Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15758 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Potenza Picena, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla Via Poma n. 2, presso lo studio

dell’avv. Raniero Valle, rapp.to e difeso dall’avv. SPECIALE Paolo,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Necar s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 160/2007/09 depositata l’11/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Necar s.r.l. contro il Comune di Potenza Picena è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Macerata n. 10/1/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICIAP 1996.

La CTR riteneva l’atto privo di motivazione in quanto contenente una semplice rettifica dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli diversi rettificati dall’Amministrazione. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1989, art. 4 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La motivazione dell’avviso di accertamento, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR sarebbe conforme al disposto di cui agli artt. 4 e 7 cit.. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 13335 del 10/06/2009) secondo cui in materia tributaria, la motivazione dell’atto impositivo, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'”an” ed il “quantum” della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa, deve essere differenziata – anche alla luce del principio di cui all’art. 97 Cost. – in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo;

pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del “quantum” accertato e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa (sent. 1150 del 21/01/2008). In considerazione della norma di cui all’art. 4 cit., del contenuto dell’avviso di accertamento e della rettifica in concreto apportata alla dichiarazione del contribuente, nel caso di specie, l’obbligo di motivazione appare sufficientemente assolto. Quanto sopra ha efficacia assorbente sul secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

PQM

la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA