Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15756 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 12/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16065/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.A.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 92/29/13 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata il 12 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2021

dal Consigliere Rossi Raffaele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. S.A.M. adì gli organi della giurisdizione tributaria avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per l’importo di Euro 27.769,87 relativa all’anno d’imposta 2004 lamentando il mancato riconoscimento di un credito d’imposta.

Nel costituirsi in lite, l’Amministrazione finanziaria dedusse che il contribuente aveva utilizzato in compensazione importi superiori a quelli spettanti, in dettaglio pari (considerato anche il riversamento già eseguito) ad Euro 5.318,72 (oltre sanzioni ed interessi), somma nei cui limiti la pretesa azionata andava rideterminata.

2. L’adita Commissione tributaria provinciale di Agrigento accolse l’impugnativa ed annullò il ruolo nella sua interezza, con decisione poi confermata, a seguito di appello interposto dall’Ufficio, dalla sentenza n. 92/29/13 della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un motivo; benchè correttamente evocata in lite, S.A.M. non ha svolto attività processuale in questo grado di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con l’unico motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo in cui è incorsa la sentenza gravata nel ritenere, con falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, nuova (e pertanto inammissibile) l’eccezione sollevata dall’A.F. in ordine all’utilizzo in compensazione di importi non spettanti, deduzione invece già formulata in prime cure.

5. La doglianza è fondata.

Risulta dagli atti di causa (in ricorso fedelmente trascritti, nelle parti salienti, in ossequio al principio di autosufficienza) come sin dalle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado l’Ufficio abbia allegato l’indebita compensazione di somme non spettanti (individuate nella ragione causale e nella entità), da ciò facendo discendere la rideterminazione in minus della pretesa iscritta a ruolo.

La questione, componendo il thema decidendum già sottoposto al vaglio del giudice di prima istanza, è stata pertanto semplicemente riproposta dall’Ufficio a fondamento dello spiegato gravame.

Chiara, dunque, si appalesa l’erroneità della (lapidaria) statuizione di inammissibilità per novità resa dal giudice di appello: e ciò senza necessità di apprezzare la corretta sussunzione sub specie iuris della esposta deduzione dell’A.F., cioè a dire la sua qualificazione in termini di eccezione in senso tecnico ovvero, come sembra più consentaneo, come mera difesa (siccome limitata alla contestazione della censura del contribuente, senza l’introduzione di nuovi elementi d’indagine o l’ampliamento dell’oggetto del contendere: ex plurimis, cfr. Cass. 23/07/2020 15730; Cass. 27/06/2019, n. 17231; Cass. 30/10/2018, n. 27562), in quanto tale sottratta all’ambito di operatività del divieto dei nova in appello.

6. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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