Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15755 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Tecno Byte s.a.s. di M. De Ferrari & C. in liquidazione, in

persona

dei liquidatori, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio

Emanuele Un. 18, presso il Dott. G. Marco Graz, rappresentata e

difesa dall’avv. MASNATA Gianluigi giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sez. 1, n. 102 del 4/12/07.

udito l’avv. Gialuigi Masnata;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha aderito alla relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La società in epigrafe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che ha rigettato l’appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società contro un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP. L’Agenzia resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la società si duole del rigetto, da parte della Commissione tributaria regionale, della richiesta di termini a difesa formulata dal suo difensore, nominato, in sostituzione del precedente, nell’imminenza dell’udienza.

Il mezzo è manifestamente infondato.

Nessuna norma del processo tributario prevede infatti la concessione di termini a difesa nel caso in cui la parte privata nomini un nuovo difensore.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la insanabile inesistenza della notificazione dell’accertamento, siccome effettuata non a (OMISSIS), sede della società, dal messo comunale competente, bensì a (OMISSIS), a mezzo dei messi di tali comuni, personalmente ai soci liquidatori, senza qualificazione alcuna.

Il mezzo è improcedibile, non essendo stato depositato, come richiesto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, l’atto di accertamento notificato.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al merito della questione.

Il terzo motivo è inammissibile apparendo chiaro dai momenti di sintesi formulati che la ricorrente invoca dal giudice di legittimità un nuovo esame del merito della questione”;

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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