Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15757 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 29/07/2016), n.15757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22065-2014 proposto da:

D.G., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

BROCHIERO MAGRONE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIAMPAOLO MIGNOLLI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.A., B.L., B.G.,

CA.MA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI

106, presso lo studio dell’avvocato MICHELE TAMPONI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO SELLA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1576/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato LUCA MIGNOLLI per delega;

udito l’Avvocato DOMENICO SELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 123 del 2004, accolse la domanda di riscatto agrario proposta da Be.Gi. (al quale erano subentrati in corso di causa gli eredi Ca.Ma.Ro., B.A. e B.G.), nella qualità di coltivatore diretto proprietario di fondo confinante, nei confronti degli acquirenti D.G. e C.G..

Interposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’1.7.2013, ha accolto il gravame limitatamente alla mancata statuizione circa il pagamento del prezzo corrisposto per l’acquisto del fondo, confermando nel resto la sentenza impugnata. Riteneva la Corte, sulla base delle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado e della consulenza tecnica d’ufficio espletata in appello, che il retraente possedesse la forza lavorativa prevista dalla legge per l’esercizio del diritto di riscatto. Il giudice d’appello disattendeva poichè privo di specificità il motivo di gravame relativo alla dedotta mancanza di prova degli altri requisiti richiesti dalla legge. Contro la suddetta sentenza D.G. e C.G. propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.

Resistono con controricorso Ca.Ma.Ro.ria, B.A. e B.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso D.G. e C.G. denunciano violazione della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31 e della L. n. 817 del 1971, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omesso esame di fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostengono i ricorrenti che la corte territoriale non aveva considerato che ai fini dell’esercizio dell’azione di riscatto agrario l’esame della qualifica di coltivatore diretto dovesse essere effettuata non solo con riferimento al momento della notifica della domanda di retratto agrario, ma anche in prospettiva futura. Erroneamente, quindi, il giudice di appello aveva ravvisato in capo a Be.Gi., dante causa degli odierni resistenti, la qualità di coltivatore diretto, nonostante questi fosse persona anziana ed invalida, mentre la conduzione manuale del fondo era delegata ai figli, i quali, peraltro, svolgevano altre attività.

Il motivo è infondato.

L’esistenza del diritto di prelazione e del diritto di riscatto agrario va accertata ordinariamente con riferimento al momento della c.d. denuntiatio della proposta di vendita del fondo e, in difetto della comunicazione di tale proposta, deve essere verificata con riguardo al momento della stipula del negozio traslativo, giacchè, in tal ultimo caso, è questo il momento in cui sorge il diritto di riscatto e, pertanto, è in relazione allo stesso momento che vanno riscontrate e valutate le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano il coltivatore diretto confinante a riscattare il fondo (Cass. civ., sez. 3, 06-04-2006, n. 8090).

Ciò posto, va rilevato che la Corte d’appello di Venezia ha accertato la qualità di coltivatore diretto di Be.Gi., con riferimento all’attività necessaria per la conduzione del fondo, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, da cui era emerso che il Bellomi svolgeva attività amministrativa e di vendita dei prodotti propri dell’azienda ed era aiutato nella conduzione del fondo dai figli conviventi. La ricostruzione dei fatti così operata dal giudice di merito non può essere posta in discussione sulla base della diversa lettura delle risultanze probatorie prospettata dai ricorrenti, i quali formulano una censura inammissibile in sede di legittimità in quanto involgente apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4), della L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostengono i ricorrenti che i giudici d’appello avevano disposto una inammissibile consulenza tecnica esplorativa volta ad accertare la capacità lavorativa del retraente, pur non avendo questi dimostrato i necessari presupposti (esatta estensione del fondo, destinazione colturale del fondo, individuazione dei familiari e dell’effettivo contributo in termini di tempi nella coltivazione) per l’espletamento dell’indagine peritale.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31 e della L. n. 817 del 1971, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3). I ricorrenti contestano le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto fondata su personali massime d’esperienza del c.t.u., senza tener conto delle risultanze delle prove testimoniali e sulla base dell’erronea applicazione delle apposite tabelle della Regione Veneto.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, poichè, pur evocando – in prevalenza – violazioni di legge (sostanziale o processuale), si risolvono nella deduzione di vizi di motivazione involgenti i presupposti di fatto della consulenza e la valutazione delle risultanze della stessa, non più censurabili in sede di legittimità stante la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla sentenza impugnata ratione temporis.

Secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 7 aprile 2014 n. 8053) “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile””. Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che ” l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Alla luce di tali principi, le censure mosse dai ricorrenti, volte al riesame del merito della vicenda processuale, non inficiano la decisione della corte territoriale, la quale, con congrua e adeguata motivazione, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica e della prova testimoniale, ha accertato in concreto che la forza lavoro della famiglia B. consentiva il legittimo esercizio del diritto di riscatto del fondo. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., n. 4). Sostengono i ricorrenti che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto privo di specificità il motivo di appello con il quale si lamentava l’omesso esame da parte del giudice di primo grado del requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, posto che, non essendovi motivazione sul punto, era oggettivamente impossibile procedere ad una specifica censura.

Il motivo è infondato.

Dal tenore dell’atto di appello non si evince che gli odierni ricorrenti abbiano adeguatamente censurato la sentenza di primo grado con riferimento al requisito in esame, essendosi limitati ad asserire che i retraente avrebbe dovuto fornire la prova (anche) di tale requisito.

Risulta, inoltre, dagli atti del giudizio di primo grado che, a fronte della prospettazione da parte dell’attore del possesso dei requisiti di legge per l’esercizio del diritto di riscatto, tra cui la mancata vendita di fondi rustici nell’anno precedente, i convenuti non hanno contestato la sussistenza di tale requisito, limitandosi nella sostanza a negare che il B. possedesse la capacità lavorativa richiesta dalla legge. Tale circostanza assume rilievo decisivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce, a norma della L. n. 590 del 1965, art. 8 condizione per l’insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante; ne consegue che la prova della sussistenza della condizione spetta a chi esercita il relativo diritto, tuttavia, trattandosi di provare un fatto negativo, l’onere relativo diviene attuale e concreto solo in quanto all’affermazione positiva di quel fatto faccia seguito una posizione della controparte di diniego del fatto stesso, sia pure sul piano meramente assertivo (Cass. civ., sez. 3, 28-05-2003, n. 8501); inoltre, anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agrari la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. civ., sez. 3, 09/03/2012, n. 3727). 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni espresse, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i ricorrenti sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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