Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15764 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13164-2014 proposto da:

I.R., domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE

MACCARI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TREVI FINANCE N. 3 SRL, e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

S.P.A., quale mandataria di UNICREDIT SPA aderente al Fondo

Interbancario di Tutela dei Depositi, a sua volta mandataria,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI, 1, presso lo studio

dell’avvocato MATTEO TIDEI ZEGRINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA ANDREOZZI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMAR ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 680/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato RICCARDO RAMPIONI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La questione che pone il presente ricorso è quella relativa alle conseguenze prodotte dalla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale previsto dal comb. disp. dell’art. 2668 bis e ter c.c. e quindi, dei “rapporti” fra l’inefficacia della trascrizione e il relativo processo esecutivo, nel caso in cui il creditore provveda, oltre il termine suddetto, a rinnovare la trascrizione o, più esattamente, a ritrascrivere l’originario verbale di pignoramento.

I fatti rilevanti per la decisione, per quanto si evince dalla decisione impugnata sono i seguenti: ad iniziativa dell’allora Banca di Roma venne notificato in data 26.10.1989 e, quindi, trascritto in data 10.11.1989 presso la Conservatoria dei RR.II. di Messina atto di pignoramento immobiliare ai danni di I.R. e il relativo processo venne iscritto al n. R.G.E. 387/1989 del Tribunale di Messina (cui venivano successivamente riunite altre procedure iscritte ai N.R.E. 163/1990, 164/1990, 437/1993 e 150/1994); sul medesimo compendio immobiliare venne, altresì, trascritto in data 10.05.1990 altro atto di pignoramento ad opera della Cassa Centrale di Risparmio per le Province siciliane (a seguito del quale veniva istaurata la procedura n. 209/1990); solo in data 26.10.2010 la Trevi Finance n. 3 s.r.l., quale cessionaria del credito della Banca di Roma provvide ad una nuova trascrizione del pignoramento già notificato il 26.10.1989 e trascritto il 10.11.1989.

L’adito Tribunale di Messina, con sentenza n. 187 in data 02.03.2012 rigettava l’opposizione all’esecuzione, con cui I.R., in ragione della mancata tempestiva rinnovazione della trascrizione del pignoramento eseguito in data 10.11.1989 e della tardività della trascrizione eseguita su istanza della Trevi Finance in data 26.10.2010, aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia della prima trascrizione e la conseguente illegittimità, nullità o inefficacia del pignoramento.

La decisione – gravata da impugnazione della I., nel contraddittorio, oltre che di Trevi Finance n. 3 s.r.l. della Serit Sicilia s.p.a. (agente della riscossione per la provincia di Messina) e della Comar Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. – era confermata dalla Corte di appello di Messina, la quale con sentenza n. 680 in data 16.10.2013 rigettava l’appello con compensazione delle spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.R., svolgendo due motivi.

Ha resistito la Trevi Finance n. 3 s.r.l. e per essa la UniCredit Credit Management Bank s.p.a., depositando controricorso.

In esito all’udienza collegiale del 8 luglio 2015 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Comar Assicurazioni s.p.a. in liquidazione, nei cui confronti il ricorso non risultava notificato.

A tanto provvedeva la ricorrente, senza, peraltro, che la Comar Assicurazioni s.p.a. provvedesse a costituirsi.

Anche la Serit Sicilia s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che i dati fattuali, riportati nella parte espositiva della presente sentenza, sono assolutamente incontroversi. In particolare non è in discussione che la trascrizione del pignoramento ad istanza di Trevi Finance n. 3 (rectius, la nuova trascrizione dell’originario verbale di pignoramento trascritto ad istanza della dante causa dell’odierna resistente in data 10.11.1989) è avvenuta in data 26.10.2010 e, quindi, ben oltre il termine di venti anni di cui al comb. disp. degli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c., introdotti con L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 62 e, più esattamente, oltre il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della cit. L. n. 69 che secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 58, comma 4 stessa legge è applicabile a tutti i pignoramenti trascritti anteriormente al 4 luglio 2009.

Orbene i giudici del merito hanno ritenuto infondata l’opposizione della debitrice intesa alla dichiarazione di inefficacia della originaria trascrizione del pignoramento e alla conseguente dichiarazione di illegittimità/nullità/inefficacia del pignoramento trascritto in data 26.10.2010 affidando la decisione ai seguenti passaggi argomentativi:

a) innanzitutto alla considerazione che la ratio della disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2009 in tema di trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento e del sequestro conservativo debba essere individuata nell’esigenza di rendere più agevole, oltre che più sicura nelle sue risultanze, l’indagine effettuata da terzi sui registri immobiliari e favorire la circolazione dei beni;

b) quindi al raffronto tra la fattispecie all’esame con le differenti fattispecie di inefficacia del pignoramento (ex art. 497 o ex 567 c.p.c.) e di estinzione del pignoramento (ex art. 624 c.p.c. nel periodo di vigenza del comma 3 introdotto dalla L. n. 52 del 2006) e al conseguente rilievo che – quale che sia la soluzione del problema connesso alla struttura dell’atto di pignoramento e del ruolo svolto dalla trascrizione – la normativa introdotta nel 2009 si limita a prevedere il venire meno dell’efficacia della trascrizione del pignoramento e non anche la definitiva perdita di efficacia del pignoramento, ove la stessa non sia rinnovata nel termine di legge;

c) infine alla considerazione che non vi sia, nell’ordinamento alcuna preclusione, a trascrivere, nuovamente, il pignoramento immobiliare notificato ab origine, salva ovviamente l’efficacia della trascrizione effettuata medio tempore degli atti pregiudizievoli per il debitore (con il che si lascia intendere che la “nuova” trascrizione ha efficacia ex nunc); e ciò anche a configurare il pignoramento immobiliare come fattispecie a formazione progressiva, perchè la nuova trascrizione, inserendosi in quella fattispecie, ne integrerebbe (nuovamente) l’iter, salvo la necessità di nuove visure.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione degli artt. 2668 bis e ter c.c. Al riguardo parte ricorrente lamenta che i giudici di appello siano incorsi in un duplice errore di interpretazione della normativa di riferimento: innanzitutto, per avere ritenuto che può aversi “rinnovazione” della trascrizione del pignoramento anche in assenza del requisito temporale, ossia decorso il ventennio; e in secondo luogo, per avere ritenuto che non via sia alcun ostacolo normativo che impedisca al creditore procedente, munito di titolo esecutivo, di rinnovare oltre i termini – ossia di trascrivere nuovamente – il pignoramento immobiliare notificato ab origine, salva l’efficacia dell’eventuale trascrizione medio tempore degli atti di acquisto in favore di terzi che siano pregiudizievoli per la procedura. Osserva, in contrario senso, che la tesi assunta dalla Corte territoriale – secondo cui “anche ammesso che il pignoramento vada configurato come fattispecie a formazione progressiva e che la trascrizione sia elemento costitutivo di esso (…), la nuova trascrizione non farebbe altro che essere la trascrizione del medesimo pignoramento già notificato e quindi elemento costitutivo della fattispecie a formazione progressiva avviata dall’originaria ingiunzione notificata al debitore” – oltre a tradire la lettera della legge, vanificando la perentorietà del termine ivi previsto, poggia sull’erronea equiparazione tra la “rinnovazione” della trascrizione prevista dall’art. 2668 bis c.c. e la “nuova trascrizione” eseguita nella specie, finendo per legittimare una trascrizione incompleta perchè non preceduta, come sarebbe stato necessario da una nuova intimazione; inoltre la tesi rivelerebbe tutta la sua illogicità nel momento in cui, analizzando gli effetti della tardiva trascrizione, finisce per riconoscere la necessità di un aggiornamento delle visure e dell’acquisizione della documentazione ex art. 567 c.p.c..

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione dell’art. 2668 ter c.c. in comb. disp. con l’art. 555 c.p.c., l’errata equiparazione della trascrizione eseguita dopo il termine di venti anni all’ipotesi di trascrizione eseguita entro detto termine, l’omessa notifica dell’atto di pignoramento e le conseguenze di tale omissione. Al riguardo parte ricorrente deduce che, nell’ipotesi di cui trattasi, non è corretto parlare di rinnovazione, essendosi verificata una nuova ed autonoma trascrizione che, infatti, recava una nuova e autonoma numerazione rispetto alla precedente, come dimostrato dalla circostanza che il Conservatore aveva attestato ai sensi dell’art. 561 c.p.c. l’esistenza del pignoramento precedente trascritto su istanza della CCRVE in data 10.05.1990 ai nn. 13083/10982; ne deriva che la formalità eseguita dalla Trevi Finance n. 3 s.r.l. deve essere considerata a tutti gli effetti una vera e propria nuova trascrizione, che, in quanto non preceduta dalla notifica del pignoramento immobiliare, risulta affetta da nullità assoluta e insanabile.

2. I suddetti motivi, che per la loro evidente connessione sono suscettibili di esame congiunto, sono fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.

2.1. Come è noto la normativa che qui rileva ha esteso alle domande giudiziali, al pignoramento e al sequestro conservativo il principio della delimitazione temporale della durata della trascrizione, che, nel tessuto originario del codice civile, riguardava esclusivamente l’iscrizione ipotecaria. Orbene – pacifico che l’iscrizione ipotecaria ha effetto costitutivo della garanzia, con la conseguenza che la scadenza del termine ventennale comporta l’estinzione dell’ipoteca (art. 2878 c.c., n. 2) e non certo del titolo ipotecario, nè tantomeno del titolo garantito, di modo che non vi è alcun ostacolo ad una nuova iscrizione – merita, innanzitutto, chiarire che, con riguardo alla trascrizione del pignoramento, la questione va posta in termini diversi.

Si vuole con ciò, innanzitutto, chiarire che l’omogeneità del periodo temporale di riferimento della sanzione di inefficacia, rispettivamente, prevista dall’art. 2878 c.c. e dal comb. disp degli artt. 2668 bis e ter c.p.c. (in corrispondenza con il parametro temporale per la valutazione della diligenza notarile nelle visure immobiliari) non deve indurre ad un’assimilazione della ratio, sottesa all’una e all’altra sanzione, individuandola, puramente e semplicemente, nella mera esigenza della certezza dei diritti immobiliari.

Invero – muovendosi in tale prospettiva ed enfatizzando il dato letterale emergente dalla congiunta lettura dell’art. 2668 bis c.c., comma 1 (“La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”) e dell’art. 2668 ter c.c. (“Le disposizioni di cui all’art. 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili”) – i giudici del merito hanno finito per circoscrivere la sanzione della tardiva rinnovazione trascrizione alla mera perdita dell'”effetto” della formalità pubblicitaria e ritenere, quindi, “recuperabile” l’iter della procedura esecutiva, così trascurando il ruolo svolto dalla trascrizione nella formazione del pignoramento e, nella sostanza, obliterando il dato che la trascrizione del pignoramento non risponde solo alle logiche della pubblicità immobiliare, ma ha anche valore di atto esecutivo.

Sotto altro versante, merita altresì, precisare che la querelle circa la natura costitutiva ovvero meramente dichiarativa della trascrizione del pignoramento, su cui si è prevalentemente incentrato il dibattito in materia derivandone, per il caso di inutile decorso del termine ventennale, che, a seguire la prima tesi, la trascrizione non potrebbe essere “salvata” dalla rinnovazione tardiva e, a seguire invece la seconda opzione, il processo esecutivo potrebbe utilmente riprendere il suo iter, dopo la rinnovazione effettuata (spontaneamente o anche nel termine fissato dal G.E.), salvi gli effetti della pubblicità degli atti eventualmente medio tempore – risulta, ai fini che ci occupano, se non addirittura fuorviante, per non essere la normativa in oggetto riferita al momento genetico del processo esecutivo (così come ritenuto da Cass. 11 marzo 2016, n. 4751 in motivazione), sicuramente non decisiva.

Per quel che qui rileva va, in ogni modo, precisato, che il Collegio condivide l’approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui – pur ricollegandosi l’efficacia costitutiva del vincolo dell’indisponibilità pignoramento al momento della notificazione dell’ingiunzione al debitore – il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perchè il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene. (cfr. Cass. 20 aprile 2015, n. 7998, alla cui motivazione si fa, senz’altro, rinvio).

2.2. Ciò premesso, il Collegio ritiene più appagante ai fini della risoluzione del problema che ci occupa l’approccio inteso ad evidenziare il “minimo comune denominatore” tra le tre ipotesi di trascrizione – della domanda giudiziale, del sequestro e del pignoramento – che, pur apparentemente eterogenee, risultano accomunate dal legislatore del 2009 nel comb. disp. degli artt. 2668 bis e ter c.c. e, cioè, l’essere la trascrizione, in tutte e tre le ipotesi, funzionale all’utile conclusione di un processo, trattandosi di atti che introducono o almeno presuppongono un processo di cognizione o di esecuzione. In tale prospettiva si coglie appieno il significato della disposizione normativa che affida alla parte interessata al conseguimento di tale “utile” risultato, l’onere di attivarsi e di manifestare il proprio permanente interesse al processo, rinnovando la trascrizione (della domanda giudiziale, del sequestro o del pignoramento) con una procedura semplificata, alla scadenza del ventennio, risultando, in difetto, prevalente l’interesse pubblico a una più agevole e sicura indagine dei registri immobiliari.

Al contrario la rinnovazione effettuata nel termine di legge, oltre a consentire evidentemente alla trascrizione (sia essa della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare o del sequestro conservativo di immobili) di conservare la propria efficacia, fa sì che gli effetti dell’originaria trascrizione si protraggano nel tempo per altri vent’anni.

2.3. Il punto nodale della questione si rinviene, dunque, proprio nell’individuazione degli “effetti” della trascrizione.

In particolare va rimarcato che la trascrizione serve a segnare il momento in cui il pignoramento è compiuto (completandone la fattispecie a formazione progressiva), non solo al fine di regolare le alienazione dei beni pignorati, le alienazioni anteriori e gli atti che ne limitano la disponibilità, ma anche a fini processuali. In altri termini la trascrizione del pignoramento non si limita ad assolvere finalità di pubblicità immobiliare, ma costituisce lo strumento per realizzare la funzione del processo di esecuzione immobiliare, ossia l’espropriazione dell’immobile pignorato e l’alienazione a terzi per soddisfare i diritti di credito.

E’ ben vero che il testo dell’art. 557 c.p.c. vigente al momento della novella del 2009, ricollegava, al suo comma 3, la pendenza del processo esecutivo, sul piano formale, quale individuato dalla formazione del fascicolo d’ufficio, direttamente al solo deposito dell’atto di pignoramento e non anche al deposito della nota di trascrizione (come è, invece, richiesto dal comma 2 stessa norma, quale novellata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 18, comma 1 lett. c) conv. con modif. nella L. 10 novembre 2014, n. 162); tuttavia, come segnalato da Cass. 2016, n. 4751 cit. (in motivazione), la circostanza risulta irrilevante ai fini dell’individuazione del profilo funzionale della trascrizione sul processo esecutivo, quale emergente dalla centralità e doverosità della stessa già nel sistema originario del processo esecutivo e, segnatamente, di quello in vigore al momento della novella del 2009.

Sono dati indicativi in tal senso: innanzitutto la struttura del pignoramento immobiliare, così come “disegnata” dall’art. 555 c.p.c. – norma, questa, rimasta immutata nell’ultima novella – e, correlativamente, la disciplina dell’inefficacia del pignoramento (art. 562 c.p.c.); quindi il tenore del “vecchio” testo dell’art. 557 c.p.c., esplicitamente deponente per la “doverosità” del deposito della nota da parte dell’ufficiale giudiziario “appena possibile” ovvero da parte del creditore (nell’ipotesi eccezionale di cui all’art. 555 c.p.c., u.c.) “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”; e da ultimo, ma non per ultimo, la disciplina dell’istanza di vendita (art. 567 c.p.c., comma 2) dalla quale si evince che non può farsi luogo alla vendita senza il deposito della nota di trascrizione.

Più in generale è dall’intero sistema dell’espropriazione immobiliare che emerge la centralità e necessarietà della trascrizione del pignoramento, siccome funzionale alla realizzazione della responsabilità patrimoniale del debitore con riferimento al bene immobile pignorato, comportando il conseguimento di siffatto “utile”, di norma, un trasferimento coattivo del bene per ricavarne il controvalore. Ne consegue, non solo che il momento di inizio del processo esecutivo non può che soggiacere alle regole di pubblicità della circolazione dei beni immobile, ma anche che il giudice dell’esecuzione – così come non può ordinare la vendita del bene immobile se il pignoramento non è stato trascritto – allo stesso modo. non può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento.

2.4. Sul punto questa Corte ha già preso posizione, allorchè ha ritenuto che la cancellazione della trascrizione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito all’istanza di vendita del bene immobile pignorato, vertendosi in una situazione di sostanziale insussistenza del pignoramento (Cass. 18 agosto 2011, n. 17367, in motivazione). Nella medesima prospettiva si è, altresì, ritenuto corretta – in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto – la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento (Cass. 2015, n. 7998 cit.).

Orbene, seguendo il medesimo ordine concettuale, ritiene il Collegio che – prima ancora che la qualificazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, come requisito di forma-contenuto di un atto del processo esecutivo, con la conseguenza che l’inefficacia dell’una non può non tradursi nell’inefficacia dell’atto processuale pignoramento nel suo complesso – sia l’immediata correlazione, esistente tra la trascrizione stessa e le concrete possibilità di svolgimento del processo esecutivo, a dare conto delle conseguenze dell’inottemperanza all’onere di cui agli artt. 2668 bis e ter c.c.. In altri termini se la trascrizione costituisce atto indefettibile per l’instaurazione e prosecuzione del processo esecutivo, deve ritenersi che il creditore, nel momento stesso in cui rimane inerte, trascurando di rinnovare la trascrizione nel termine di efficacia previsto dalla normativa, si mette nella condizione per la quale il G.E. può, e anzi, deve dichiarare l’improseguibilità della procedura esecutiva per mancata rinnovazione della trascrizione.

2.5. Merita puntualizzare che la rilevazione della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e, quindi, la constatazione della cessazione della sua efficacia, travolgente anche il pignoramento, deve ritenersi affidata al potere di rilevazione officiosa del giudice dell’esecuzione. Diversamente opinando si dovrebbe prospettare che il giudice, per superare l’inevitabile quiescenza del processo, debba ordinare al creditore di provvedere all’assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione; il che contraddice il disposto dell’art. 2668 bis c.c., oltre che risultare in contrasto con la disciplina dei termini perentori dettata dagli artt. 152 e 153 c.p.c..

In particolare – escluso che la fattispecie dell’inutile decorso del termine in oggetto possa trovare spazio nel disposto dell’art. 567 c.p.c., che riguarda la diversa ipotesi di incompletezza della documentazione, laddove, nella specie, si tratterebbe di aggiornare una documentazione già completa – si osserva che il legislatore ha qualificato come “rinnovazione” (cfr. art. 2668 bis c.c., comma 1) l’attività da svolgersi prima della scadenza del ventennio, con la conseguenza che l’osservanza del termine costituisce un elemento della fattispecie, che in mancanza, non può ritenersi realizzata. Il che vuol dire che il termine suddetto è un termine di decadenza e che, per quanto la legge non lo dica chiaramente, l’inefficacia opera ex tunc, con la conseguenza che la trascrizione che venga eseguita oltre il termine sarebbe trascrizione “nuova” (anche perchè l’inefficacia della precedente non comporta l’automatica cancellazione che andrà comunque ordinata o, ove possibile, effettuata su accordo delle parti: cfr. art. 2668 c.c. e art. 562 c.p.c.), postulando, dunque, una nuova intimazione. Ne consegue che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare determina non solo un effetto di impedimento dell’ulteriore corso del processo esecutivo iniziato con il pignoramento originariamente trascritto e dunque, di improseguibilità del processo stesso, ma, altresì, un effetto di caducazione dell’intera attività processuale conseguita al pignoramento e, quindi, il suo venir meno ex tunc. In definitiva il Collegio ritiene di dover confermare l’opzione interpretativa di recente affermata da questa Corte (sentenza 11 marzo 2016, n. 4751, già sopra cit.), secondo cui in materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell’art. 2668 ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale rilevabile anche d’ufficio dal giudice – determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l’interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell’esecuzione, ancorata all’originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione medio tempore posti in essere da parte del debitore pignorato.

In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata; e poichè non vi è necessità di accertamento di fatto, avuto riguardo alle pacifiche emergenze riportate sub 1., la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiarando l’inefficacia del pignoramento, per difetto di tempestiva rinnovazione della relativa trascrizione (spettando al G.E. trarne le necessarie conseguenze in ordine alla chiusura dell’iter del processo esecutivo).

La novità della questione, che ha dato luogo a un vivace dibattito dottrinario e su cui esiste il solo, recentissimo, precedente di legittimità sopra cit., induce a ravvisare i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia del pignoramento; compensa interamente le spese dell’intero giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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