Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15761 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15100/2013 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE TARANTO in persona del Dirigente Affari Generali

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 150,

presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO BRUNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE LA PLACA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato SALVATORE LA PLACA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. ricorre per cassazione, articolando un unico motivo, avverso la sentenza n. 44 del 21.01.2013, notificata il 15.04.2013, con la quale la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, rigettando l’appello dell’odierna ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di rigetto della domanda proposta dalla C. nei confronti del Comune di Taranto per il risarcimento dei danni riportati in data 26.07.2006 a seguito della caduta causata dalla presenza di una buca sulla via (OMISSIS).

Ha resistito il Comune di Taranto, depositando controricorso.

E’ stata depositata memoria da parte della ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello – premesso, in fatto, che la situazione dei luoghi, quale emergente dalle foto in atti, evidenziava una strada molto sconnessa, con buche e rappezzi e, persino, un cartello che faceva divieto di transito ai mezzi pesanti per “rischio di crollo” – ha ritenuto superflue le istanze istruttorie articolate dall’appellante in ordine al fatto storico, per la considerazione che, anche qualora fosse risultata provata la domanda, le concrete circostanze di tempo e di luogo inducevano a ritenere che il comportamento della medesima appellante fosse stato tale da interrompere il nesso causale. In particolare – esclusa la responsabilità dell’ente pubblico ex art. 2043 c.c., per l’insussistenza dei requisiti dell’insidia – ha evidenziato, in diritto, quanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c., che il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c..

E poichè nel caso di specie l’appellante aveva la possibilità di verificare lo stato dei luoghi, essendo le sconnessioni ben evidenti, come documentato dalle fotografie e illuminate dalla luce del mattino (h. 13 del mese di luglio), la Corte territoriale ha reputato che la disattenzione nell’incedere, a maggior ragione in una fase di attraversamento, costituisse causa esclusiva dell’evento; in particolare ha osservato che il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante e che, nella specie, era da escludersi che il danno fosse stato arrecato direttamente dalla cosa o da agente dannoso insorto in esso, “essendo esso conseguente alla caduta, astrattamente ascrivibile ad una pluralità di ipotetici fattori causali (disattenzione, condotta autonoma della vittima dell’infortunio)”.

Conclusivamente la Corte di appello ha, quindi, confermato che non vi fosse responsabilità dell’ente pubblico, “essendo la caduta (…) dovuta ad una sconnessione del manto stradale visibile, che sarebbe stato possibile calpestare, adottando la particolare attenzione dovuta nell’uso ordinario e diretto del bene demaniale, per salvaguardare la propria incolumità”.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3). In particolare la ricorrente – rammentato che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, l’esistenza del rapporto eziologico – osserva che, nella specie, da un lato, siffatta relazione è riconducibile esclusivamente nell’anomalia della strada, avente, nella specie, una potenzialità lesiva tale da essere, da sola, idonea a cagionare l’evento e dall’altro lato, nessuna prova è stata fornita da parte del Comune dell’esistenza del caso fortuito, occorrendo a tal fine un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotato di autonomo impulso causale, quale nella specie non era ravvisabile nel comportamento della danneggiata.

1.2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

In via di principio si rammenta che la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

1.3. Con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all’assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte: a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell’ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che, in particolare, l’ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).

1.4. In tale inquadramento della relazione causale si pone l’effetto esimente del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, integrante il fortuito, con la conseguenza che, sul piano processuale, tale esimente non rappresenta un’eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza dell’incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purchè risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda l’allegazione del fortuito (cfr.: Cass. 22 marzo 2011, n. 6529; Cass. 10 novembre 2009, n. 23734).

In particolare per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Cass. 14 ottobre 2011, n. 21286). Elide allora il nesso di causalità tra la cosa e l’evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o “normale”, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l’id quod plerumque accidit.

Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08 maggio 2008, n. 11227; Cass. 06 luglio 2006, n. 15384).

2. Ciò posto e precisato che il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto, ritiene il Collegio che la Corte di appello è incorsa in tale vizio, giacchè pur mostrando di conoscere i principi sopra riportati, non ne ha fatto corretta applicazione nel caso di specie.

In particolare dopo avere richiamato il principio espresso da Cass. n.10300/2007, pienamente condivisibile e coerente con quanto sopra enunciato – secondo cui quanto meno la cosa è pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista, tanto più incidente deve ritenersi il comportamento della vittima – ha evidenziato, sotto il primo versante (quello della scarsa pericolosità della cosa), una situazione della strada, suscettibile di creare più di un pericolo per il pedone (il cui passaggio non era, certo, vietato e, neppure, di per sè imprudente, dal momento che il cartello “rischio di crollo” si riferiva ai “mezzi pesanti”), mentre, sotto il secondo versante (quello della incidenza causale del comportamento della vittima), ha indicato una serie di “ipotetici fattori causali (disattenzione, autonoma condotta della vittima dell’infortunio”), lasciando, nella sostanza, irrisolto il punto nodale della vicenda, e cioè l’accertamento della incidenza o meno (o in quale misura) del comportamento della vittima. Invero – posto che il fatto colposo del danneggiato può anche concorrere nella produzione dell’evento dannoso (artt. 1227 e 2056 c.c.) non essendovi ragione di escludere, con riferimento all’art. 2051 c.c., l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., comma 1, – il fatto che una strada risulti “molto sconnessa, con altre buche e rappezzi” non costituisce, di per sè, un’esimente per l’ente pubblico, anche perchè un comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile. Altrimenti opinando – e portando al paradosso l’iter seguito dalla Corte territoriale nel caso specifico – dovrebbe ritenersi che, quanto più un ente pubblico mantenga le proprie strade in una situazione di incuria e di dissesto, tanto più lo stesso ente vada esente da responsabilità, dovendosi far carico solo all’utente tutte le conseguenze del dissesto stradale; il che non è certo il significato dei principi sopra riportati.

Invero va qui ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).

In definitiva il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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