Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15753 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25209/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Adiva s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso,

dall’Avv. Dello Iacovo Fulvio, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Diglio Concetta, in Roma, Via dei Gracchi, n. 39;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 178/47/2012, depositata il 27 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021

dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento (n. 305/7/2009), che aveva accolto il ricorso proposto dalla Adiva s.r.l. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2005, dall’Agenzia delle entrate per l’erronea contabilizzazione in tale esercizio del contributo pubblico straordinario di Euro 300.000, al fine di alterare il risultato reddituale attraverso una precisa strategia di pianificazione fiscale. In particolare, secondo l’Agenzia delle entrate l’inserimento tra le poste attive del conto economico, per l’anno 2005, del contributo a fondo perduto di Euro 300.000 avrebbe alterato il risultato dell’esercizio, che, presentando una minima perdita, in realtà, con l’eliminazione della posta attiva di Euro 300.000, avrebbe avuto una perdita di 365.191,64 Euro, con un risultato di gestione del tutto inverosimile, inattendibile e palesemente antieconomico. Inoltre, l’Agenzia delle entrate teneva conto dei risultati della gestione caratteristica, e quindi del rapporto tra i ricavi ed i costi, determinando il reddito imponibile come differenza tra costi del periodo, pari ad Euro 401.028,00 (tenendo conto dei costi per l’acquisto dei semilavorati per Euro 248.846.53, dei costi per personale dipendente per Euro 86.030,99 e dei costi per prestazioni di servizi per Euro 66.151,32) ed i relativi ricavi pari a complessivi per Euro 281.423,86 (di cui Euro 214.628,74 per ricavi da vendite effettuate nell’anno ed Euro 66.795,12 per variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti al 31-12-2005), con una differenza quindi di Euro 119.604,97, ripresa a tassazione, quale disavanzo di gestione ingiustificato. Il giudice d’appello, dopo aver condiviso pienamente la motivazione della sentenza di primo grado, con riferimento al primo motivo di appello della Agenzia delle entrate, osservava che “il contributo” cui l’ufficio faceva riferimento non era contenuto nella nell’avviso di accertamento e, pertanto, non poteva essere preso in considerazione, verificandosi altrimenti una illegittima integrazione della motivazione dell’accertamento. Inoltre, quanto al secondo motivo di appello, si evidenziava che l’Ufficio sosteneva una tesi “quanto mai opinabile, ovvero che la gestione non poteva avere un risultato negativo”; venivano, quindi, trascritte le controdeduzioni predisposte dalla società nel giudizio di appello, ritenute pienamente condivisibili, a confutazione della “tesi sostenuta dalla A.F.”

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resiste con controricorso la società contribuente, depositando memoria scritta.

4.L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto il giudice d’appello si era limitato a condividere la motivazione della sentenza di prime cure, come pure le controdeduzioni della società predisposte per il giudizio di appello, non enunciando quali fossero le “vicende societarie” tali da giustificare le anomalie gestionali. Pertanto, la sentenza era viziata per difetto assoluto di motivazione, non avendo il giudice d’appello valutato autonomamente gli elementi di fatto e di diritto da cui aveva tratto il proprio convincimento, senza articolare i passaggi logico-deduttivi della sua statuizione. Non si è tenuto conto, peraltro, di quanto riportato nel processo verbale di constatazione del 13 luglio 2009, da cui emergeva che i costi della gestione caratteristica, pari a complessivi Euro 400.028,00, erano superiori ai ricavi del periodo pari ad Euro 281.423,86, con una differenza di Euro 119.604,97, che rappresentava i ricavi omessi.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la sentenza è stata motivata per relationem, in modo acritico e non autonomo, ma semplicemente con la trascrizione delle controdeduzioni predisposte in sede d’appello dal contribuente.

3. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” in quanto il giudice d’appello è incorso nell’omesso esame su un fatto decisivo, poichè ha ritenuto che l’erronea registrazione del contributo straordinario dell’anno 2005 fosse una “integrazione” della motivazione dell’avviso di accertamento, non avvedendosi che, in realtà, il riferimento al contributo pubblico di Euro 300.000,00 era contenuto nel processo verbale di constatazione del 16 dicembre 2008, richiamato per relationem nella motivazione dell’avviso di accertamento a pagina tre (“…. Regolarmente notificato al legale rappresentante della società in pari data ed il cui contenuto si intende qui integralmente riportato”).

3.1. Il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Invero, la società Adiva s.r.l. ha provveduto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, alla definizione della controversia riguardanti l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

L’istanza di cessazione della materia del contendere con la documentazione allegata è stata notificata via pec alla Avvocatura dello Stato, con RAV (ricevuta di avvenuta consegna) in data 10 febbraio 2021.

La domanda è stata presentata il 28 maggio 2019 e il pagamento risulta effettuato in data 27 maggio 2019 per la somma di Euro 2.879,00. La definizione risulta “regolare”, come da attestazione della Agenzia delle entrate (cfr. pagina 7 della domanda di definizione agevolata).

L’Agenzia delle entrate ha chiesto espressamente la dichiarazione di estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere.

2. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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