Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15760 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20127-2013 proposto da:

B.G., B.D., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA DI BRIGIDA, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUDOVICO D’AMICO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SIC IMPIANTI CARBURANTI SRL in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante p.t. Sig. M.L.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 765/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato CLAUDIA DI BRIGIDA per delega;

udito l’Avvocato CESARE PERSICHELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del 1^

motivo, accoglimento degli altri motivi del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della cessazione del contratto di locazione relativo ad aree destinate all’esercizio di attività di distribuzione di carburante da parte della S.I.C. Società Impianti Carburanti S.r.l., quest’ultima veniva condannata in favore di B.D. e B.G. al pagamento della somma di Euro 43 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali da ogni scadenza mensile. Il giudice di primo grado rigettava la domanda dei B. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento ed Il conseguente risarcimento dei danni e rigettava altresì la richiesta, svolta dalla locataria S.I.C. Società Impianti Carburanti S.r.l., di corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 7 del contratto.

2. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava B.D. e B.G. al pagamento dell’indennità di cui all’art. 7 del contratto; rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dai B. sulla doppia considerazione che: 1. Non era stata impugnata la parte della sentenza di primo grado con cui era stata ritenuta inammissibile la domanda di risoluzione; 2. Quanto alla indennità di occupazione, non era stato provato il maggior danno.

3. Contro la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione B.D. e B.G., affidandolo a quattro motivi. Resiste con controricorso S.I.C. Società Impianti Carburanti S.r.l..

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, legittimato passivo, P.M.. Sostengono i ricorrenti che gli immobili oggetto di locazione sono in comproprietà indivisa con il suddetto soggetto e che ciò risultava da alcuni atti processuali richiamati alle pagine 9 e 10 del ricorso. L’omessa integrazione del contraddittorio sarebbe verificabile d’ufficio in qualsiasi grado e stato del procedimento, trattandosi di litisconsorzio necessario.

2. Il motivo è infondato e comunque non autosufficiente; pur a prescindere dal fatto che l’azione è stata svolta in primo grado proprio dagli attuali ricorrenti, i quali hanno intimato la licenza e richiesto la convalida senza preoccuparsi di coinvolgere nell’azione eventuali altri soggetti legittimati, occorre ricordare che “Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l’adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all’art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori” (Sez. 3, Sentenza n. 14530 del 22/06/2009, Rv. 608694).

3. Sotto il profilo dell’autosufficienza, il semplice richiamo ad alcuni atti della fase di merito non è affatto sufficiente in mancanza di allegazione o di specifica indicazione della loro collocazione nel fascicolo a disposizione di questa corte e nella specificazione del loro contenuto e della decisiva rilevanza ai fini della eccezione proposta; in proposito, si ricorda che (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5934 del 2016) è indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492). Sul punto, il ricorso risulta formulato In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso, nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279; Cass 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 67 e 71 nonchè degli artt. 1592, 1593 e 1596 c.c.; sostiene la difesa dei ricorrenti che, poichè il contratto di locazione era anteriore all’entrata in vigore della legge sull’equo canone, la cessazione dei suoi effetti sarebbe discesa automaticamente dalla legge e non da una volontà di parte, ragion per cui non troverebbero applicazione le clausole di cui agli artt. 4 e 7 del contratto, applicabili solo in caso di volontario recesso da parte dei proprietari. Inoltre, si censura la motivazione laddove non considera che la clausola contrattuale si riferisce solo alle opere rimovibili e connaturate all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburante.

5. Anche questo motivo di ricorso è infondato; quanto alla censura di violazione di legge, occorre rilevare come manchi del tutto l’indicazione delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza di appello, che sarebbero in contrasto con le disposizioni normative indicate nella rubrica del motivo. In secondo luogo, le norme del codice civile richiamate sono senza dubbio derogabili e su di esse prevale la volontà contrattuale risultante dalla clausola numero 7, puntualmente richiamata dalla sentenza di appello. Del tutto inconferenti sono le considerazioni (e le sentenze richiamate) sulla esclusione dell’applicabilità in via integrativa od analogica delle norme relative alla indennità commerciale di avviamento (pagina 16 del ricorso), atteso che nel caso in esame è la volontà contrattuale che prevale su quella (derogabile) normativa; la clausola pattizia, peraltro, non fa alcun riferimento alla volontarietà o meno del recesso, limitandosi a prevedere l’indennità per il caso in cui l’affitto “non dovesse essere rinnovato”.

6. Il secondo profilo di censura è valutativo di merito ed in ogni caso censura la motivazione senza considerare che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale del tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo 111 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b) suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

7. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030). Nel caso di specie, nessuna omissione risulta addebitabile alla Corte, ma solo un’attività interpretativa che la parte oggi ricorrente non condivide.

8. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1575, 1576, 1587 e 1590, nonchè il difetto di motivazione per omessa pronuncia sulla risoluzione per inadempimento e sulla risarcibilità dei danni.

9. Il motivo non può essere accolto; richiamato quanto osservato al punto precedente in ordine ai limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360, n. 5, si rileva che nessuna omissione è riscontrabile nel caso di specie, avendo la Corte territoriale argomentato in modo specifico sulla richiesta di risarcimento. Sulla ritenuta mancanza di impugnazione del capo di sentenza relativo alla inammissibilità della richiesta di risoluzione, il motivo è pure infondato nel merito, atteso che, come risulta dallo stesso passaggio riportato nel ricorso, nessuna specifica richiesta di riforma del capo relativo alla domanda di risoluzione era stata formulata in appello. Quanto alla richiesta di risarcimento, non solo vi è una motivazione specifica, che esclude l’omissione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma la motivazione si presenta altresì congrua e logica, nè i ricorrenti possono lamentarsi per la mancata ammissione di una consulenza tecnica per la prova del danno, dato che tale mezzo istruttorio (che non costituisce una prova vera e propria) è sottratto alla disponibilità delle parti ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario (Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007, Rv. 598312).

10. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 356, 191 e 102 c.p.c., sulla mancata rinnovazione della consulenza tecnica espletata in assenza del legittimo comproprietario litisconsorte necessario pretermesso e sulla illogicità e contraddittorietà sulla motivazione in ordine al mancato rinnovo.

11. Anche quest’ultimo motivo di ricorso è infondato; con riferimento al litisconsorzio, si richiama quanto esposto al numero 1. Quanto alla dedotta Illogicità e contraddittorietà della motivazione, si ribadisce che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030). Inoltre, i ricorrenti affermano di aver svolto censure sulla consulenza nella fase di appello, ma non allegano alcunchè in merito, nè risulta dal testo della sentenza di secondo grado l’esistenza di specifiche ragioni di impugnazione sul punto. Per il resto, il motivo, oltre ad essere inammissibile per quanto esposto In precedenza, svolge censure valutative in ordine a decisioni dei giudici di merito che non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità. D’altronde, il controllo di logicità del giudizio di fatto non può risolversi in una revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

12. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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