Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15759 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Z.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto

Guarino, Gianluigi Marino e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto

nello studio di quest’ultimo in Roma, via Pierluigi da Palestrina,

n. 63;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI

TORINO, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Roberto Longhin, con domicilio eletto nello

studio Grez e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie depositata il 9 febbraio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’il maggio 2017 dal Consigliere Giusti Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 9 febbraio 2015, ha respinto il ricorso proposto dal Dott. Z.G. avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Torino, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale lo Z. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che l’Ordine della Provincia di Torino ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che l’Ordine controricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.

Considerato che con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3903);

che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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