Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15763 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. un., 19/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/07/2011), n.15763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Miche – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20899/2007 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

82, presso lo studio dell’avvocato BASSI STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato TUCCI Massimo, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 576/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato Massimo TUCCI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 settembre 2004 il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugnol998 e rigettava le restanti domande, proposte da G.D. nei confronti dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Milano, di reintegra nelle pregresse mansioni di capoturno chirurgico e di accertamento del diritto all’esecuzione di interventi chirurgici di elezione, con condanna al risarcimento del danno da de qualificazione sino al gennaio 2003, oltre al risarcimento del danno esistenziale e biologico. Il Tribunale, quanto alla domanda di risarcimento del danno per il periodo successivo al 30 giugno 1998, affermava che la Garneri in tale periodo non aveva subito alcun demansionamento, essendo stata adibita a mansioni di capoturno soltanto fino al 1996 e che la stessa non aveva allegato, nè provato, che le mansioni assegnate non rientrassero in quelle contrattuali di appartenenza.

2. Sull’impugnazione della G. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 26 luglio 2006, confermava la pronuncia di primo grado “con motivazione in parte diversa”, affermando che, traendo origine l’azione da un asserito comportamento illecito permanente del datore di lavoro, ai fini della individuazione della giurisdizione, doveva farsi riferimento al momento della cessazione della permanenza, nella specie proseguita dopo il 30 giugno 1998 e sino alla domanda, di guisa che doveva essere riconosciuta la giurisdizione ordinaria; nel merito, la Corte territoriale riteneva che correttamente il primo giudice aveva rilevato “l’assoluta carenza di allegazione in ordine alla non ricondueibilità delle mansioni attuali della ricorrente al livello contrattuale di appartenenza di dirigente medico di primo livello”, ovvero che le mansioni da ultimo svolte non potessero “essere considerate equivalenti alle precedenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dal contratto collettivo”.

3. Per la cassazione di tale sentenza la G. ha proposto ricorso con cinque motivi. L’Azienda ospedaliera non ha svolto difese.

4. A seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro della Corte in data 20 aprile 2011, ex art. art. 374 c.p.c., comma 1, il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite e discusso all’odierna udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 353 c.p.c., la ricorrente domanda alla Corte “se, dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario precedentemente negata dal Giudice di 1^ grado con la sentenza impugnata avanti la Corte d’Appello, quest’ultima avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al primo giudice in applicazione dell’art. 353 c.p.c., comma 1”.

2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, avendo la Corte d’appello, da un lato, in motivazione, affermato interamente la giurisdizione del giudice ordinario, così accogliendo sul punto l’appello, e, dall’altro, in dispositivo “confermato” la pronuncia di primo grado.

3. Con il terzo motivo si lamenta che la Corte d’appello, nell’escludere il demansionamento professionale dedotto dalla ricorrente, non abbia esaminato il capo di domanda relativo alla “non esecuzione delle mansioni proprie ed intrinseche dell’attività di chirurgo”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura l’affermazione della sentenza impugnata – a suo dire priva di motivazione – secondo cui i compiti svolti dalla ricorrente rientravano fra quelli di consulenza e di ricerca, previsti dall’art. 27, lett. c), del c.c.n.l..

5. Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di merito abbia respinto la sua eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera, per difetto di procura alle liti. Rileva, al riguardo, che la mera delibera del Direttore Generale – peraltro, prodotta in copia non autentica – di autorizzazione a resistere all’appello della dottoressa G., con affidamento del patrocinio legale al proprio difensore, non era idonea a configurare di per sè il mandato alla lite, essendo necessario il successivo atto di rilascio della procura.

6. Il ricorso non è fondato.

6.1. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis, essendo impugnata una sentenza depositata il 26 luglio 2006: cfr. D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2; L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5). Invero, il quesito che conclude il motivo di censura non corrisponde alle prescrizioni di legge, in quanto la sua formulazione, risolvendosi nella mera riproduzione della norma di cui si assume la violazione, prescinde del tutto dalla fattispecie concreta posta all’esame della Corte, non facendosi alcuna menzione nè della ratio della decisione impugnata, in relazione all’applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nè dei vizi che, in relazione alla concreta valuta2ione operata dal giudice, fondano l’impugnazione ai sensi dell’art. 353 c.p.c., n. 1; nè, peraltro, tali indicazioni potrebbero essere integrate dalle argomentazioni sviluppate nel motivo, stante la autonomia del quesito di diritto (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., n. 2658 del 2008; n. 27347 del 2008).

6.2. Il secondo motivo è infondato. Infatti, nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (cfr., ex pluribus, Cass. n. 10305 del 2011; n. 18202 del 2008). Nella specie, la “conferma” della sentenza del Tribunale è riferibile al rigetto della pretesa attorea, nel merito, e presuppone l’affermazione – contenuta in motivazione – della giurisdizione del giudice ordinario per l’intero periodo di lavoro dedotto in giudizio.

6.3., 6.4. Il terzo e il quarto motivo, che riguardano la valutazione di merito circa la configurabilità del demansionamento, sono inammissibili. Non viene infatti censurata l’affermazione della Corte d’appello – idonea a fondare ex se la pronuncia di rigetto dell’appello -riguardo alla assoluta carenza di allegazione in ordine alla non riconducibilità delle mansioni svolte dalla G. al livello contrattuale di appartenenza di dirigente medico di primo livello, ovvero che là mansioni da ultimo espletate non potessero essere considerate equivalenti alle precedenti nell’ambito della classificazione professionale del contratto collettivo; in particolare, già il Tribunale aveva osservato che la ricorrente non aveva allegato che le mansioni assegnate non rientrassero in quelle di appartenenza secondo le previsioni contrattuali, e la sentenza impugnata ha espressamente rilevato che “nè con il ricorso introduttivo, nè con l’atto di appello si affronta la questione del giudizio di equivalenza”, mentre – con riguardo alla mancata adibizione ad interventi chirurgici di elezione piuttosto che d’urgenza – la stessa sentenza ha rilevato l’impossibilità di esprimere un giudizio qualitativo “in mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine alla tipologia degli interventi” (conseguendo, da ciò, l’ascrivibilità delle mansioni a quelle contrattuali di consulenza e di ricerca, così come dedotto dall’Azienda ospedaliera). Queste statuizioni, in ordine al mancato assolvimento di un imprescindibile onere di allegazione, non sono oggetto di censura in questa sede di legittimità, risultando perciò inconferenti – rispetto alla decisione impugnata – le doglianze di omessa valutazione della “non esecuzione delle mansioni proprie ed intrinseche dell’attività di chirurgo” e di immotivata ricomprensione delle mansioni in quelle previste dall’art. 27, lettera e), del contratto collettivo.

6.5. Il quinto motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

Infatti, l’ordinamento non appresta alcuna tutela all’interesse alla mera regolarità formale del processo, il quale ha carattere strumentale rispetto alla tutela dei diritti fatti valere, sì che l’interesse a denunciare l’inosservanza di una regola processuale, in tanto sussiste, in quanto la violazione abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (in ciò sostanziandosi il suo interesse al giusto processo), la quale è pertanto tenuta ad allegare, e dimostrare, che le ragioni e le deduzioni articolate – nel precedente grado di giudizio – dalla controparte priva di valida procura sono state la causa determinante del rigetto della sua domanda (cfr., in fattispecie analoga, Cass. n. 15678 del 2007); ma, nella specie, difetta una tale allegazione e, dunque, la censura non è sorretta da alcun interesse.

7. In conclusione, il ricorso è respinto. Nulla per le spese in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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