Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15761 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28839/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

GRAND HOTEL GARDEN SRL, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Bonito Oliva, elettivamente domiciliata in Roma, via Michele

Mercati, n. 51, presso lo studio dell’avv. Barbara Ferraris.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, sezione n. 02, n. 232/02/13, pronunciata il 04/02/2013,

depositata il 24/10/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021

dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Grand Hotel Garden Srl impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per il 2003, le ritenute di acconto non effettuate e non versate, per un ammontare di Euro 5.489,35, sugli interessi legali sul finanziamento/soci, e sostenne che, in realtà, si trattava di prestiti infruttiferi, secondo le prescrizioni dello statuto della società, da destinare a copertura dei costi di costruzione di un immobile da adibire ad albergo;

2. la CTP di Potenza accolse il ricorso, con sentenza (n. 80/03/2009) confermata dalla CTR della Basilicata, la quale, con la pronuncia sopra menzionata, ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria sulla base delle seguenti considerazioni: (i) la presunzione di fruttuosità del mutuo ex art. 43, t.u.i.r., è presunzione semplice, nella specie vinta dalla clausola statutaria che prevedeva che i soci non potessero pretendere alcuna remunerazione sui prestiti accordati alla società; (ii) tale profilo di fatto vale a superare anche la disposizione (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23) secondo cui i sostituti di imposta sono obbligati ad operare la ritenuta di acconto sugli interessi dei capitali non soltanto quando il relativo importo sia stato corrisposto al mutuante, ma anche nell’ipotesi in cui il diritto agli interessi e la loro corresponsione siano solo presunti; (iii) nella specie, l’esistenza di prestiti da parte dei soci è coerente con la fase di investimenti iniziali per la realizzazione del programma societario, aspetto, questo, non smentito nel corso del giudizio e (cfr. pag. 4 della sentenza) “di segno contrario alla prospettata omessa ritenuta di acconto sugli interessi in tesi corrisposti ai soci”;

3. l’Agenzia ricorre con quattro motivi e la contribuente resiste con controricorso, illustrato con una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2 (attuale art. 45, comma 2) e art. 43 (attuale art. 46) del tuir in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata per avere affermato che la presunzione di fruttuosità dei prestiti ex art. 43, t.u.i.r., vigente ratione temporis (attuale art. 46), è una presunzione semplice, senza considerare che, invece, secondo la normativa tributaria, si tratta di una presunzione legale, iuris tantum, suscettibile di essere vinta soltanto nei modi e secondo le forme stabiliti dalla legge, ossia tramite la produzione dei bilanci dell’ente collettivo (allegati alla dichiarazione dei redditi) da cui risulti che il versamento da parte del socio è stato fatto ad altro titolo;

2. con il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 (attuale art. 46) del tuir e art. 1815 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato la rilevanza dell’esistenza di una clausola statutaria che prevedeva che i soci non avrebbero potuto pretendere alcuna remunerazione sui prestiti accordati alla società, senza considerare che tale circostanza era irrilevante rispetto alla presunzione legale di fruttuosità dei versamenti dei soci ex art. 43, t.u.i.r., la cui prova contraria è data soltanto dall’esistenza di una deliberazione sociale, anteriore al finanziamento, da cui risulti l’infruttuosità del finanziamento operato dai soci;

3. con il terzo motivo (“3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del tuir in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia premette che la CTR ha stabilito che, se viene meno la presunzione di fruttuosità del versamento, gli interessi si considerano non corrisposti, sicchè non si applica la ritenuta; indi, addebita alla sentenza impugnata di avere trascurato che, una volta accertata la fruttuosità del finanziamento, in virtù della presunzione legale ex art. 43, t.u.i.r., la ritenuta va operata “in automatico” dalla società sugli interessi iscritti in bilancio, indipendentemente dalla (loro) effettiva corresponsione ai soci;

4. con il quarto motivo (“4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia si duole dell’intrinseca contraddittorietà dello snodo argomentativo della sentenza impugnata, nella parte cui si dichiara che la fase degli investimenti iniziali per la realizzazione del programma societario è contraria alla dedotta omessa ritenuta di acconto sugli interessi in tesi corrisposti ai soci, poichè tale asserzione, in realtà, parrebbe essere coerente con la prospettiva erariale, secondo cui gli interessi maturati sui prestiti/finanziamenti dovevano essere (pacificamente) sottoposti a ritenuta di acconto, in quanto fruttiferi;

5. i primi tre motivi, che possono essere trattati insieme perchè pongono un’unica questione di diritto, sono fondati;

è principio di diritto tralatizio (enunciato ex aliis da Cass. 12/02/2020, n. 3398), dal quale non v’è ragione di discostarsi, che “In tema di imposte sui redditi, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43 (nel testo applicabile “ratione temporis”) prevede, in funzione antielusiva, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, superabile dal contribuente con prova contraria che, però, non può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge: segnatamente, dimostrando che i bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi della società contemplano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo”;

in questa lite fiscale, la CTR non si è attenuta alla regula iuris appena enunciata, laddove ha erroneamente negato la fondatezza della pretesa impositiva opinando, da un lato, che la presunzione ex art. 43, cit., è una presunzione semplice, nella specie superata dalla peculiare clausola statutaria, che escludeva la fruttuosità dei finanziamenti dei soci; dall’altro, che tale circostanza di fatto, coerente con la fase di start. up della compagine commerciale, facesse venire meno l’obbligo della società di operare una ritenuta di acconto (dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai soci) sugli interessi corrisposti dalla società (mutuataria);

6. il quarto motivo non è fondato;

per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione”;

nel caso all’esame, diversamente da quanto sostiene l’ufficio, una motivazione esiste: la CTR ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che i prestiti fossero infruttiferi, ed è pervenuta alla conclusione, in sè scevra di aporie logiche, che trattandosi di versamenti infruttiferi non dovesse essere operata alcuna ritenuta di acconto;

7. ne consegue che, accolti il primo, il secondo, il terzo motivo e rigettato il quarto, la sentenza è cassata, in relazione ai primi tre motivi, con rinvio alla CTR lucana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiara infondato il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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