Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15756 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 29/07/2016), n.15756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15881-2013 proposto da:

P.B.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO DI GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO D’APOTE con studio in

BOLOGNA VIA MARSILI 5 giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo rappresentante dott.ssa

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del dott. Notaio

ALESSIO CIOFINI, in FIRENZE 26/7/2013, REP. n. 26534;

– resistente –

avverso la sentenza n. 634/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/05/2012, R.G.N. 680/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MARCO D’APOTE;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1995 P.B.I. chiese ed ottenne dal presidente del Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti della società La Previdente Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Milano Assicurazioni s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Milano”).

A fondamento del ricorso monitorio l’intimante dedusse che la società Milano le era debitrice dell’indennizzo dovutole quale beneficiaria di una assicurazione contro gli infortuni mortali stipulata sulla vita della propria madre, B.R., deceduta il (OMISSIS).

2. La Milano propose opposizione al decreto, deducendo – per quanto ancora rileva in questa sede – che l’infortunio non era indennizzabile, perchè il contratto prevedeva il pagamento dell’indennizzo nei soli casi in cui l’infortunio costituisse la causa esclusiva della morte. Nel caso di specie, invece, la morte era stata concausata sia dall’infortunio, sia dalle pregresse condizioni della vittima.

3. Con sentenza 17.2.2004 n. 504 il Tribunale di Bologna accolse l’opposizione e revocò il decreto.

La sentenza venne appellata dalla soccombente.

Con sentenza 4.5.2012 n. 634 la Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame.

A fondamento della propria decisione la Corte d’appello ritenne che:

-) la domanda di pagamento dell’indennizzo dovuto (non per la morte, ma) per le lesioni patite dall’assicurata ante mortem fosse inammissibile perchè nuova;

-) le eccezioni di nullità della clausola che delimitava il rischio nel senso sopra indicato (clausola “23” delle condizioni generali di contratto) fossero inammissibili perchè nuove;

-) la clausola contrattuale che escludeva il diritto all’indennizzo nel caso in cui l’infortunio fosse stato solo una concausa, e non la causa esclusiva della morte, non presentava alcun profilo di nullità;

-) nel caso di specie, la frattura delle vertebre e del bacino (ovvero l’infortunio) non furono causa esclusiva della morte di B.R., la quale fu concausata anche da una vasculopatia cerebrale.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.B.I. con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

La Milano non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che l’interpretazione dell’art. 23 delle condizioni generali di polizza adottata dalla Corte d’appello (secondo cui è indennizzabile solo la morte non concausata dalle condizioni fisiche della vittima) renderebbe la clausola nulla per difetto di causa, perchè: (a) nel caso di morte soltanto concausata da lesioni, non sarebbe mai determinabile la “quota” di danno causata dall’infortunio, perchè non è possibile determinare la “parte di morte” dovuta alle lesioni, e la parte dovuta alle condizioni della vittima;

(b) qualsiasi minimo fattore concausale escluderebbe il diritto all’indennizzo, rendendo il contratto mai operante;

(c) il beneficiario non avrebbe diritto in caso di morte concausata dalle lesioni nemmeno all’indennizzo per invalidità permanente, il quale a termini di contratto deve essere accertato in concreto, e non in via ipotetica.

Per evitare tali assurde conclusioni, la clausola doveva essere interpretata nel senso che fosse applicabile solo agli infortuni non mortali.

Infatti il meccanismo previsto dalla clausola è analogo a quello di cui all’art. 1906 c.c., dettato per l’assicurazione contro i danni; ed essendo l’assicurazione contro gli infortuni non mortali un’assicurazione contro i danni, ciò dimostrerebbe che la clausola venne voluta solo per il caso di infortunio non mortale.

1.2. Nella parte in cui lamenta (formalmente) la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (così parrebbe doversi intendere il riferimento all’art. 112 c.p.c.) il motivo è inammissibile. La ricorrente infatti nella illustrazione del primo motivo di ricorso si duole unicamente dell’interpretazione del contratto adottata dalla Corte d’appello, e non fa cenno ad alcuna omissione di pronuncia.

Nè, come noto, il vizio di omessa pronuncia può dirsi sussistente sol perchè il giudice abbia trascurato di prendere in esame una o più delle argomentazioni difensive delle parti.

1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione delle tre regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. il motivo è infondato.

La violazione di quelle regole da parte del giudice di merito può infatti affermarsi solo quando la sentenza impugnata abbia adottato una interpretazione del testo negoziale totalmente incoerente con la sua lettera; ovvero con le chiare ed inequivoche intenzioni delle parti; od ancora una interpretazione tale da rendere sempre e comunque privo di effetti del contratto.

Violazione delle regole legali ermeneutiche non si dà, invece, sol perchè il giudice di merito abbia adottato una piuttosto che un’altra, tra le varie interpretazioni possibili.

E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione del contratto data dal giudice di merito “non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944; nello stesso senso, ex aliis, Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014, Rv. 630519; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012, Rv. 623697; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465; Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 17/07/2003, Rv. 565195; e via risalendo per trent’anni, fino alla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 1, Sentenza n. 6715 del 09/12/1982, Rv. 424351).

1.4. Nel caso di specie, la Corte d’appello era chiamata ad interpretare una clausola contrattuale del seguente tenore: “la società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”. La Corte d’appello ha interpretato questa clausola nel senso che la morte concausata da un infortunio che, se avesse colpito una persona sana, non sarebbe stato esiziale, non dava diritto all’indennizzo previsto dal contratto per l’ipotesi di decesso dell’assicurato, ma solo all’indennizzo previsto per le lesioni.

Si tratta di una interpretazione che non cozza in modo evidente con la lettera del contratto, nè con le intenzioni inequivoche delle parti, nè con altre clausole contrattuali.

Quella interpretazione, dunque, non è sindacabile in questa sede, nè può questa Corte procedere ad una propria autonoma interpretazione della clausola: e nulla rileva che in teoria altre e pur plausibili interpretazioni sarebbero state possibili.

1.5. Infondato, infine, è il primo motivo di ricorso nella parte in cui sostiene che l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello esporrebbe la clausola a rischio di nullità per difetto di causa, ovvero per totale inapplicabilità. L’interpretazione adottata dalla Corte d’appello infatti lasciava al contratto una non marginale area di applicabilità: in virtù di essa restavano infatti indennizzabili:

(a) gli infortuni mortali non concausati da malattie preesistenti;

b) i postumi permanenti che l’infortunio avrebbe teoricamente provocato se, colpendo una persona sana, ne avesse causato la sola invalidità, e non la morte.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe esaurientemente indicato le ragioni su cui ha fondato la sua interpretazione del contratto, violando perciò l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 132 c.p.c. può dirsi violato solo quando una motivazione manchi del tutto (sinanche come segno grafico), ovvero sia inintelligibile.

Non è questo il nostro caso, nel quale la motivazione non manca ed è ben comprensibile.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1341 c.c., artt. 112 e 132 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che se fosse corretta l’interpretazione del contratto adottata dalla Corte d’appello, la clausola “23” della polizza sarebbe vessatoria, e doveva essere espressamente approvata per iscritto. Essa invece non lo fu, e dunque era nulla.

Soggiunge che erroneamente la Corte d’appello ritenne tardivamente introdotta nel giudizio la questione della nullità della clausola, giacchè la nullità può essere rilevata d’ufficio anche a prescindere dalle deduzioni di parte.

3.2. Il motivo è infondato per plurime ragioni.

In primo luogo, perchè la questione della nullità della clausola “23” del contratto venne posta dalla odierna ricorrente solo nella comparsa conclusionale depositata in grado d’appello, e dunque tardivamente.

E’ vero che la nullità del contratto è rilevabile anche d’ufficio ed anche in grado di appello: ma come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte a componimento dei precedenti contrasti, la regola del rilievo d’ufficio va coordinata con quella del giudicato implicito. Sicchè, quando il giudice di primo grado rigettò la domanda proposta dall’odierna ricorrente in applicazione dell’art. 23 del contratto, implicitamente ritenne valida ed efficace tale clausola: era dunque necessario che tale statuizione implicita fosse impugnata con un motivo di appello ad hoc, che invece non fu proposto. La questione della validità della clausola suddetta è dunque coperta dal giudicato interno implicito, in applicazione del principio stabilito da Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633509 (in particolare, al 7.3, lettera B.2, dei “Motivi della decisione”).

3.3. In secondo luogo, il secondo motivo di ricorso sarebbe comunque infondato perchè la clausola 23 è una clausola di delimitazione del rischio assicurato, non di limitazione della responsabilità dell’assicuratore. Essa pertiene quindi all’oggetto del contratto, non alla responsabilità del debitore, e non può per definizione avere carattere vessatorio nè “abusivo” D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33 (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 5158 del 09/03/2005, Rv. 580956).

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di “omessa motivazione” su un fatto decisivo e controverso, e richiama l’art. 360 c.p.c., n. 5, (applicabile al presente giudizio nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto la morte di B.R. concausata da una patologia vascolare, della quale in realtà non c’era traccia.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè censura un tipico accertamento di merito.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente domanda a questa Corte proprio il riesame degli elementi istruttori già valutati dal giudice di merito, il che per quanto detto non è consentito.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

E’ dunque obbligo di questa Corte dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Infatti, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna P.B.I. alla rifusione in favore di Milano Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.B.I. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA