Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15764 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3369-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STS SPECIAL TOOL STEEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 59/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata

il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della STS s.r.l. in liquidazione di avviso di accertamento relativo ad IVA dell’annualità 2002, l’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della Società contribuente e di Equitalia Sud s.p.a. (che non resistono) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, ne aveva dichiarato inammissibile l’appello perchè notificato a mezzo posta presso un indirizzo non corrispondente al domicilio eletto (ovvero lo studio del difensore nominato dalla contribuente).

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico mezzo con il quale la ricorrente – premesso che l’atto di appello era stato notificato presso lo studio del difensore presso il quale il contribuente aveva eletto domicilio e ritualmente consegnato ad addetto e che il diverso indirizzo era dovuto ad un cambio di intestazione della medesima strada – deduce violazione di legge per avere la C.T.R. ritenuto l’appello inammissibile benchè ricevuto a persona addetta allo Studio è manifestamente fondato.

1.1. In materia è, infatti, pacifico l’orientamento di questa Corte (Ordinanza n. 13919 del 06/07/2015) per cui la notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto ad un procuratore che abbia lo stesso cognome di quello indicato in sentenza, ma un nome diverso, tenuto conto della identità dello studio e del cognome dei due avvocati può considerarsi eseguita in luogo e a persona che presentino comunque una relazione con l’intimato, sicchè non è inesistente, ma nulla, con la sola conseguente necessità della sua rinnovazione. Ed ancora (Cass. n. 16759 del 29/07/2011) che “in tema di validità della notifica – nella specie, controricorso per cassazione -, sussiste radicale inesistenza quando venga effettuata con consegna di copia dell’atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario, mentre nel caso in cui essa abbia avuto luogo con consegna a procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso stabile, il quale ne ha curato la consegna al suo destinatario, ricorre mera nullità, sanata a seguito del raggiungimento dello scopo dell’atto”.

Principi questi tutti confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 14916/2016) la quale ha statuito che “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto”.

2 .Alla luce dei detti principi è evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per l’invalidità della sua notificazione esclusivamente in ragione del luogo della notificazione, malgrado, per come dato atto dalla stessa sentenza, lo stesso venne materialmente ricevuto.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, affinchè provveda all’esame nel merito dell’atto di appello ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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