Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15763 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 390-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI,

56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AZZARITI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2934/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di M.F. avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio -in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2007 – aveva, rigettandone l’appello, confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè del combinato disposto degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c..

2. La censura è infondata. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

In particolare, poi, questa Corte (Cass. n. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014) ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente””.

3.La sentenza impugnata, sul punto, appare conforme a detti principi – laddove con accertamento in fatto rimasto incontrastato e sulla base di tutta la documentazione allegata in atti, ha ritenuto che il contribuente avesse fornito prova idonea della disponibilità di somme sul conto corrente bancario rinvenienti da lavoro dipendente e dell’economie complessive derivanti dal rapporto di coniugio con persona a sua volta provvista di reddito- e rimane, pertanto, esente da censura.

4. E’, invece, fondato il ricorso incidentale con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 15, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., laddove la Commissione regionale aveva rigettato l’appello incidentale formulato nei confronti della statuizione del primo giudice di compensazione delle spese. Secondo la prospettazione difensiva le argomentazioni utilizzate dalla C.T.R, nel ritenere giustificata la compensazione delle spese in primo grado, sarebbero incongrue e di contenuto indeterminato.

La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza di giustificati motivi di compensazione delle spese di primo grado, stante la situazione obiettiva che poteva far ipotizzare uno status economico superiore a quello reale.

Avuto riguardo alla normativa applicabile al tempo della decisione impugnata, la C.T.R, non essendovi in primo grado soccombenza reciproca, giusta il richiamo dell’allora D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all’art. 92 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

In materia, questa Corte ha già avuto modo di rilevare – proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame – come “le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6059 del 9 marzo 2017 Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11222).

Ed ancora, con la sentenza n. 24234 del 29/11/2016, si è specificato che ” in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, “ratione temporis” applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio, sulla materia”.

Alla luce di detti principi, condivisi dal Collegio, appare evidente il vizio in cui è incorsa, dunque, la decisione impugnata nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite unicamente alla situazione obiettiva laddove è pacifico che il contribuente aveva offerto la documentazione probante all’Amministrazione già in fase precontenziosa.

Ne consegue, in accoglimento del solo ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata in punto di rigetto dell’appello incidentale ed il rinvio al Giudice di appello perchè provveda a regolare le spese di lite dei gradi di merito e quelle del presente giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale.

In accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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