Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15765 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.A., elett.te dom.to in Roma, alla via P. Venturi n. 61,
presso lo studio dell’avv. Stillitano Giulio, rapp.to e difeso
dall’avv. Manconi Antonio, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Villanova Monteleone, in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale delle Milizie 106, presso
lo studio dell’avv. Francesco Falvo D’Urso, rapp.to e difeso
dall’avv. Manca Antonio, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna n. 102/08/09 depositata il 16/9/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 12/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da A.A. contro e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Sassari n. 51/2/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1999 – 2002.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il Comune.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non si sarebbe pronunciata su “un punto decisivo ai fini dell’accoglimento dell’appello”.
La censura e’ inammissibile non avendo la ricorrente depositato l’atto di appello, atto su cui il motivo di censura si fonda, cosi’ come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009).
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. LA CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la “destinazione sostanziale del terreno ceda il passo rispetto a quella formale”.
La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Ne’ puo’ sostenersi che il quesito di diritto possa essere desunto dal contenuto del motivo, poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’ (Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).
Con terzo motivo la ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
La censura e’ inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1600,00, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010