Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15759 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., elett.te dom.to in Roma, alla via V. Colonna n. 32,

rapp.to e difeso da se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 202/2008/31 depositata il 17/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dall’avv. G.R. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli n. 364/18/06 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 2000 – 2004. La CTR motivava il rigetto sul rilievo che il contribuente non avesse fornito prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto si articola in sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonche’ degli artt. 88,116, 167 e 146 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR, nel rigettare l’appello, non avrebbe valutato la documentazione prodotta e la mancata contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di quanto prodotto a corredo dell’istanza di rimborso.

Con secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio.

Con terzo il ricorrente assume la violazione ed erronea applicazione degli artt, 2697 e 2729 c.c., degli artt. 88, 116, 167 e 146 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’esistenza di presunzioni circa la mancanza di autonoma organizzazione, creerebbe un’inversione dell’onere della prova a carico dell’Agenzia.

Con quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulla rilevanza della documentazione prodotta e del comportamento processuale dell’Ufficio.

Con il quinto motivo il G. assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3… laddove la CTR afferma la imponibilita’ ai fini Irap dei redditi del libero professionista.

Con sesto motivo il ricorrente assume il difetto di motivazione della decisione “in relazione ai requisiti necessari per l’applicazione dell’Irap ai professionisti” Inammissibili sono il primo, il terzo motivo di ricorso in quanto i quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Fondati sono il secondo e quarto motivo di ricorso stante l’omessa considerazione, da parte della CTR, ai fini dell’accertamento dell’”autonoma organizzazione”, della documentazione prodotta dal contribuente in sede di ricorso, nonche’ della mancata contestazione della stessa da parte della Agenzia delle Entrate.

Fondati sono altresi’ il quinto ed il sesto motivo di ricorso alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sent. 3678 del 16/02/2007) secondo cui l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

La CTR ha disatteso tali principi laddove ha riconosciuto nella sola attivita’ del professionista “l’organizzazione auto diretta, quindi autonoma”, omettendo alcun accertamento e considerazione in ordine ai requisiti di cui sopra (struttura organizzativa, beni strumentali, dipendenti, etc.).

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principi di diritto affermati e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il secondo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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