Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15760 del 10/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15760 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 7933-2011 proposto da:
PALOMBA FILOMENA PLMFMN38L42I862E, MARESCA FRANCESCO
SAVERIO MRSFNC59H09L845Z, MARESCA GIUSEPPE
MRSGPP62H10I208J, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO
MASSIMO, rappresentati e difesi dagli avvocati BARONE
VALERIO, D’ANIELLO MARIO con studio in 80069 VICO
EQUENSE (NA), VIA R. BOSCO 840, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 10/07/2014

BALDUCCINI VITTORIO BLDVTR26M11D612U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell’avvocato NEGRETTI CLAUDIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAMBIASE PASQUALE giusta procura a
margine del controricorrente;

avverso la sentenza n. 99/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 09/02/2011 R.G.N. 582/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato MARIO D’ANIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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– controricorrente

Svolgimento del processo
La Sezione specializzata agraria del tribunale di

Torre Annunziata ha

dichiarato risolto il contratto di affitto tra il proprietario ,Balduccini Vittorio ,
e l’affittuario, Maresca Lauro, dante causa del coniuge Palomba Filomena,
per scadenza del termine a seguito della lettera di disdetta del 30.10.2003,
rigettando la domanda di risarcimento del danno . Ha rigettato altresì la

l’indennità per i miglioramenti apportati al fondo.
La Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria,disposta la
integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi Maresca Francesco
Saverio e Maresca Giuseppe, ha rigettato l’impugnazione proposta da
Palomba Filomena ed in accoglimento della impugnazione incidentale del
Balduccini ha condannato gli eredi di Maresca Lauro al rilascio oltre del
terreno anche della casa colonica.
Propongono ricorso Paloma Filomena ,Maresca Francesco Saverio e Maresca
Giuseppe con sei motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Vittorio Balduccini
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia

nullità della sentenza per mancata

lettura del dispositivo in udienza e si propone querela di falso relativamente
alla parte della sentenza che dà atto di tale lettura in udienza.
2. Il motivo è inammissibile .
La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione,
dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso
procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto-sentenza) o i
documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi
dell’art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del
procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità
vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul
procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata. Ne consegue che, ove si adduca la falsità degli atti del
procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è
nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n.
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domanda domanda riconvenzionale del Maresca, volta a conseguire

2, cod. proc. civ., il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere
riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false, laddove la nozione
di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza
è risultata essere affetta, può essere costituita dalla relazione di
notificazione di un atto processuale (nella specie, dalla relazione di
notificazione di ordinanza pronunciata, ex art. 426 cod. proc. civ., fuori

della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione. Cass.
Sentenza n. 986 del 16/01/2009 .
3.Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di
norme di diritto art.4 legge 203/1982 e omessa motivazione su un fatto
decisivo e controverso per il giudizio .
Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello ha erroneamente interpretato
il contenuto della lettera di disdetta del 30.10.2003 ed il comportamento
successivo del Balducci .
4.11 motivo è infondato .
Si osserva che i ricorrenti ,pur astrattamente formulando anche vizio di
violazione di legge, nella sostanza censurano l’interpretazione data dal
giudice di primo grado al contenuto della lettera di disdetta.
Si ricorda che, “l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia
privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile
in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica
contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria
a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del
procedimento logico seguito per giungere alla decisione.
5. La denuncia del vizio di motivazione dev’essere effettuata mediante la
precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità
consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato
estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da
mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità
razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal
ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza.
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udienza), quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione

6.In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che
quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in
astratto, poiché non è consentito alla parte, che ha proposto
un’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del
fatto che ne sia stata privilegiata un’altra” (Cass., n. 4178 del 2007; Cass.,
n. 13777 del 2007, in motivazione; Cass., n. 15604 del 2007).

sussistente il denunciato vizio motivazionale.
La Corte d’appello

ha interpretato il contenuto della lettera di disdetta

sulla base della volontà della parte che emergeva in modo certo ed
immediato dalle espressioni adoperate, che palesavano in maniera chiara la
volontà del Balduccini di non rinnovare il contratto.
I ricorrenti richiedono una diversa interpretazione dell’atto senza peraltro
individuare in concreto i punti di illogicità e contraddittorietà della
motivazione , attività non ammessa in sede di giudizio di legittimità.
7.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli
articoli 421 e 345 c.p.c. e vizio di motivazione circa un fatto decisivo
controverso per non aver ammesso la Corte d’appello la prova
testimoniale sui miglioramenti e per non aver disposto la richiesta
consulenza tecnica di ufficio.
8.11 motivo è infondato
La Corte di appello ha affermato che i presunti miglioramenti apportati al
fondo dal Maresca non erano stati allegati specificamente in primo grado
nella comparsa di risposta contenente la domanda di riconvenzionale, nella

quale mancava qualsivoglia indicazione ed individuazione del tipo, natura e
consistenza dei miglioramenti.
Inoltre in primo grado non era stata richiesta una prova testimoniale volta a
provare i dedotti miglioramenti e, coerentemente con l’accertato difetto di
allegazione e di prova ,i1 giudice di primo grado non aveva dato ingresso alla
richiesta di consulenza tecnica di ufficio avente carattere meramente
esplorativo.
poi che alle carenze deduttive

9.La Corte di Appello ha ritenuto

e

probatorie in primo grado, gli appellanti non potevano supplire in sede di
5

6. Nel quadro di questi principi deve escludersi che, nella specie, sia

gravame, in quanto risultava tardiva la specificazione delle migliorie operata
da Palomba Filomena nell’atto di impugnazione e di conseguenza anche la
richiesta di prova in appello.
La c.t.u. non ammessa in primo grado, non veniva ammessa dalla Corte
d’appello perché conservava comunque un carattere unicamente esplorativo,
in assenza di allegazione concreta prova dei miglioramenti effettuati.

L’art. 345, comma 3, nella formulazione la legge n. 353 del 1990,applicabile
alla presente controversia, sovvertendo la precedente disciplina della novella
del 1950, ha aggiunto al divieto di domande nuove anche quello di nuove
eccezioni e nuovi mezzi istruttori per giungere alla pressoché totale
abolizione dello ius novorum in appello, finalizzato alla tutela del principio
della “ragionevole durata” e dell'”economicità” del processo.
Quindi la disposizione normativa fissa sul piano generale il principio
dell’inammissibilità dei “nuovi mezzi di prova” , anche delle produzioni
documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a
questa regola, con il porre in via alternativa i requisiti che detti “nuovi
mezzi di prova” devono presentare per potere trovare ingresso in sede di
gravame.
11..II giudice, oltre alle prove che le parti dimostrino di non avere potuto
proporre prima per cause ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere,
nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel
quadro delle risultanze istruttorie già acquisite – “indispensabili”, perché
suscettibili di una influenza causale più incisiva sulla decisione finale della
controversia .
12. Questa Corte ha affermato che il concetto di “indispensabilità” del
nuovo mezzo di prova si deve ricostruire tenendo conto che, prospettandosi
l’esigenza della nuova prova in una situazione in cui nel processo è ormai
sopravvenuta la decisione, l’indispensabilità necessariamente deve
apprezzarsi in relazione alla decisione stessa ed al modo in cui essa si è
formata. Se, dunque, la formazione della decisione è avvenuta in una
situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni
probatorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova
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10.La decisione è conforme alla disposizione dell’art.345 c.p.c..

perché funzionale alle sue ragioni, automaticamente si deve escludere che la
prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, perché
è imputabile alla negligenza della parte non avere introdotto nel processo la
prova che bene avrebbe potuto introdurvi secondo una condotta processuale
ispirata all’assicurazione del massimo di possibilità di azione e difesa. In altri
termini, non si può prospettare come indispensabile la prova che tale

efficacia ed utilitas – durante lo svolgimento del contraddittorio in primo
grado e prima della formazione delle preclusioni probatorie.
13.Si ricorda poi che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di prova in
senso proprio e non può quindi sopperire all’inerzia della parte che abbia
omesso, per negligenza, di assolvere l’onere della prova a suo carico. E’ jus
receptum che non è illegittimo il ricorso ad essa per acquisire dati la cui
valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. c.t.u. percipiente)):
purché la parte li abbia allegati, ponendoli a fondamento della sua domanda
ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Cass., sez.
unite 30 dicembre 2011 n.30.175; Cass., sez.3, 13 marzo 2009 n. 6155;
Cass., sez.3, 26 novembre 2007 n. 24620),fattispecie che non ricorre nella
presente controversia.
14.Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione
di norme di diritto con riferimento agli articoli 29, 24,45 e 58 legge 1982/
203, articolo 1230 c..c. e articoli 1632 , nonché artt. 1150 e 2041 c.c. e
articolo 437 c.p.c. e artt.1633 e il 1651 c.c. nonché articoli 1150 e 2041 c.c.
e articolo 437 c.p.c e omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso decisivo per il giudizio motivazione.
Sostengono i ricorrenti che erroneamente è stata ricondotta la cessazione
del rapporto associativo di mezzadria all’anno 1989, anziché a quello
legittimo coincidente con il termine dell’annata agraria 1992 1993. Di
conseguenza il successivo rapporto di affitto di fondo rustico doveva
ritenersi scadente per espressa previsione delle parti al termine dell’annata
agraria 2007/ 2008 e ,stante l’inidoneità della disdetta, si era rinnovato
successivamente per ulteriori 15 anni per andare a scadere all’annata
agraria 2022/2023.
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appariva o poteva soggettivamente apparire – al di là della sua concreta

Di conseguenza il contratto sottoscritto il 5 marzo 1993 non poteva avere
efficacia derogativa retroattiva e carattere novativo e il rapporto di
mezzadria al novembre 1992 era ancora in essere per espressa previsione
legislativa

I
15.1 ricorrenti assumono che il BalducciVie veva prestato consenso ai

miglioramenti e che essi avevano comunque diritto all’indennità ex articolo

16.IQ,motivo è infondato sia nella parte in cui viene invocata una diversa
scadenza contrattuale sia nella parte in cui si insiste per la concessione
dell’indennità per i miglioramenti alla luce anche dell’articolo 2041 c.c.
La Corte d’appello ha evidenziato che le parti di comune accordo con la
sottoscrizione in data 5 marzo 1993 del contratto di affitto in deroga ex
articolo 45 della legge 1982 n.203 hanno dichiarato cessato il pregresso
rapporto di mezzadria al 1989, addivenendo alla stipula del predetto
contratto di affitto a coltivatore diretto con pattuita durata di 12 anni a
decorrere dall’il. novembre 1992 e scadenza il 10 novembre 2004.
17.La Corte ha ritenuto che tale contratto di affitto, rispetto al pregresso
rappartd di mezzadria , aveva carattere innovativo ex articolo 1230 c.p.c.
e‘’ aliquìd novf, rappresentato dal mutamento sostanziale del titolo del
stant_

rappodo, e ricorrendo altresì l’onimus novandi, consistente nella non
equivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere I< )oríginaria obbligazione/ avendo gli stessi nella premessa dell'accordo contrattuale dichiarato espressamente cessato l'originario rapporto di mezzadria sostituendolo con la convenuta affittanza agraria oggetto di patti in deroga ex articolo 45 della legge 203 del 1982. 18.Siamo in presenza dell'interpretazione di un contratto che è attività riservata al giudice di merito ed è rivalutabile in sede di legittimità solo nelle ipotesi di violazione di norme in ermeneutica contrattuale o di vizio di motivazione. La motivazione è logica non contraddittoria e conforme al diritto, mentre i ricorrenti ,nella sostanza, senza segnalare alcuna interruzione della conseguenzialità logica della motivazione o indicare contraddittorietà manifeste, assumono apoditticamente che il contratto di affitto agrario 8 1150 CC o comunque ex articolo 2041.c.c. non aveva avuto efficacia novativa rispetto al rapporto di mezzadria ,a1 fine di spostare in avanti la data di scadenza contrattuale . 19.La seconda parte del motivo, che riguarda la debenza di una indennità per i i miglioramenti anche titolo di arricchimento senza causa, è assorbita dal rigetto del motivo che accerta la mancanza di prova sull'effettiva esistenza dei miglioramenti stessi. di diritto in relazione agli articoli 351 e 436 c.p.c. e motivazione omessa circa un fatto decisivo per il giudizio. I ricorrenti assumono l' inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto dal Balduccini. 21.11 motivo è infondato. Come affermato dalla Corte di merito l'appello incidentale è stato proposto nei termini di cui all'articolo 436 c.p.c. con la comparsa di costituzione e risposta notificata in data 17 novembre 2008 all'appellante principale Paloma Filomena e depositata in cancelleria in data 5 dicembre 2008, almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione del merito fissata per il 17 dicembre 2008, non venendo in rilievo la pregressa udienza camerale del 21 maggio 2008, fissata limitatamente alla delibazione dell'istanza sospensiva di esecutività della sentenza . 22.Con il sesto motivo si denunzia violazione falsa applicazione dell'articolo 331 c.p.c. e vizio di motivazione su un fatto decisivo è controverso. Assumono i ricorrenti che si è formato il giudicato sulla sentenza di primo grado nei confronti degli eredi Maresca Giuseppe e Maresca Francesco Saverio . 22.11 motivo è infondato Nell'ipotesi della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione in fase di gravame di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'articolo 331 c.p.c.. 9 20.Con il quinto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione di norme 23.Di conseguenza ,trattandosi di una sentenza resa in causa inscindibile,la sola impugnazione proposta da uno degli eredi,nella specie da Palomba Filomena ,è idonea ad evitare la formazione del giudicato anche nei confronti delle altre parti ,salvo il dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi , adempimento che la Corte di appello ha correttamente effettuato degli articoli 221 e s.s, 1362 e s.s , 1372, 2697, 2702, 2721 e 2722 c.c. e motivazione omessa insufficiente contraddittoria c'è con fatto decisivo è controverso. I ricorrenti assumono che erroneamente la Ccorte di merito ha ritenuto che il contratto di affitto si riferisse anche alla casa colonica ,che invece non risultava prevista nel contratto di fitto esibito. 25.11 Motivo è infondato. La corte di appello ha ritenuto che a fronte della richiesta da parte del Balduccini di rilascio del fondo e della casa colonica il resistente non solo non ha contestato specificamente che vi fosse un affitto anche della casa colonica, ma ha ammesso tale circostanza, richiedendo al tribunale nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la fissazione di una congrua data di rilascio che consentisse allo stesso di liberare comodamente il fondo e la casa colonica sulla stessa insistente e reclamando altresì le migliorie apportate anche in relazione alla stessa casa colonica. 1: 26.La corte ha ritenuto che alla luce delle rif r't dichiarazioni e1 eduzioni difensive non appariva revocabile in dubbio osse non contestato e pacifico tra le parti che il contratto di fitto in questione concernesse oltre il fondo anche le pertinenze e la casa colonica. 27. La Corte ha adeguatamente applicato il principio della non contestazione per cui ,anche nella vigenza dell'ad 115 c.p.c nella formulazione antecedente alla legge n.69/2009 , secondo consolidata giurisprudenza è consentito al giudice di porre a fondamento della propria decisione anche fatti dedotti non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio Le spese del giudizio seguono la soccombenza . 10 24.Con il settimo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro 3.700,00 , di cui euro 200, per esborsi,oltre accessori come per legge-L , Roma 6-5-2014

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