufficienza integralmente il contenuto delle proprie controdeduzioni in appello), la C.T.R. abbia del tutto omesso di pronunciarsi.
Ne consegue, in accoglimento del solo primo motivo, assorbito il secondo formulato in subordine, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, i demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017