Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15762 del 10/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15762 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 5428-2011 proposto da:
COMUNE NOVARA DI SICILIA 00358500833, in persona del
Sindaco p.t. sig. MICHELE TRUSCELLO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO DEL GRECO 59 – OSTIA -,
presso lo studio dell’avvocato LA MOTTA DORA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MERCADANTE
GAETANO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SABATO

SALVATORE

SBTSVT50P16D661A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSIO BALDOVINETTI N.24,

1

Data pubblicazione: 10/07/2014

presso lo studio dell’avvocato LO COCO IGNAZIO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 672/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

di MESSINA, depositata il 24/02/2010 R.G.N. 731/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Novara di Sicilia adiva la Sezione
Specializzata Agraria del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto per ottenere il rilascio di tre
fondi rustici -adibiti a pascolo e già concessi in
affitto a Pietro e Carmelo Buemi- che assumeva

sentir condannare quest’ultimo al risarcimento dei
danni.
Il Sabato resisteva alla domanda, che veniva
rigettata dal

primo giudice sul rilievo che il

convenuto era subentrato -a titolo di associatonei contratti

stipulati con i Buemi e che tali

contratti erano stati prorogati

-in mancanza di

disdetta- fino al 10.11.2012.
Il gravame interposto dal

Comune veniva

rigettato dalla Corte di Appello

di Messina, che

rilevava come il Comune non si

fosse opposto –

entro il previsto termine decadenziale- al
subaffitto nei confronti del Sabato e riteneva che
i contratti fossero ancora in corso in quanto -in
difetto di idonea disdetta- si erano tacitamente
rinnovati per quindici anni alla

scadenza del

31.8.2001.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il
Comune di Novara di Sicilia, affidandosi a sette
motivi; resiste l’intimato a mezzo di
controricorso.

murrvI DELLA DECISIONE
3

occupati abusivamente da Salvatore Sabato e per

1.

Col primo motivo (“violazione e falsa

applicazione dell’art. 112 C.P.C., dell’art. 2 e
dell’art. 39 L. 203/1982 in relazione all’art.
360, nn. 3 e 5 C.P.C. – violazione di legge,
motivazione erronea e

insufficiente”),

il

ricorrente si duole che la Corte abbia individuato

previsto dall’art. 2 della l. n. 203/82 dall’anno
1986, anziché da quello di entrata in vigore della
legge (come ritenuto dal Tribunale), e ciò
benché il relativo capo della sentenza non fosse
stato

impugnato,

incorrendo

pertanto

in

ultrapetizione.
1.1. Il motivo è fondato, giacché, in difetto
di impugnazione (nessun motivo risulta formulato,
sul punto, nell’atto di appello del Comune, né è
stato proposto appello incidentale da parte del
Sabato), la questione della decorrenza del termine
di quindici anni previsto dal ridetto art. 2 della
l. n. 203/82 non era ricompresa fra quelle
devolute all’esame della Corte di Appello.
2.

Col secondo motivo (“motivazione in parte

illogica e contraddittoria, in parte omessa;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1399
c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 C.P.C.”),
il ricorrente censura la sentenza “per aver
ritenuto le disdette effettuate dall’avv.
Giuffrida Taviano con le lettere racc. a.r. del
prive di efficacia”,

5.9.1995 e del 8.9.1995

senza considerare il mandato che il Comune aveva
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la decorrenza del termine di quindici anni

conferito a detto professionista con delibera
della G.M. n. 360/90 (concernente la sistemazione
dei rapporti inerenti alcuni cespiti patrimoniali
comprendenti anche quelli in questione) e senza
considerare -comunque- che la disdetta inviata dal
Giuffrida era stata ratificata con più atti del

2.2. Il motivo è fondato poiché la Corte di
Appello (che si è limitata ad affermare che “la
disdetta effettuata dall’avvocato Giuffrida
risulta priva di efficacia, non avendo questi
alcuna legittimazione in proposito”) ha
effettivamente omesso ogni motivazione in merito
all’ipotesi che l’operato dell’avv. Giuffrida
possa essere stato ratificato -come poteva
esserlo, ex art. 1399 c.c.- dal Sindaco o da altro
organo dell’amministrazione comunale a ciò
legittimato.
3. Col terzo motivo (“violazione e falsa
applicazione dell’art. 21 L. 203/1982 e degli artt.
2549 ss. c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5
C.P.C. – motivazione contraddittoria”), il Comune si
duole che la Corte abbia considerato irrilevante
l’esatta qualificazione del rapporto intercorso
fra il Sabato e gli originari affittuari, senza
tener conto che al rapporto di associazione in
partecipazione (indicato dai Buemi) conseguono -ai
fini di causa- effetti del tutto diversi da quelli
che discenderebbero dal subaffitto.
5

Sindaco.

La motivazione della Corte di Appello sul punto
merita censura per almeno due ragioni:
innanzitutto perché mostra di assimilare quella
che indica come “associazione del Sabato con gli
originari affittuari nella conduzione dei fondi
rustici” ad un contratto di subaffitto (“però il

decadenziale prescritto la dichiarazione di
nullità del subaffitto”) e, altresì, perché non
coglie la diversità degli effetti conseguenti
all’inquadramento del rapporto intercorso fra i
Buemi e il Sabato nell’ambito dell’uno o
dell’altro istituto (“pertanto il rapporto de quo
deve ritenersi vigente qualunque sia la
qualificazione giuridica che si voglia dare al
rapporto”).
Va rimarcato -al contrario- che, a differenza
del subaffitto, il rapporto associativo non è
vietato dall’art. 21 l. n. 203/82 e non determina
effetti sostitutivi (della figura
dell’affittuario) rispetto al concedente; infatti,
secondo l’insegnamento di questa Corte,
“nell’affitto di fondi rustici la sostituzione del
conduttore senza il consenso del locatore
costituisce violazione dell’obbligo di eseguire
fedelmente il contratto, sì che ben può essere
valutata come causa di risoluzione di questo, ma a
tal fine è necessario che vi sia un

distacco

definitivo del conduttore dal fondo,

con la

cessazione della sua effettiva ed

abituale

6

Comune di Novara non richiese entro il termine

presenza su di esso e della prestazione del suo
lavoro, nemmeno sotto forma di direzione
dell’azienda agricola. Pertanto, detta
subconcessione vietata non sussiste qualora
l’affittuario si associ con altro soggetto,
integrando la sua capacità lavorativa e produttiva

non realizza un’alterazione della destinazione del
terreno, ne’ violazione dello scopo del contratto,
ne’ perdita della disponibilità dell’immobile da
parte dell’affittuario medesimo” (Cass. n.
4151/1995; conf., Cass. n. 112/2002).
4. Il quarto motivo deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. n.
2440/1923, nonché “motivazione omessa su un punto
decisivo della controversia”, censurando la Corte
di Appello “per non avere accolto il motivo di
appello e per aver omesso qualsiasi motivazione
sul … 3 ° motivo di appello, con il quale si
censurava la decisione del Tribunale ove aveva
ritenuto che i contratti potessero rinnovarsi
tacitamente in mancanza di espresso rinnovo in
forma scritta”.
4.1. La sentenza -invero tanto concisa da non
esaminare espressamente il motivo- afferma che “i
contratti si sono tacitamente rinnovati per altri
15 anni”, con ciò riconoscendo -evidentemente- la
possibilità di tacita rinnovazione del contratto,
benché ne fosse parte una pubblica
amministrazione.
7

con l’apporto altrui, atteso che tale cooperazione

4.2. Trattasi, all’evidenza, di un’affermazione
errata giacché -secondo il consolidato
insegnamento di questa Corte- “la volontà
negoziale della P.A. non può desumersi da
comportamenti concludenti, ma deve essere espressa
in forma scritta a pena di nullità, con la

radicalmente ipotizzabile, in relazione al
disposto dell’art. 1579 cod. civ., la rinnovazione
tacita del contratto di locazione” (Cass. n.
1223/2006); dal che consegue, con specifico
riferimento alla materia oggetto di causa, che “in
materia di contratti di affitto agrario, non
rileva che l’Amministrazione abbia chiesto la
restituzione del fondo molto tempo dopo la
scadenza del contratto, non essendo ipotizzabile alla luce dell’art. 17 del r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440 – né una rinuncia della P.A. né una
rinnovazione tacita del contratto, posto che
altrimenti si perverrebbe all’effetto di eludere
il requisito della forma scritta che la citata
norma intende tutelare” (Cass. n. 8000/2010).
5. Accolti, per quanto sopra, i primi quattro
motivi e dichiarati assorbiti i restanti tre relativi alla valutazione della circostanza della
riscossione dei canoni (il quinto), alla mancata
statuizione sul motivo di appello relativo ai
danni subiti dal Comune per l’occupazione dei
fondi da parte del Sabato (il sesto) e al
regolamento delle spese di lite (il settimo)8

conseguenza che nei suoi riguardi non è

deve cassarsi la sentenza, con rinvio alla Corte
di Appello di Messina -in diversa composizioneche riesaminerà la vicenda alla luce dei principi
sopra richiamati e provvederà anche sulle spese
del presente giudizio.

dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla
Corte di Appello di Messina, che provvederà anche
sulle spese del presente giudizio.
Roma, 6.5.2014

la Corte accoglie i primi quattro motivi,

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