Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15763 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Costruzioni Meccaniche s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Pier Luigi da Palestrina

n. 63, presso lo studio dell’avv. CONTALDI Gian Luca, dal quale e’

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Mario Contaldi e Roberto

Longhin, giusta procura in atti;

– ricorrente –

CONTRO

Comune di Virle Piemonte, elett.te dom.to in Roma, alla via Folco

Portinari n. 50, presso lo studio dell’avv. Lorenzelli Sabina, dalla

quale e’ rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Sergio Viale e

Alessandro Sciolla, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 33/2008/32 depositata il 23/10/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Costruzioni Meccaniche s.r.t. contro Comune di Virle Piemonte e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Torino n. 127/16/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Tarsu 2003.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 e art. 67 nonche’ del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 49. Insufficienza contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la superficie delle aree destinate alla lavorazione ed alla produzione di rifiuti speciali fosse computabile nella determinazione della superficie tassabile.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 e art. 67 nonche’ del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 49 nonche’ dell’art. 3 del regolamento Tarsu del Comune di Virle, degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt. 115 e 112 c.p.c. Insufficienza contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione. La CTR avrebbe violato le suddette disposizione nel ricorrere al criterio presuntivo e non avrebbe considerato la richiesta di c.t.u.

formulata in primo grado dal contribuente.

Inammissibile e’ la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

La censura e’ comunque infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004; 13086 del 01/06/2006; 17599 del 29/07/2009) che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 e’ l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perche’ ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perche’ inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; l’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e’ istituito ed attivato (v. anche Cassazione civile, sez. trib., 2 settembre 2002, n. 12749;

conformi, circa l’onere della prova, Cassazione civile, sez. trib., 2 settembre 2004, n. 17703 e Cassazione civile, sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15083).

A tali principi risulta essersi attenuta la Ctr laddove ha accolto l’appello sul rilievo che ” non risulta dai documenti alcuna richiesta per la verifica e determinazione oggettiva della parte effettiva della superficie dove si formano i rifiuti speciali;…le misurazioni eseguite dal Comune non sono state contestate dal contribuente…nelle superfici adibite alla lavorazione …sono presenti rifiuti urbani sia dagli operai addetti alla lavorazione che dalla lavorazione stessa per cartoni, plastica o altro.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 nonche’ dell’art. 3, del Regolamento Tarsu del Comune e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. Insufficienza contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione.

La sentenza avrebbe omesso di pronunciare e motivare sulla disapplicazione dell’art. 3 del regolamento comunale.

La censura e’ inammissibile stante la mancata allegazione del ricorso introduttivo nonche’ delle difese svolte in grado di appello, o della loro trascrizione . In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, e’ infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche’ il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, cosi’ da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censu-rata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68, 70 e 71 nonche’ del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 nonche’ dell’art. 3 del Regolamento Tarsu del Comune di Virle. Insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione. La CTR avrebbe violato tali disposizioni nel ritenere legittimo l’accertamento pur in assenza di denuncia infedele o incompleta.

La censura e’ inammissibile sia in quanto non risulta proposta precedentemente, sia in quanto in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Le censure relative al vizio di motivazione presenti nei quattro motivi di ricorso sono i-nammissibili in quanto prive di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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