Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15761 del 10/07/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15761 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SESTINI DANILO
SENTENZA
sul ricorso 13319-2008 proposto da:
NATALE DIANA NTLDNI59L48D738J, CAVALLO SANDRINO
CVLSDR51R31G141D, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA URBANA 90, presso lo studio dell’avvocato
MARINELLI MARIA LETIZIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANGELUCCI SERGIO con studio in 66023
2014
1112
FRANCAVILLA AL MARE (CH), VIA POLA 33, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
CIERI
TOMMASO
CRITMS43P02G141W,
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elettivamente
Data pubblicazione: 10/07/2014
domiciliato in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo
studio dell’avvocato SINIBALDI MICHELE, rappresentato
e difeso dall’avvocato CIRULLI MASSIMO giusta procura
in calce al controricorso;
–
controricorrente
–
CHIETI, depositata il 28/02/2008 R.G.N. 2282/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
2
avverso la sentenza n. 219/2008 del TRIBUNALE di
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sandrino Cavallo e Diana Natale proponevano
opposizione avverso l’atto di precetto ad essi
notificato da Tommaso Cieri per il rilascio di un
fondo agricolo, in forza di ordinanza ex art. 700
C.P.C. emessa in data 9.10.2007 dal Tribunale di
che il provvedimento d’urgenza non poteva essere
messo in esecuzione nelle forme ordinarie, bensì
soltanto in quelle dell’art. 669 duodecies C.P.C.,
ed invocavano l’accertamento del loro diritto alla
ritenzione del fondo.
Costituitosi in giudizio il Cieri, il Tribunale
dichiarava la sopravvenuta improcedibilità
dell’opposizione in quanto -nel frattempol’ufficiale giudiziario aveva dato esecuzione
all’ordinanza; rilevava, peraltro, che
l’opposizione era priva di fondamento (in quanto
il
provvedimento cautelare poteva essere
utilizzato sia per procedere ad esecuzione diretta
sia per promuovere l’esecuzione forzata nelle
forme ordinarie) e che la domanda di accertamento
dello ius retentionis era inammissibile in quanto
non preceduta dal tentativo di conciliazione;
condannava conseguentemente gli opponenti al
pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione
il Cavallo e la Natale, affidandosi a tre motivi;
resiste l’intimato a mezzo di controricorso.
moTrvI DELLA DECISIONE
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Chieti, Sezione Specializzata Agraria; assumevano
l,
Co]. primo motivo (“violazione
A
falsa
applicazione degli artt. 615, 1° comma e 669
octies, 1 0 coma, C.P.C. in relazione all’art.
360, l ° coma, n. 4 c.p.c”), i ricorrenti si
dolgono che il Tribunale abbia dichiarato la
domanda “improponibile e comunque non
applicazione dell’art. 669 duodecies C.P.C. in
relazione all’art. 360 C.P.C., comma l, nn. 4 e
5”), censurano la sentenza per aver ritenuto
possibile l’esecuzione del provvedimento d’urgenza
nelle forme ordinarie anziché nelle forme di cui
all’art. 669 duodecies C.P.C.; con l’ultimo motivo
(“violazione e falsa
applicazione dell’art. 46
legge n. 203/82 in relazione all’artt. 360, comma
1, n. 3″), si dolgono che
sia stato ritenuto
necessario il preventivo
espletamento del
tentativo di conciliazione ex art. 46 l. n. 203/82
anche nella fase dell’opposizione all’esecuzione.
2. I primi due motivi -che si esaminano
congiuntamente per l’evidente connessione- sono
fondati.
2.1. Atteso che, per quanto iniziata (ai sensi
dell’art. 608, l ° comma C.P.C.), l’esecuzione non
era stata ancora portata a termine, l’opposizione
ben poteva essere proposta (ex art. 615, 2 ° comma
C.P.C.) e avrebbe dovuto essere esaminata
nonostante il successivo rilascio avvenuto in
corso di causa.
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esaminabile”; col secondo (“violazione e falsa
E’ noto, infatti, che “qualora siano state
proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del
processo esecutivo comporta la cessazione della
materia del contendere per sopravvenuto difetto di
interesse a proseguire il processo, rispetto alle
opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto
procedere ad esecuzione forzata, in rapporto
all’esistenza del titolo esecutivo o del credito,
permane l’interesse alla decisione” (Cass.
23084/2005).
2.3. Va esclusa, poi, la possibilità di
utilizzare l’ordinanza ex art. 700 C.P.C. quale
titolo per procedere ad esecuzione nelle forme
ordinarie, alla luce del più recente -e
condivisibile- orientamento di questa Corte,
secondo cui “l’attuazione delle misure cautelari
aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio,
fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo
esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma
costituisce una fase del procedimento cautelare in
cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha
emanato il provvedimento cautelare ne determina
anche le modalità di attuazione, risolvendo con
ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni
sorte, mentre sono riservate alla cognizione del
giudice del merito le altre questioni” (Cass. n.
5010/2008).
3.
Anche il terzo motivo risulta fondato,
atteso che il preventivo espletamento del tentativo
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alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a
di conciliazione, non richiesto nell’ambito del
procedimento cautelare (bensì in quello successivo
di merito), non può -ovviamente- essere ritenuto
necessario nella fase dell’esecuzione/attuazione del
provvedimento (cautelare) che dal primo trae
Ciò tanto più se si considera che costituisce
ius receptum (elaborato in relazione ad ipotesi di
esecuzione in senso proprio, ma applicabile anche
nel caso di attuazione di un titolo cautelare)
l’affermazione secondo cui “in tema di controversie
agrarie, la necessità del tentativo di conciliazione
di cui all’art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203
non sussiste per la fase del procedimento di
opposizione al rilascio che si svolge davanti al
giudice dell’esecuzione, la quale va distinta da
quella successivamente instaurata davanti al giudice
competente per il merito, soltanto in relazione alla
quale sorge la necessità di esperimento del
tentativo di conciliazione” (Cass. n. 8370/2005;
cfr. anche Cass. n. 2509/2002).
4.
In accoglimento del ricorso, deve pertanto
disporsi la cassazione dell’impugnata sentenza, con
rinvio al Tribunale di Chieti, Sezione Specializzata
Agraria (in diversa composizione), che si atterrà ai
principi di diritto sopra richiamati e provvederà
anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
6
origine.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al
Tribunale di Chieti,
Sezione Specializzata
Agraria, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
Roma, 6.5.2014