Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15765 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A., elett.te dom.to in Roma, alla via P. Venturi n. 61,

presso lo studio dell’avv. Stillitano Giulio, rapp.to e difeso

dall’avv. Manconi Antonio, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Villanova Monteleone, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale delle Milizie 106, presso

lo studio dell’avv. Francesco Falvo D’Urso, rapp.to e difeso

dall’avv. Manca Antonio, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sardegna n. 102/08/09 depositata il 16/9/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da A.A. contro e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Sassari n. 51/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1999 – 2002.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non si sarebbe pronunciata su “un punto decisivo ai fini dell’accoglimento dell’appello”.

La censura e’ inammissibile non avendo la ricorrente depositato l’atto di appello, atto su cui il motivo di censura si fonda, cosi’ come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. LA CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la “destinazione sostanziale del terreno ceda il passo rispetto a quella formale”.

La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Ne’ puo’ sostenersi che il quesito di diritto possa essere desunto dal contenuto del motivo, poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’ (Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.

La censura e’ inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1600,00, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA