Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15765 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7928-2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA JACOPO DA PONTE

45, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TUMIOTTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4932/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.R. ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto al fine della partecipazione all’udienza) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento relativo ad irpef per l’anno 2006, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità della doppia presunzione sulla distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la C.T.R. avrebbe omesso di confutare in fatto ed in diritto i motivi del proposto appello, rendendo impossibile la individuazione della conseguenzialità logica e giuridica seguita per giungere alla decisione.

1.1. La censura è manifestamente inammissibile dovendosi applicare la nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la quale prevede, unicamente, il ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. sentenza Sez. U. n. 8053/14).

1.2. Peraltro, anche a non volere tenere conto di quanto indicato in rubrica e ritenere che, con il mezzo, il ricorrente abbia inteso denunciare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente, la censura è sempre infondata, essendo la motivazione congrua ed avendo il Giudice di appello illustrato esplicitamente le ragioni poste a base del suo convincimento.

2. Anche il secondo motivo -con il quale si censura la sentenza impugnata ancora di omesso circa un fatto decisivo e di violazione di legge – è inammissibile, laddove non viene neppure individuato il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso mentre è manifestamente infondato, con riferimento alla dedotta violazione di legge, laddove per orientamento consolidato di questa Corte (di recente ribadita da Sentenza n. 15824 del 29/07/2016) in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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