Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15754 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017), n. 15754
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.L.B., rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo
Malipiero e Mario Monzini, con domicilio eletto nello studio di
quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 38;
– ricorrente –
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI VICENZA; MINISTERO DELLA SALUTE;
– intimati –
avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie depositata il 30 aprile 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il maggio 2017 dal Consigliere Giusti Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 30 aprile 2015, accogliendo in parte il ricorso della Dott.ssa S.L.B. avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Vicenza, ha ridotto a due mesi la misura della sospensione dall’esercizio della professione;
che per la cassazione della decisione della Commissione centrale la S. ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi;
che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il primo motivo prospetta la nullità della decisione impugnata perchè pronunciata da un organo giudicante sprovvisto di ius iudicandi, sollevando eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui include nella Commissione centrale – in violazione dell’art. 108 COst., comma 2, art. 111 Cost., e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in riferimento all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) due componenti designati dal Ministero della salute, un dirigente amministrativo e un dirigente medico del Ministero;
che il motivo è fondato;
che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;
che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;
che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2^, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 2017, n. 3903);
che, pertanto, assorbiti gli altri motivi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017