Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15762 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017),  n. 15762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17963-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BIG SHOP s.r.l. già Gruppo Siciliano S.r.l., C.F. e P.I. (OMISSIS),

in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO BIZZARRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/51/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata o l’8/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza impugnata, annullava l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA ed IRAP annualità 2008 impugnato dalla Gruppo Siciliano s.r.l., ritenendolo non motivato perchè allo stessi non erano stati allegati gli atti richiamati per relationem.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per la cassazione, su due motivi, l’Agenzia delle entrate.

La Società resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso risultando il ricorso sufficientemente specifico e conforme ai dettami di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c..

2.1 due motivi di ricorso prospettanti violazione di legge (art. 112 c.p.c. e art. 12 dello Statuto del contribuente) sono fondati alla luce del principio sancito, tra le altre, da Cass. n. 13110 del 25/07/2012: “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione.

3. Dall’esame dell’avviso impugnato, integralmente riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, emerge che le dichiarazioni rese dal terzo e le sue scritture contabili (dei quali si lamentava l’omessa allegazione) risultano riprodotti nell’atto impositivo nel loro contenuto essenziale.

4. Sono, quindi, evidenti gli errori in diritto nei quali è incorsa la Commissione regionale nell’avere interamente annullato l’atto impositivo allorquando la contestazione era stata sollevata dalla Società solo con riferimento al rilievo portato sub 3) e nell’averlo ritenuto carente di motivazione.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per l’esame degli ulteriori motivi ritenuti assorbiti e per il regolamento delle spese processuali.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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