Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15751 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17958-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SIDO SVILUPPO INVESTIMENTI DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 16/04/2013, depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Venezia, con la quale – in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso per IVA non detratta imputata agli anni di imposta 2000/2004 – è stato respinto sia l’appello principale dell’Agenzia che quello incidentale della parte contribuente “SIDO srl”.

La predetta CTR -dopo avere dato atto che la CTP aveva accolto il ricorso per le anzidette annualità nella misura del 40%, in conformità all’indicazione dell’ufficio e che quest’ultimo con l’appello principale aveva richiesto la pronuncia della decadenza limitatamente agli anni 2001 e 2002 e la declaratoria di cessazione della materia del contenere per gli anni 2003-2004- ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale perchè “in primo grado sono state integralmente accolte le domande formulate dall’Agenzia”, sicchè mancava l’interesse all’impugnazione. Nè l’Agenzia avrebbe potuto formulare in appello domande nuove.

L’Agenzia ha proposto ricorso affidandolo a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 57) la parte ricorrente -premesso che la società contribuente aveva aderito (causa di primo grado pendente) ad una definizione in via breve e forfettizzata dell’istanza di rimborso, limitatamente agli anni 2003/2004, sicchè aveva insistito per l’accoglimento dell’istanza per gli ulteriori anni e la cessazione della materia del contendere e premesso ancora che l’ufficio nelle memorie depositate in primo grado aveva erroneamente dichiarato di riconoscere il diritto al rimborso nei limiti della quota del 40% a riguardo di tutte le annualità, nonostante per quelle dal 2000 al 2002 fosse già intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 21 menzionato – si duole del fatto che il giudice di appello non abbia rilevato che in materia di diritti indisponibili eventuali riconoscimenti fatti dall’Agenzia non sarebbero preclusivi del rilievo ex officio della causa di decadenza.

Il motivo di ricorso appare fondato e da accogliersi.

La CTR ha infatti erroneamente argomentato assumendo che fossero state accolte nel primo grado le domande formulate dall’Agenzia, per quanto quest’ultima avesse tempestivamente eccepito (nella comparsa di costituzione) l’intervenuta decadenza. Benvero, per quanto la Agenzia medesima avesse nelle memorie illustrative (in contrasto con siffatta eccezione) dichiarato spettare alla parte contribuente il diritto al parziale rimborso per tutte le annualità, nondimeno il giudicante non avrebbe potuto considerare inammissibile l’appello ed avrebbe dovuto esaminarlo nel merito.

Ed infatti questa Corte, con indirizzo ribadito (per tutte, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1964 del 10/02/2012) ha costantemente ritenuto che: “In tema di contenzioso tributario, la decadenza dal diritto a richiedere il rimborso (nella specie, delle ritenute effettuate dall’Amministrazione dello Stato nei confronti di proprio dipendente) è rilevabile di ufficio anche in sede di gravame, salvo che sul punto si sia formato il giudicato interno, in quanto sulla questione vi sia stata una statuizione espressa non impugnata e perciò intangibile, a norma dell’art. 329 c.p.c., comma 2”.

Non vi è dubbio, perciò, che fosse del tutto tempestiva l’eccezione formulata dalla parte qui ricorrente nell’atto di appello, ad emenda dell’errore commesso della menzionata memoria illustrativa, il valore della quale – peraltro – non avrebbe potuto considerarsi “confessorio” (non trattandosi di fatti ma di valutazioni in ordine all’applicazione della disciplina di legge) e neppure come limite al petitum proposto in giudizio, atteso che nella causa di rimborso la parte sostanzialmente attrice è quella contribuente, cui spetta formulare le domande e perciò determinare l’ambito della materia sottoposta al giudicante, nei limiti del quale si deve verificare l’applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Pure erroneamente – perciò – il giudicante ha ritenuto “nuova” la domanda formulata dall’appellante, per quanto quest’ultima non avesse formulato domanda alcuna, e neppure avrebbe potuto considerarsi quella dell’Agenzia una “nuova eccezione”, atteso che l’eccezione di decadenza era stata formulata sin dal primo atto difensivo di primo grado.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.Lgs. n. 258 del 2006, art. 1) la parte ricorrente – dopo avere rammentato che anche la parte contribuente aveva chiesto in primo grado la declaratoria della cessazione della materia del contendere per l’intervenuta definizione delle annualità 2003-2004 e che la CTP aveva omesso la pronuncia su questa istanza – si è doluta del fatto che la CTR abbia ritenuto il difetto di interesse di essa appellante anche a questo proposito, per quanto l’interesse risiedesse nell’esigenza di evitare che si formi anche un titolo giudiziale in aggiunta a quello amministrativo che già aveva abilitato la contribuente a conseguire il rimborso.

Anche questo motivo deve ritenersi manifestamente fondato, in ragione dei corretti argomenti che sono stati formulati dalla parte ricorrente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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