Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15752 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9408-2015 proposto da:

O.B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 20629/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità in sub

rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso ritualmente depositato innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, O.B.C. ha proposto domanda nei confronti del Ministero della Giustizia per veder riconoscere il proprio diritto all’equa riparazione del danno sofferto a causa dell’irragionevole durata del processo, in relazione ad un giudizio ex art. 89/2001, introdotto nell’anno 2008 e conclusosi con la sentenza 5454/02 della Corte d’Appello di Perugia.

Con la pronuncia n.274/2012 la Corte d’Appello di Perugia ha accolto il ricorso.

Avverso tale pronuncia, il Ministero della Giustizia propose un primo ricorso per cassazione, notificato alla istante in data 22/11/2002 (RG 25801/2012), in cui la signora O. si costituì con controricorso, concluso con la pronuncia n.20990/13, depositata in data 13/9/2013, di improcedibilità del ricorso, per mancato deposito in cancelleria dell’originale del ricorso notificato, nel termine di venti giorni dalla notifica.

Un secondo ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia, notificato alla ricorrente in data 18/3/2013 (RG 8064/2013) per gli stessi motivi e vizi indicati al primo ricorso, si è invece concluso con la pronuncia n. 20629/2014, pubblicata in data 30/9/2014, di accoglimento del ricorso.

Avverso la pronuncia n. 20629/2014 la O.B.C. propone ricorso ex art. 391 bis c.p.c. con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la pronuncia n.2060/2014 sia in contrasto con la precedente pronuncia di questa Corte n.20990/13, depositata il 13 settembre 2013, che aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cassazione del Ministero della Giustizia e la conseguente definitività della pronuncia della Corte di appello di Perugia n. 274/2012.

Il Ministero della Giustizia non si è costituito.

Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositata il 4 ottobre 2016, questa Corte, ritenuto che non sussistevano le condizioni per la decisione della causa in camera di consiglio, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, avuto riguardo, in particolare, alla delibazione circa la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 391 bis c.p.c., nella parte in cui, a differenza di quanto previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 5) per il giudizio di merito, non prevede la revocazione della sentenza della Corte di cassazione che abbia deciso un ricorso dichiarato in precedenza inammissibile o improcedibile.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso ex art. 391 bis c.p.c. il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Orbene, premesso che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la revocazione è un’impugnazione a critica vincolata, vale a dire concessa per motivi specifici, determinati dalla legge e comunque tassativi(Cass. 5603/1994), si osserva che il ricorso per revocazione in esame, in quanto proposto dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. concerne l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Ed invero, come specificato dal ricorrente nella memoria illustrativa, depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorso ha ad oggetto un’ipotesi sussumibile nell’art. 395, n. 4). per essere la sentenza impugnata per revocazione effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa.

A tale specifica ipotesi di revocazione va dunque circoscritto l’esame del ricorso nella presente sede.

Il ricorrente non deduce infatti il contrasto tra la sentenza n. 2060/2014 di questa Corte, impugnata con il presente ricorso, e quella della Corte di appello di Perugia (n. 274/2012) passata in giudicato, ma la contraddittorietà, e dunque erroneità, della sentenza impugnata in revocazione con la precedente sentenza di questa Corte che aveva affermato l’improcedibilità del primo ricorso proposto dal Ministero della Giustizia.

Nel caso di specie non può dunque ritenersi, neppure implicitamente, dedotta la fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5), avente ad oggetto la contrarietà della sentenza impugnata con altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata.

Con l’unico motivo, peraltro, in contraddizione con la stessa natura dell’impugnazione revocatoria, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Il ricorso risulta dunque intrinsecamente inammissibile, in quanto viene dedotto, nell’ambito di un ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), il vizio di violazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3), la cui ricorrenza esclude ed è incompatibile con la stessa natura dell’errore c.d. revocatorio, che consiste non già in un preteso inesatto apprezzamento o valutazione di norme di legge, sostanziale o processuale (errore di giudizio), ma in una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti del giudizio: errore che deve avere i caratteri di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, oltre che di decisività.

Ciò posto, nel caso di specie non è ravvisabile alcun errore materiale, immediatamente rilevabile, non risultando che, sulla base degli atti esaminati nella sentenza impugnata, risultasse o fosse stata in alcun modo dedotta l’esistenza di una precedente pronuncia di improcedibilità.

Considerati, dunque, i termini del presente ricorso, che, si ribadisce, è stato proposto in relazione all’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4), non sussiste il necessario requisito di rilevanza della questione di legittimità costituzionale della disposizione dell’art. 391 bis c.p.c..

Il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.c., e segnatamente di quest’ultima diposizione, nella parte in cui, tra le ipotesi di revocazione proponibili innanzi alla Corte di Cassazione, non è prevista quella di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5), va altresì affermato anche sotto altro profilo.

Ed invero, pure con riferimento alla diversa fattispecie di vizio revocatorio, costituita dal contrasto tra giudicati, ex art. 395 n.5) cpc, non può non rilevarsi che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5) è proponibile sole se la sentenza sia pronunciata in un separato giudizio, vale a dire in presenza di c.d. “giudicato esterno e non anche nel caso in cui il “giudicato” si riferisce ad una sentenza pronunciata nell’ambito dello stesso giudizio (giudicato interno) (Cass. 155/2014; 22959/2012; Cass. 10650/1990), come ravvisabile nel caso di specie.

Il ricorso va dunque respinto.

Considerato che il Ministero non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva non deve provvedersi sulle spese.

Poichè il ricorso è stato proposta in materia che non è soggetta al contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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