Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1576 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14802/2018 proposto da:

G.M., G.O., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO

SCROCCA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di procuratrice della CASTELLO

FINANCE S.R.L. in persona del Procuratore Dott. B.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo

studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 715/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 5/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EUGENIO SCROCCA;

udito l’Avvocato TEODORO CARSILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda all’esame trae origine da una fideiussione rilasciata in data 7 giugno 1989 da G.M. e G.O. a garanzia di un credito di firma concesso da Cassa di Risparmio di Rieti in favore di Edilgen S.r.l., al fine di consentire a quest’ultima di ottenere un finanziamento in valuta estera.

In data 26 giugno 1989 Edilgen S.r.l., dietro garanzia rilasciata da CA.RI.RI. a prima richiesta, ottenne il finanziamento da una banca tedesca; quest’ultima, nel mese di dicembre 1992, giustificando il recesso con l’entrata in vigore di un nuovo regime fiscale, chiese il rimborso di quanto erogato.

Rimborsata alla banca tedesca la somma di Lire 1.774.065.759 da parte di CA.RI.RI., Italfondiario S.p.a., per conto di Castello Finance S.r.l., sull’assunto che quest’ultima fosse cessionaria del credito già vantato da Intesa Gestione Crediti S.p.a., alla quale era stato in precedenza ceduto da CA.RI.RI., agì con ricorso per ingiunzione nei confronti dei garanti G.M. e G.O., ottenendo dal Tribunale di Rieti il D.I. n. 183 del 2008 (e non n. 138/08 come, per evidente lapsus calami, è indicato nella sentenza impugnata).

Avverso tale decreto ingiuntivo G.M. e G.O. proposero opposizione alla quale si oppose Italfondiario S.p.a., nella qualità di procuratrice di Castello Finance S.r.l., opposizione che i Tribunale di Rieti rigettò con la sentenza n. 455/2010.

Tale decisione fu impugnata da G.M. e O..

Si costituì in secondo grado Italfondiario S.p.a., nella già dedotta qualità, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 715/2018, pubblicata il 5 febbraio 2018, rigettò l’impugnazione e condannò gli appellanti alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito G.M. e G.O. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria, Italfondiario S.p.a., nella qualità di procuratrice di Castello Finance S.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione inesistente ovvero soltanto apparente, per intrinseca inidoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni alla base della decisione”.

In particolare, i ricorrenti sostengono che sarebbe “apodittica, risolvendosi in considerazioni generiche e meramente assertive, senza alcun concreto riferimento agli elementi considerati che consenta di apprezzare la congruenza delle valutazioni espresse e il percorso logico seguito per giungere ad esse”, la motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato il secondo motivo di gravame, con il quale i predetti avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva, a loro avviso, con motivazione apodittica, rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale della Italfondiario S.p.a., mandataria della Castello Finance S.r.l., in quanto il credito portato dal d.i. di cui si discute in causa non sarebbe ricompreso tra quelli di cui al contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato il 6 dicembre 20105 tra Intesa Gestione Crediti S.p.a. e Castello Finance S.r.l. ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 e art. 58 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Nella specie, infatti, la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello in parola articolando sul punto una motivazione sintetica ma plausibile e non meramente apparente o apodittica. Al riguardo, quella Corte ha affermato che l’avvenuta cessione in blocco dei crediti, ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 e dell’art. 58 del TUB, da Intesa Gestione Crediti a Castello Finance (e ciò valeva anche per la precedente cessione del 1999) rendeva irrilevante la qualificazione del credito, atteso che le parti avevano chiaramente voluto trasferire tutte le posizioni creditorie in sofferenza e, quindi, anche la posizione riconducibile ad Edilgen e ai suoi garanti.

2. Con il secondo motivo si deduce “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione inesistente ovvero soltanto apparente, per intrinseca inidoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni che stanno alla base della decisione, nonchè, comunque, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Deducono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare, ovvero avrebbe fornito una motivazione meramente apparente, perplessa ed incomprensibile, nel rigettare il terzo motivo di appello, con cui i predetti avevano lamentato l’omessa pronunzia, da parte del giudice di primo grado, con riferimento all’eccezione dai medesimi proposta e relativa alla pretesa invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni rilasciate dagli stessi in favore della CA.RI.RI..

2. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già espresse con riferimento al primo mezzo, evidenziandosi che la Corte di merito, anche in relazione al terzo motivo di appello ha supportato l’espresso rigetto della doglianza (v. sentenza impugnata p. 6) con motivazione che risulta non affetta dai vizi lamentati dai ricorrenti, plausibile e, comunque, idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.

Nè può, nella specie, ritenersi sussistente, in sostanza, la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, tenuto conto che, come sintetizzato dagli stessi ricorrenti (v. memoria p. 11), l’eccezione di invalidità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata da G.M. e O. in parola si fondava “sull’assunto che la fideiussione per cui è processo… era stata rilasciata da G.M. ed O., in favore di CA.RI.RI., nella previsione che l’erogando finanziamento in valuta estera del Credit Lyonnais di Francoforte in favore della Edilgen, avrebbe dovuto avere una durata quinquennale: il mancato avveramento di tale presupposto… ha reso invalida e/o inefficace la fideiussione de qua” e che la Corte di merito ha rigettato tale eccezione sul rilievo che “in realtà, dall’esame degli atti non si evince alcun elemento per sostenere che le garanzie potessero ritenersi valide ed efficaci soltanto con l’adempimento della banca italiana di reperire un finanziamento di durata quinquennale ed anzi è previsto, art. 9 della fideiussione, che i garanti rinunziano a far valere eccezioni riguardo “al momento in cui la Cassa di Risparmio esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.

3. Con il terzo motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2943, 2945, 1944 e 1957 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di appello, con cui i

medesimi avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato, a sua volta, l’eccezione – dai medesimi proposta – di prescrizione del credito di cui al d.i. opposto e basata sul rilievo che, con riferimento alla fideiussione da loro prestata, i medesimi avrebbero dovuto essere qualificati come terzi garanti estranei alla prima fideiussione rilasciata da CA.RI.RI. in favore di Credit Lyonnais di Francoforte a garanzia delle obbligazioni di Edilgen.

Sostengono i ricorrenti che la motivazione della Corte di merito sul punto sarebbe erronea, in quanto in contrasto con le norme di cui agli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., nonchè agli artt. 1944 e 1957 c.c..

3.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero la doglianza proposta risulta del tutto eccentrica rispetto al decisum della Corte di merito. Quest’ultima, infatti, ha ritenuto gli attuali ricorrenti debitori solidali con Edilgen in base all’art. 3 della fideiussione senza beneficio di escussione e tanto non è stato in alcun modo censurato con il mezzo all’esame.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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