Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15753 del 23/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3168-2014 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

ORLANDO;

– ricorrente –

contro

R.A., R.G., elettivamente domiciliate in GIARRE,

VIA NINO MARTOGLIO, 30, presso lo studio dell’avvocato MARIANGELA

CORBO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

R.G., B.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1135/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CORBO Mariangela, difensore delle resistenti che si

riporta agli atti depositati.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato aprile 1993 B.L. conveniva innanzi al Tribunale di Catania C., A. e R.G., esponendo quanto segue.

L'(OMISSIS) era deceduto in (OMISSIS) il marito R.G., padre dei convenuti C., G. ed A..

Il patrimonio del marito al momento del decesso era costituito da un fabbricato in Riposto, via circonvallazione n. 125, della quota di metà dell’azienda (esercizio commerciale destinato alla vendita di mobili, in (OMISSIS)), nonchè della quota di metà di una serie di altri beni immobili, analiticamente indicati.

L’attrice affermava, in relazione ai beni dei quali il marito era proprietario per la metà, di essere titolare della quota residua.

Il de cuius con testamento pubblico per notar Filippo Patti del 29.3.1991, pubblicato il 24.5.1991, registrato in Giarre il 27.5.1991 aveva disposto delle sue sostanze nel seguente modo:

ad essa esponente aveva attribuito l’usufrutto dell’intero asse;

alla figlia A. la nuda proprietà dell’appartamento in (OMISSIS) e del garage, sempre in (OMISSIS); alla figlia G. la nuda proprietà dell’appartamento in (OMISSIS) e dell’altro garage, in (OMISSIS). Per il resto, aveva nominato eredi i tre figli A., G. e C., aggiungendo che a quest’ultimo spetterà unicamente quanto dovutogli a titolo di legittima, stante che disponibile” andrà a beneficio delle mie due figlie, in pari quota tra loro, avuto riguardo alla circostanza che le stesse mi sono state sempre vicine”.

Ritenuto che tale testamento era lesivo della quota di riserva ad essa spettante e quindi le disposizioni andavano ridotte, concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare aperta la successione di R.G., deceduto in (OMISSIS) ed inoltre:

dichiarare che ad essa attrice spettava il godimento della casa familiare in (OMISSIS) con tutto l’arredo;

– dichiarare la nullità del testamento, nella parte in cui la escludeva dall’eredità;

– dichiarare che le spettava 1/3 dell’asse;

– procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;

– condannare R.C. al risarcimento dei danni derivanti dagli ostacoli frapposti alla liquidazione dell’eredità.

A. e R.G., costituitesi, non si opposero alle domande dell’attrice e chiesero che fossero attribuiti ad esse convenute, per le quote di pertinenza, gli immobili come assegnati dal de cuius.

Chiesero altresì condannarsi R.C. al risarcimento dei danni, per l’ingiustificata opposizione alla divisione.

R.C., costituitosi, si oppose alla domanda dell’attrice ed alle conclusioni delle sorelle, deducendo:

– che la madre non era mai stata contitolare dell’azienda commerciale, cui, al contrario egli stesso aveva fornito un consistente apporto, concorrendo alla produzione del reddito utilizzato dal padre per l’acquisto dei numerosi immobili indicati in citazione: egli aveva pertanto diritto a partecipare agli utili dell’azienda ed ai beni comprati con essi, nonchè all’incremento di valore dell’azienda medesima;

– gli atti di compravendita di immobili in cui la B. risultava acquirente, in via esclusiva o unitamente al de cuius, erano simulati. Deduceva inoltre la nullità del testamento pubblico, ex artt. 603 e 606 c.c., poichè la sottoscrizione era stata apposta dal de cuius in modo tremolante e chiedeva, in subordine, la pronuncia di annullabilità dello stesso, in quanto redatto da soggetto gravemente malato e in stato di coartazione psicologica per la pressione esercitata dalle figlie.

Rilevava inoltre:

– che il testamento era lesivo della sua quota riservata quale legittimario, poichè l’intera massa era stata gravata da usufrutto in favore della madre;

– che la clausola che prevedeva l’attribuzione alle figlie dell’intera quota disponibile era annullabile per errore sul motivo; le sorelle avevano provveduto alla svendita dell’azienda ” R. Mobili” e dovevano il rendiconto;

– il testamento pubblico, datato 29.3.1991, era stato revocato da un successivo testamento olografo, datato 31.3.1991;

– la domanda di scioglimento della comunione ereditaria era inammissibile;

– l’asse ereditario comprendeva, oltre ai beni relitti, anche i beni donati in vita dal de cuius alla moglie ed alle figlie.

Chiedeva pertanto:

– il rigetto delle domande dell’attrice;

– la pronuncia di simulazione degli atti di compravendita in cui risultava acquirente l’attrice, in quanto detti beni erano stati acquistati con i proventi dell’azienda, divenuta impresa familiare ex art. 230 bis c.c., in conseguenza della collaborazione da lui prestata nell’azienda stessa;

– l’acquisizione alla massa dei beni acquistati a mezzo dei su menzionati atti simulati;

– che fossero assoggettati a collazione i beni donati alla madre ed alle sorelle;

– che fosse dichiarato nullo per vizio di forma, o, in subordine, annullato il testamento pubblico, per lo stato di disabilità del de cuius;

– che fosse ripartito l’incremento dell”azienda “Ragusa Mobili” tra lui stesso ed il patrimonio del de cuius;

– la condanna della madre e delle sorelle a rimborsargli le spese ed al risarcimento dei danni, provocati dalle medesime con il loro comportamento pregiudizievole alla conservazione della massa ereditaria e della quota di legittima a lui spettante;

– l’acquisizione agli atti del testamento olografo del de cuius pubblicato per notar L. il 6.7.1993 e registrato il 7.7.1993.

Successivamente, R.C. instaurava un nuovo giudizio nei confronti della madre e delle sorelle, per sentir pronunciare la nullità del testamento pubblico datato 29.3.1991, o in subordine, l’annullabilità dello stesso, per incapacità del de cuius e per errore sul motivo, non rispondendo a verità quanto in esso dichiarato, e cioè che le figlie avevano assistito il padre.

Le convenute resistevano.

Disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva attribuita alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale.

Il Tribunale di Catania con sentenza non definitiva del 13.7.2000 così disponeva:

– dichiarava aperta in Giarre l'(OMISSIS) la successione di R.G.;

– la successione era regolata dal testamento pubblico per notar P.F. del 29.3.1991, pubblicato il 24.5.1991, registrato in Giarre il 27.5.1991;

– B.L. aveva perso il diritto a chiedere una quota dell’eredità, non avendo rinunciato al legato contenuto nel su menzionato testamento;

Il Tribunale dichiarava altresì inammissibile la domanda di riduzione del legato di usufrutto avanzata da R.C. ed affermava che, in mancanza di beni donati, sia direttamente che indirettamente, della comunione ereditaria facevano parte solo i beni relitti.

Disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria, il Tribunale, con sentenza definitiva pubblicata il 20.10.2004, approvava il progetto di divisione proposto dal Ctu, disponendo che si procedesse all’estrazione a sorte tra le sorelle A. e G. delle quote dell’eredità ed all’attribuzione della bottega sita in (OMISSIS) a R.C..

R.C. proponeva appello sia avverso la sentenza non definitiva che avverso quella definitiva.

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza non definitiva n. 171/2013, dichiarava inammissibili per intervenuto giudicato i motivi di appello proposti da R.C. avverso la sentenza non definitiva resa il 13.7.2000 dal Tribunale di Catania.

Disponeva, con separata ordinanza, la rimessione della causa per procedere ad ulteriore istruttoria.

Con la sentenza definitiva n.1135/2013 la Corte d’Appello di Catania, per quanto qui ancora interessa, in parziale accoglimento dell’appello di R.C., condannava B.L. al pagamento, in favore dell’appellante, di 7.617,90 Euro, corrispondente alla quota di 4/18 a lui spettante per il ricavato dalla parziale alienazione dei beni mobili ereditari.

La Corte territoriale, in particolare, determinava tale quota sulla base dell’importo risultante dal libretto bancario in cui erano state depositate le somme derivanti dalla vendita dei beni, maggiorate di interessi legali dalla data di alienazione, previa decurtazione del 20% per spese di gestione, ponendo tale somma interamente a carico della B., la quale, pacificamente, era l’unica ad aver provveduto all’alienazione dei beni suddetti.

Il giudice di appello, affermava invece l’inammissibilità della domanda dell’appellante avuto riguardo all’incompletezza dell’asse ereditario per mancata considerazione di altri immobili, tra cui quelli intestati alla madre perchè in comunione con il de cuius, trattandosi di inammissibile allargamento del thema decidendum, che avrebbe dovuto essere fatto valere, nei termini di preclusione, nel giudizio di primo grado.

La Corte territoriale riteneva altresì che il progetto di divisione approvato dal Tribunale fosse del tutto conforme ai criteri stabiliti dalla legge, rilevando che l’appellante, a differenza delle controparti, non aveva mai fatto una specifica richiesta di attribuzione di beni determinati e che il valore del cespite a lui attribuito risultava conforme alla analitica valutazione del Ctu, in cui erano compiutamente indicate le caratteristiche del cespite medesimo.

Per la cassazione della sentenza non definitiva n. 171/13 e di quella definitiva n. 1135/13 ha proposto ricorso per cassazione R.C., affidato a nove motivi.

A. e R.G. resistono con controricorso.

B.L. non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Devono anzitutto disattendersi le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, nn. 3 e 4) codice di rito, atteso che esso contiene l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dalla quale risultano le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, in modo sintetico ma esauriente, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni essenziali.

La valutazione afferente l’eventuale carenza di sufficiente specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4), sarà invece specificamente effettuata in relazione ai singoli motivi del ricorso.

Ciò posto, con il primo, articolato motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza non definitiva n.171/2013 per aver omesso di accertare la nullità del testamento pubblico 29.3.1991 a motivo della mancanza di sottoscrizione del de cuius, ed, in subordine, in base al combinato disposto dell’art. 603 c.c., comma 3, art. 606 c.c., nonchè per violazione dell’art. 340 c.p.c..

Deve anzitutto esaminarsi, per ragioni di pregiudizialità, la censura di violazione dell’art. 340 c.p.c., in relazione al capo della sentenza non definitiva n.171/2013 che ha affermato l’inammissibilità dei motivi di gravame proposti dall’odierno ricorrente avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Catania n. 4438 del 13.7.2000, con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni della suddetta sentenza.

Il ricorrente deduce al riguardo la mancata comunicazione al difensore della su menzionata sentenza non definitiva, che non risultava acquisita agli atti di causa e non era dal medesimo difensore nè conosciuta, nè conoscibile: da ciò il mancato verificarsi della decadenza erroneamente ritenuta dalla Corte d’Appello.

Deve al riguardo rilevarsi l’inammissibilità del motivo, trattandosi di questione che non risulta prospettata nel giudizio di merito, onde nessuna pronunzia risulta emessa al riguardo dalla Corte di Appello.

Ciò comporta che trattandosi di questione nuova, il relativo scrutinio in sede di legittimità non è ammissibile.

E’infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 4787/2012).

Come questa Corte ha già affermato, infatti, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

Ed invero, qualora, come nel caso di specie, con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 23675/2013).

Orbene, nel caso di specie l’odierno ricorrente non ha assolto all’onere suddetto non risultando indicato in quale atto del giudizio di appello abbia sollevato l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della sentenza non definitiva, risultando, al contrario, che questi abbia sollevato diverse deduzioni difensive, quali il fatto di non aver effettuato la riserva di appello perchè non era personalmente presente all’udienza del 19 ottobre 2000, ed in quanto tale udienza era di mero rinvio.

Da ciò deriva l’inammissibilità della censura relativa alla mancata dichiarazione di nullità del testamento pubblico, contenuta nella prima parte del motivo, in quanto non coglie la rullo della pronuncia impugnata, la quale non è entrata nel merito degli specifici motivi di impugnazione proposti dall’odierno ricorrente avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Catania, limitandosi a rilevarne il passaggio in giudicato, evidentemente preclusivo ad ogni riesame delle questioni.

La reiezione del primo motivo assorbe l’esame del secondo, con il quale si denunzia la nullità della sentenza non definitiva n. 171/2013, per violazione dell’art. 624 c.c., per il mancato annullamento della disposizione testamentaria, per errore sul motivo.

Anche tale censura infatti è inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia, che ha affermato la formazione del giudicato interno sulla statuizione del primo giudice, secondo cui la successione di R.G. restava regolata dal testamento pubblico per notar P.F. del 29.3.1991.

Con il terzo motivo il ricorrente impugna la sentenza definitiva della Corte d’Appello n. 1135/2013 per omessa motivazione circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5) deducendo che l’impugnata sentenza avrebbe del tutto omesso di motivare sulla domanda di simulazione dei due contratti di compravendita, ambedue stipulati il 9 e 14 luglio 1983, con atto pubblico per notar Gr. di (OMISSIS), dalle sorelle, deducendo che l’effettivo acquirente era il de cuius, onde tali beni non potevano essere esclusi dalla massa.

Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio lamentato avrebbe dovuto piuttosto ricondursi al vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360c.p.c., n. 4.

Anche in tal caso, peraltro, la questione risulta “coperta – dalla statuizione della sentenza n. 171/2013 della Corte d’Appello, che ha affermato l’inammissibilità dei motivi d’impugnazione proposti dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 4438/2000 del Tribunale di Catania, ed il conseguente passaggio in giudicato della statuizione contenuta in quella sentenza, secondo cui in mancanza di beni donati, sia direttamente che indirettamente ai coeredi, della comunione ereditaria fanno parte solo i beni relitti.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione dell’art. 179 c.c., comma 1, lett. d), nonchè l’omessa motivazione di fatti controversi e decisivi, lamentando la mancata ammissione della certificazione notarile del dott. Ca.Ga. del 20 febbraio 2006, depositata solo nell’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello e della manca ricomprensione nella massa ereditaria dei beni elencati nel suddetto certificato.

Deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità del motivo atteso che il ricorrente non censura la violazione di disposizione processuale, ma l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), laddove la Corte territoriale risulta aver motivato affermando la tardività della produzione documentale, ed il conseguente inammissibile allargamento del thema decidendum, rispetto al giudizio di primo grado.

In ogni caso, avuto riguardo al necessario requisito di autosufficienza del ricorso, anche nella presente sede l’odierno ricorrente non dimostra l’indispensabilità della relazione notarile ed il fatto che detto documento non avrebbe potuto essere formato e prodotto tempestivamente nel giudizio di primo grado.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 720, 727, 729 e 767 c.c., lamentando che non siano stati presi in considerazione, ai fini della determinazione dell’asse ereditario, anche i beni immobili omessi dal ctu, ma facilmente determinabili sulla base della certificazione notarile del dott. Ca.Ga..

Il ricorrente deduce inoltre che la Ctu espletata in primo grado è parziale ed inutilizzabile.

Deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità del motivo.

Ed invero, nel giudizio di cassazione, che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.c., comma 1, il ricorso dev’essere articolato in motivi specifici ed immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione (Cass. Ss.Uu. n. 17931/13).

Orbene nel presente motivo vengono confusamente formulate censure afferenti alla violazione di norme sostanziali, di norme processuali ed a carenze motivazionali della sentenza impugnata;

si contestano inoltre profili direttamente afferenti alle modalità di svolgimento ed al contenuto della Ctu espletata nel giudizio di primo grado, piuttosto che alla sentenza impugnata.

In particolare, con riferimento alla dedotta violazione di norme di legge, si osserva che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni, nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 24298/2016).

Orbene, nel caso di specie la doglianza, riproposta nel presente motivo, secondo cui nell’asse ereditario non sarebbero stati considerati determinati beni risulta, da un lato del tutto generica e carente di autosufficienza, dall’altro non coglie la ratio della già menzionata pronuncia della Corte territoriale che ha affermato la tardività della certificazione notarile. asseritamente attestante l’esistenza di ulteriori cespiti di proprietà del de cuius, in quanto prodotta solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello.

Del pari infondate e generiche le censure relative al progetto di divisione, ed al valore delle rispettive quote.

Tale progetto, con valutazione di merito, fondata su motivazione logica, adeguata e congrua, sulla base dell’analitica valutazione del ctu, come già affermato dal giudice di prime cure, è stato ritenuto conforme ai criteri stabiliti dalle legge, mentre non risulta specificamente censurata la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui l’odierno ricorrente, a differenza delle controparti, non aveva fatto specifica richiesta di attribuzione di beni determinati.

Ed invero la doglianza, nei termini in cui è formulata, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5 (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014) applicabile ragione temporis, per non avere la Corte territoriale valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare gli accertamenti del ctu, fermo restando che il ricorrente non assolve all’onere di procedere ad una specifica e puntuale contestazione delle conclusioni del ctu, evidenziandone gli errori od omissioni, non considerati, peraltro, da entrambe i giudici di merito. Risulta infine inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, la censura avverso la statuizione della sentenza impugnata che, confermando anche in questo caso la statuizione del giudice di primo grado, ha escluso l’eccessiva quantificazione del cespite attribuito all’odierno ricorrente.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 457, 549 e 634 c.c. lamentando la violazione della propria quota di riserva, in relazione all’assegnazione di un unico bene immobile. gravato di usufrutto in favore della madre del ricorrente B.L..

Anche in questo caso il motivo, evidentemente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), è inammissibile per diversi profili.

Innanzitutto esso risulta privo di una specifica e puntuale contestazione dell’applicazione fatta nella sentenza impugnata, delle norme, in materia di lesione di legittima, che assume violate (Cass. 24298/2016).

In ogni caso, esso è inammissibile in quanto la questione sollevata è coperta da giudicato interno, atteso che la sentenza n. 4438/2000 del Tribunale di Catania, passata in giudicato, ha dichiarato inammissibile la domanda di riduzione del legato di usufrutto avanzata dall’odierno ricorrente, per non avere egli accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

Con il settimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 549, 1102 e 2041 c.c., lamentando la mancata corresponsione dei frutti civili tratti dall’uso esclusivo dei beni ereditari da parte di B.L..

Anche in tal caso deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo sotto diversi profili.

Ed invero, da un lato il vizio dedotto appare se del caso riconducibile, piuttosto che alla violazione di norme sostanziali al vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4).

Sotto altro profilo, si rileva l’inammissibilità per novità della questione, trattandosi di domanda che non risulta ritualmente proposta nei giudizi di merito.

Come già evidenziato, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 2140/2006).

Orbene, nel caso di specie il ricorrente si limita ad indicare un documento allegato al verbale d’udienza del processo di appello del 18.2.2013, ma omette di dimostrare e finanche di dedurre di aver tempestivamente e ritualmente proposto la domanda nel giudizio di merito.

Con l’ottavo morivo si denuncia la violazione di legge, per lesione di legittima, nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Anche detto motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Avuto riguardo alla generica deduzione di violazione di legge si ribadisce che detto vizio della sentenza, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, dirette a contestare determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in violazione delle singole norme asseritamente violate, mediante una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo (Cass. 24298/2016).

Del pari inammissibile il vizio di carenza motivazionale, non più censurabile in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che sanziona l’omesso esame di un fatto decisivo.

Si osserva in ogni caso che la Corte territoriale, con accertamento di fatto, non sindacabile nel presente giudizio, ha individuato il ricavato della vendita dei beni nella somma contenuta nel libretto bancario, quale corrispettivo delle vendite effettivamente realizzate, calcolando sulla base di detta somma la quota spettante all’odierno ricorrente, escludendo, con valutazione di merito adeguatamente motivata, di potere prendere in considerazione, quale valore dei beni, la somma di quasi 3.000.000.000 Lire, pretesa dall’odierno ricorrente.

Con il nono motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 51 c.p.c., n. 4), lamentando che il medesimo giudice era stato estensore della sentenza non definitiva e di quella definitiva di primo grado e componente del collegio della Corte d’Appello di Catania che ha pronunciato la sentenza definitiva n. 1135/2013.

Il motivo è infondato.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in difetto di ricusazione, che nel caso di specie non risulta proposta, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza(Cass. Ss.Uu. 170/2001; 13935/2016).

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost. introdotta dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in difetto di ricusazione la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa (a meno che egli non abbia un interesse proprio e diretto nella causa), giacchè la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità – terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità – terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione (Cass. 7252/2004).

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione, in favore delle controricorrenti, R.A. e R.G., delle spese del presente giudizio.

Nulla sulle spese in relazione all’intimata non costituita B.L..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di R.A. e R.G., che liquida in 5.200,00, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA