Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15755 del 28/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22949-2015 proposto da:
F.F., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 14397/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 17/12/2014, depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., per ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 229491 del 2015 che reca nell’intestazione i seguenti nominativi errati:
C.P.G. invece che C.P.G.;
L.N. invece che L.N.;
M.R. invece che M.R..
Inoltre è stato omesso che I.G. è in giudizio quale crede di G.A..
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Tanto premesso si rileva che il ricorso per correzione di errore materiale, corredato delle relative allegazioni, appare fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c. e segg., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica e suppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati (v., fra le altre, Cass. 17977/2005).
Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e l’intestazione della sentenza deve essere corretta nel senso che laddove è scritto ” C.P.G.” debba leggersi ” C.P.G.”; laddove è scritto ” L.N.” debba leggersi ” L.N.”; laddove è scritto ” M.R.” debba leggersi ” M.R.”.
Inoltre l’intestazione della sentenza deve essere integrata nella parte in cui omette di riportare che I.G. è in giudizio quale erede di G.A..
PQM
La Corte, accoglie il ricorso e dispone che l’intestazione della sentenza sia corretta come segue C.P.G. invece che C.P.G.; L.N. invece che L.N.; M.R. invece che M.R..
Inoltre deve essere integrata nel senso che I.G. è erede di G.A..
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016