Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15759 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18910/2014 R.G. proposto da:

F.F., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Casillo e

dall’avv. Maurizio Pennacchia, elettivamente domiciliata in Roma,

via Tacchini, n. 07, presso lo studio dell’avv. Leonardo Benedetti.

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (incorporante Equitalia Gerit Spa), rappresentata

e difesa dall’avv. Stefania Di Stefani, elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Roma, via Giovanni Pier Luigi da Palestrina,

n. 19.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 06, n. 260/06/14, pronunciata il 24/06/2013, depositata

il 23/01/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021

dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.F. impugnò l’iscrizione di ipoteca notificata da Equitalia Sud Spa in seguito alla mancata impugnazione di cartelle di pagamento per crediti tributari, e chiese che fosse dichiarata la nullità di tale atto, per omessa notifica delle cartelle prodromiche, e la prescrizione dei crediti tributari;

2. la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso, con sentenza (n. 261/36/12) che è stata confermata dalla CTR laziale, la quale, con la pronuncia in epigrafe, ha disatteso l’appello della contribuente sulla base delle seguenti considerazioni: (i) le eccezioni relative al merito della pretesa erariale (tardività della notifica della cartella) sono tardive (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21) in quanto l’iscrizione di ipoteca oggetto della domanda era stata preceduta dalla regolare notifica della cartella (adempimento del quale l’agente della riscossione aveva dato prova), che la contribuente non aveva impugnato nel termine di 60 giorni; (ii) è priva di fondamento l’eccezione secondo cui l’iscrizione di ipoteca deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione ad adempiere poichè l’iscrizione ipotecaria non è un provvedimento esecutivo. D’altra parte, trattandosi di un giudizio iniziato nel 2010, non trova applicazione ratione temporis il D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 77, il comma 2-bis aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che (appunto) prevede che l’iscrizione di ipoteca sia preceduta da un avviso dell’agente della riscossione;

3. la contribuente ricorre con quattro motivi, illustrati con una memoria, ed Equitalia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

“1. Primo motivo di ricorso. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – omesso esame della contestata e discussa valenza probatoria, ai fini della prova della cartella e della sua notificazione, quale atto presupposto dell’ipoteca impugnata, della documentazione prodotta da controparte: violazione degli artt. 112-113-115-116-132-161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: con tale motivo si censura la sentenza impugnata per avere affermato che la cartella di pagamento prodromica all’iscrizione di ipoteca era stata notificata, senza il necessario esame dei documenti prodotti dalla contribuente al fine di dimostrare che controparte non aveva provato nè l’esistenza della cartella nè la sua notifica;

“2. Secondo motivo. Errore di diritto nel ritenere che l’eccezione di decadenza dal diritto di procedere mediante ruolo della P.A. resistente sia preclusa se non viene svolta entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 e degli artt. 2966-2968-2969 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato contra legem che l’eccezione di decadenza dell’azione di riscossione a causa della tardiva notificazione della cartella (nell’ipotesi di ritenuta esistenza della stessa notifica) era preclusa non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella, senza considerare che (cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione) “l’omessa impugnazione di una cartella emessa a decadenza avverata non fa rinascere per la P.A. resistente il diritto perduto e preteso con l’atto radicalmente nullo”;

“3. Terzo motivo. Errore di diritto nell’avere ritenuto che l’ipoteca non deve essere preceduta dall’intimazione di pagamento decorso un anno dalla notifica della cartella. Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso la nullità dell’iscrizione di ipoteca che non sia preceduta dall’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, quando sia decorso più di un anno dalla (pretesa) notifica della cartella di pagamento;

“4. Quarto motivo. Omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione ordinaria del preteso credito. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112,132 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”: con tale motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza a causa dell’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del credito tributario;

5. il terzo motivo, il cui esame è pregiudiziale rispetto agli altri, è fondato, il che comporta l’assorbimento degli altri mezzi di cassazione;

5.1. della materia del contendere si sono occupate le Sezioni unite di questa Corte, le quali, nelle sentenze 18/09/2014, nn. 19667 e 19668, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: (i) “L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”; (ii) “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea”. Benchè sia indubitabile che il richiamo, da parte della contribuente, al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, non è pertinente in quanto, alla stregua del primo dei due enunciati delle Sezioni unite, quell’articolo non si applica alle iscrizioni ipotecarie, tuttavia, in continuità con il successivo indirizzo sezionale (Cass. 23/11/2015, n. 23875, che cita “Cass. n. 6072/15; n. 8447/15; n. 9926/15; n. 11505/2015; n. 15509/15”; Cass. 26/02/2019, n. 5577), si deve rilevare che la complessiva critica rivolta alla sentenza si risolve, in sostanza, in una denuncia di mancata applicazione dei canoni di diritto che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia, quest’ultima, fondata in base al secondo dei principi di diritto sopra trascritti. Si è infatti affermato (sempre da parte di Cass. n. 23875/2015, cit.,) che le Sezioni unite hanno implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata istaurazione del contraddittorio, e, ancora, che non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi s’attaglia (nello stesso senso, Cass. 22/02/2017, n. 4587, che menziona Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 7605 del 2016, Cass. n. 380 del 2017; cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, 07/07/2020, n. 22398, in tema di omesso pagamento di contributi previdenziali correlati alla cessione di beni);

6. in conclusione, accolto il terzo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

7. le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità debbono essere compensate, tra le parti, in quanto l’indirizzo nomofilattico da cui è dipesa la soluzione della lite fiscale si è andato formando successivamente dalla decisione della Commissione regionale.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

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