Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15766 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Meldola, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via C. Colombo n. 436, presso lo
studio dell’avv. CARUSO RENATO, dal quale è rapp.to e difeso,
unitamente all’avv. Giovanni Lauricella, giusta procura in atti;
– ricorrente –
Contro Coop. Agricola La Bidentina;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia e Romagna n. 138/2007/08 depositatali
19/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 12/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
E’ presente l’avv. Caruso Renato;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Coop. Agricola La Bidentina contro il Comune di Meldola è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Forlì n. 12/2/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di diniego (OMISSIS) ICI 1993 – 2002.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. LA CTR avrebbe fondato la propria decisione su documentazione prodotta in grado di appello oltre il termine di cui al citato articolo.
La censura è infondata in quanto dalla sentenza risulta che la Cooperativa già in data 26/102007 produsse documentazione aggiuntiva e che in data 6/11/2007 depositò solo istanza per la discussione ed ulteriore memoria.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato che per i fabbricati accatastati nella cat. D. non sarebbe necessario rispettare le condizioni di cui all’art. 9 cit.;
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009), secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010