Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15754 del 07/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15754
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1747/2014 R.G. proposto da:
N.F., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del
ricorso, dall’Avv. Lomonaco Giuseppe, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, Via Panama, n. 68;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sezione distaccata di Latina n. 533/40/2013, depositata il 15 luglio
2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021
dal Consigliere Luigi D’Orazio.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Fabiola Nocera propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 48/1/2010 della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento per Irpef 2003. In particolare, la CTR dichiarava l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito dello stesso, che non risultava notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso la segreteria della CTP che aveva emesso la sentenza di prime cure, adempimento che, secondo il giudice d’appello non poteva avvenire mediante spedizione dell’atto a mezzo posta.
2. L’Agenzia delle entrate si è “costituita” al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
3. La contribuente ha depositato memoria integrativa in data 25 maggio 2020 chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata cui al D.L. n. 190 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli).
4. La contribuente ha anche provveduto a notificare all’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., tutta la documentazione relativa al procedimento di adesione alla definizione agevolata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.Con un unico motivo di impugnazione la contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omesso esame circa un fatto decisivo consistente nel deposito a mezzo del servizio postale del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Latina”.
2. Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, ed avendo rinunciato espressamente al ricorso per cassazione.
2.1. Invero, dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, relativo all’Irpef del 2003, l’Ufficio ha notificato alla contribuente anche la cartella n (OMISSIS).
Dopo la presentazione dell’istanza volta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia servizi riscossione S.p.A. ha confermato l’accoglimento dell’istanza di rottamazione, con comunicazione n. (OMISSIS). In tale comunicazione il debito da pagare per la definizione era determinato in complessivi Euro 152.197,81, da suddividere in cinque rate da versare rispettivamente, entro il 31 luglio 2017 la somma di Euro 37.037,09, entro il 30 settembre 2017 la somma di Euro 35.285,64, mentre entro il 30 novembre 2017 la somma di Euro 35.080,28, entro il 30 aprile 2018 la somma di Euro 22.555,34, entro il 30 settembre 2018 la somma di Euro 22.239,46.
Tutte le somme sono state pagate nei termini previsti, come risulta dalle quietanze di pagamento prodotte in giudizio. Inoltre, dal documento n. 4 allegato alla memoria emerge che l’importo dovuto in relazione alla cartella indicata è stato azzerato.
3.In caso di definizione agevolata deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., 27 aprile 2018, n. 10198).
4.Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” – fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016 (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021