Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15761 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.23/06/2017), n. 15761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3641-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AVV. V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè
medesimo unitamente all’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 249/26/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il
19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di V.F., avvocato, di cartelle portanti IRAP dell’annualità 2004 e 2005, la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo insussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione per essere irrilevante all’uopo, la collaborazione di una segretaria.
Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’eccezione svolta dal controricorrente di inammissibilità dell’atto di appello (rilevabile d’ufficio in sede di legittimità ex Cass. n. 25209/2014 e, di recente, n. 674/2016) relativa alla mancata prova dell’avvenuta notificazione siccome mancanti le cartoline di ritorno attestanti la ricevuta da parte del destinatario è, alla luce degli atti, fondata. Dall’esame del fascicolo d’ufficio dei gradi merito (consultabile dalla Corte in virtù della tipologia del vizio dedotto) non risultano, infatti, prodotte le cartoline di ritorno ovvero gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a mezzo delle quali è stata effettuata la notificazione dell’impugnazione direttamente a mezzo posta.
Per giurisprudenza costante di questa Corte (tra le tante Cass. n26108 del 30/12/2015), infatti, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c..
Non vi è pronuncia sulle spese del grado di appello, non avendovi preso parte il contribuente, mentre le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.
Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore del controricorrente delle spese liquidate in complessivi Euro 1.200 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura, del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017