Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15761 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. II, 23/07/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 23/07/2020), n.15761

 

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3195/2017 proposto da:

TEX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI STROZZI 30, presso

lo studio dell’avvocato DIEGO ANTONIO MOLFESE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE VILLADOSE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, presso lo studio dell’avvocato

GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO PAVARIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 840/2016 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata

il 7/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dall’opposizione proposta, innanzi al Giudice di pace di Rovigo dalla Tex s.r.l. avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Villadose;

– il giudice di pace aveva dichiarò la nullità della notifica del verbale di contestazione e, per l’effetto, accolse l’opposizione;

– il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 7.10.2016, accolse l’appello proposto dal Comune di Villadese e, per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, ritenne regolare la notifica del verbale di contestazione; nel merito, rigettò l’opposizione;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Tex s.r.l. sulla base di un unico motivo;

– ha esistito con controricorso il Comune di Villadose, che, in prossimità dell’udienza ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente si duole della determinazione delle spese di lite per i due gradi di giudizio; in particolare contesta la liquidazione della fase di trattazione innanzi al giudice di pace, poichè il giudizio si era esaurito in un’unica udienza e non erano stati assunti mezzi istruttori ad eccezione dell’acquisizione di documentazione; innanzi al Tribunale, non sarebbe dovuta la fase di trattazione perchè il giudizio si era svolto in contumacia e non erano stati richiesti mezzi istruttori. Inoltre, avrebbe errato il Tribunale a disporre l’aumento dell’80% sulle tariffe stabilite dal D.M. n. 55 del 2014, per la complessità della questione trattata, pur trattandosi di causa di modesto valore di competenza del giudice di pace, in cui è ammessa la difesa personale e, per essersi svolto il giudizio di appello in contumacia;

– il motivo è inammissibile;

– l’art. 320 c.p.c., prevede espressamente che la trattazione della causa, nel procedimento innanzi al giudice di pace, sia concentrata in un’unica udienza in cui si svolge il libero interrogatorio, l’acquisizione di documenti e la richiesta di mezzi di prova; il rinvio ad altra udienza è disposto solo se necessario, in relazione alle difese svolte dalle parti;

correttamente il Tribunale ha liquidato i compensi per la fase della trattazione innanzi al giudice di Pace, innanzi al quale la causa venne trattata ed istruita con la produzione di documentazione, indipendentemente dalla circostanza che il procedimento fosse stato concentrato in una sola udienza, come espressamente previsto dalla norma citata;

– la fase della trattazione venne espletata anche innanzi al Tribunale, in sede di appello, a nulla rilevando che la Tex s.r.l. fosse contumace;

– il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, prevede espressamente che i valori medi tariffari possano possano essere aumentati sino all’80 per cento;

– questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità che, nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014, rientra nel potere discrezionale del giudice scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dalla applicazione delle massime percentuali di scostamento sulla scorta di apposita e specifica motivazione (Cassazione civile sez. II, 27/06/2018, n. 16995);

nella specie, il Tribunale ha motivato in ordine all’aumento dell’80 per cento in ragione della complessità della materia, in quanto, ritenuta valida la notifica del verbale di contravvenzione, ha esaminato l’opposizione, articolata in cinque motivi;

in definitiva, il giudice di merito ha compiutamente liquidato le spese per due gradi di giudizio, e, nell’ambito di ogni grado, ha specificato l’importo per ogni fase ed ha disposto l’aumento sulla base di puntuale motivazione;

– il ricorso, va, pertanto dichiarato inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offe elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

– il ricorrente va altresì condannato al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 300,00 per lite temeraria, per aver proposto un ricorso manifestamente infondato quanto alle tesi di diritto ivi sostenute, del tutto prescindente dal diritto vivente, indice di mala fede o colpa grave;

– tale somma è stata determinata assumendo a parametro di riferimento il valore della causa e l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, dell’ulteriore somma di Euro 300,00 ex art. 96 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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