Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15757 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15757

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.P., rappresentata e difesa dagli Avvocati Silvia

Stefanelli e Marco De Fazi, con domicilio eletto nello studio del

secondo in Roma, via della Giuliana, n. 44;

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI

COSENZA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Maddalena

Giungato, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, vicolo

Mazzarino, n. 14;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie depositata l’11 maggio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 maggio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata l’11 maggio 2015, ha accolto per quanto di ragione il ricorso proposto dalla Dott.ssa S.P. avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Cosenza, con la quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, e ha ridotto la sanzione della sospensione a mesi uno;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale la S. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi;

che l’Ordine della Provincia di Cosenza ha resistito con controricorso, mentre il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che l’Ordine controricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.

Considerato che va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione sollevata dall’Ordine contro-ricorrente;

che, infatti, la decisione della Commissione centrale è stata notificata in data 14 maggio 2015, sicchè la notifica del ricorso, richiesta a mezzo posta il 13 luglio 2015, è avvenuta tempestivamente, nel rispetto del termine di sessanta giorni;

che è bensì esatto che la copia notificata del ricorso era priva delle pagine 7, 8 e 9: e tuttavia occorre ricordare che – come questa Corte ha statuito (Cass., Sez. U., 14 settembre 2016, n. 18121) – la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti, come nella specie, tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese; e nella specie la notifica è stata rinnovata, a mezzo pec, il 30 luglio 2015, completa delle pagine inizialmente mancanti;

che, tanto premesso, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2^, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 2017, n. 3903);

che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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