Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15756 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO, in persona

del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Cristiano Dolce, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato

Enzo Mannino in Roma, viale dei Primati Sportivi, n. 21;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– contro ricorrente –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie depositata il 9 febbraio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’il maggio 2017 dal Consigliere Giusti Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Palermo ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi di censura, la decisione in data 9 febbraio 2015 con cui la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha disposto l’archiviazione dell’esposto presentato dal suddetto Ordine contro il Dott. P.G., nella qualità di presidente del Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini veterinari nazionali (FNOVI), finalizzato a sollecitare l’esercizio del potere disciplinare della Commissione centrale in relazione ad asseriti comportamenti diffamatori del predetto Dott. P. nonchè, eventualmente, dei componenti del Comitato centrale FNOVI;

che il Ministero della salute ha resistito con controricorso.

Considerato che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3903);

che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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