Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15751 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici

dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in Arezzo, via Licio

Nencetti n. 5 presso lo studio dell’Avv. Maria Fiorella Bennati che

la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 112/31/11 della Commissione

tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 ottobre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 febbraio 2020 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

Alessandra P., soggetto intermediario abilitato, alla trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali, propose impugnazione avverso l’avviso con il quale le erano state irrogate sanzioni (con riferimento all’anno di imposta 2003), per avere trasmesso (con riferimento all’anno di imposta 2003), tardivamente, per (OMISSIS) dichiarazioni inviate tramite file singoli e quattro tramite file cumulativo; nel ricorso deduceva di, essere incorsa in ritardo a lei non imputabile a causa di un blocco nel programma Entrate del quale aveva reso edotta anche l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso ma la decisione, appellata da, P.A., è stata integralmente riformata, con l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’avviso impugnato, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana (d’ora in. poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe;

il Giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio non avesse provato la tardività dell’invio telematico, non avendo il possesso dei mandati conferiti alla professionista dai clienti e che l’Ufficio, non avendo voluto o impossibilitato a sostituirsi al professionista nello spedire direttamente i modelli con i propri strumenti informatici, non poteva sanzionare il professionista che, avuto problemi tecnici, aveva poi spedito e trasmesso le denunce nei trenta giorni dal nuovomandato ricevuto dai clienti; ha ritenuto, pertanto, che la trasmissione fosse tempestiva, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate, non essendovi danno nè per l’Erario nè per l’indagine ispettiva dell’Amministrazione finanziaria;

avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, su due motivi;

P.A. resiste con controricorso;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-i c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 2 e art. 3, comma 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 1, nonchè della L. n. 689 del 1991 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 7 bis laddove la C.T.R. aveva ritenuto non conforme a legge l’irrogazione della sanzione de qua che, invece, era stata disposta a seguito di controllo Audit che aveva evidenziato nel comportamento della intermediaria tutta una serie di inadempimenti colposi;

2 con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giúdizio, costituito da tutte le circostanze in fatto, già esposte con il primo motivo e che erano state riproposte al Giudice di appello ossia che, nel caso in specie: l’intermediaria aveva trasmesso tardivamente ventisette dichiarazioni di imposta; secondo la normativa di riferimento la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante invio telematico per il tramite dei soggetti incaricati che devono rilasciare al contribuente, anche se non richiesto, un documento autonomo costituito dall’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, mentre dalla documentazione esibita risultava che il secondo impegno era stato rilasciato il 7.1.2005 e la relativa dichiarazione trasmessa ben 20 giorni dopo;

in sintesi, si denuncia la motivazione della sentenza impugnata di insufficienza, avendo la C.T.R. omesso di considerare anche il fatto decisivo costituito dal notevole lasso di tempo intercorso tra la soluzione del problema tecnico (antecedente il 7.1.2005) e la definitiva trasmissione (avvenuta tra il 28 gennaio ed il 31 gennaio 2005);

3. i due motivi, siccome vertenti, sulla stessa questione vanno trattati congiuntamente e sono fondati;

in fatto, non è contestato che la controricorrente, intermediaria abilitata alla trasmissione in via telematica di dichiarazioni fiscali ebbe a trasmettere tardivamente le dichiarazioni di contribuenti. Secondo l’assunto difensivo ribadito in controricorso, nessun addebito poteva essere mosso all’intermediaria in quanto causato da un errore bloccante del sistema Entratel verificatosi a fine ottobre 2004, a fronte del quale, l’Ufficio periferico si era rifiutato di effettuare la trasmissione interna per le dichiarazioni, tant’è che alcuni clienti revocarono l’incarico mentre altri, nei primi giorni di gennaio2005 conferirono un nuovo incarico, consegnando i modelli che la P. provvide a inviare telematicamente nel termine di trenta giorni;

il Giudice di appello ha fondato la sua decisione di annullamento dell’avviso irrogazioni sanzioni motivando che l’Ufficio non avendo voluto od impossibilitato a sostituirsi al professionista nello spedire direttamente i modelli con i propri strumenti informatici, non può sanzionare lo stesso professionista che ha avuto probleini tecnici….., per (avere) spedito e trasmesso le denunce nei trenta giorni del nuovo mandato ricevuto dai clienti. La Commissione ritiene che la tardività non sia stata provata da parte dell’Ufficio non essendo in possesgo dei mandati dei clienti per autorizzarla ad inviare le denunce dei redditi non può affermare che la trasmissione dei modelli sia avvenuta oltre i trenta giorni previsti;

Cosi ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale, va rammentato che, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 7 ter: Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

Ai sensi, poi, del successivo stesso D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8: La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di è cui ai commi 2-bis e 3.

3.1. In materia questa Corte (v.Cass.n. 675 del 16/01/2015; id. n. 18693 del 13/07/2018;) ha già avuto modo di statuire che “in tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi del del D.P.R. n. 332 del 1988, art. 3, comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis”), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati “errori bloccanti” nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio”;

si è, altresì, statuito che (Cass. n. 15015 del 16/06/2017) che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, tramite centri di assistenza o professionisti abilitati, comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione all’anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perchè la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l’Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, trattandosi di deduzione dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all’ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.”;

4 alla luce di tali principi, statuiti in controversie relative alla posizione dei contribuenti ma egualmente applicabili nella fattispecie interessante l’intermediario abilitato, la sentenza impugnata appare erronea in diritto giacchè, contrariamente a

quanto ritenuto dal Giudice di appello, era onere -4clella professionista incaricata della trasmissione telematica fornire la prova del conferimento del secondo incarico da parte dei clienti, facendo fede sino a prova contraria il dato inserito nel modello trasmesso;

peraltro, la motivazione della sentenza appare fortemente insufficiente laddove la C.T.R. non ha motivato anche sullo scarto temporale esistente tra la data in cui venne risolto il blocco telematico e quella di effettiva trasmissione;

infine, la sentenza è altresì erronea nella parte in cui afferma che il comportamento dell’intermediario non avrebbe causato danno all’Erario nè all’attività ispettiva giacchè, nella specie;

conclusivamente, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione la quale, provvederà, al riesame, anche in ordine alla illegittimità della misura della sanzione irrogata, in applicazione del principio del favor rei, invocato in controricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spesè del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA