Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1575 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10724/2018 proposto da:

CONSAP – CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA, FONDO DI

GARANZIA PER i MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, in

persona del Presidente e Amministratore Delegato Prof. Dott.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N.

239, presso lo studio dell’avvocato LUCA GIULIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCA PETYX;

– ricorrente –

contro

PANCAVI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

L.R.C., domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO

MARIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1755/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata in data 2/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURIZIO MARIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 c.p.c., del 1 settembre 2014, FAIS S.r.l. (ora PANCAVI S.r.l.) espose che: a) aveva stipulato con la TORO Assicurazione S.p.a., per il tramite del broker assicurativo B.M., una polizza avente ad oggetto un piano previdenziale in favore dell’amministratore della società, L.R.M.; b) pur avendo versato, al predetto broker, sei premi annuali dell’importo di Euro 6.000,00 cadauno, dal 2002 al 2006, all’atto del riscatto della polizza, era stato liquidato l’importo di Euro 13.117,19, al lordo delle ritenute di legge, in quanto erano stati omessi tre versamenti annuali, essendo stati i relativi importi trattenuti e non versati dal B.; c) aveva richiesto al broker, con raccomandata del 25 marzo 2011, il rimborso della somma di Euro 18.000,00 indebitamente trattenuta nonchè di attivare l’assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 110, comma 3; d) non ottenendo riscontro, aveva iniziato un giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, volto all’accertamento dell’inadempimento del broker e alla condanna di questi al risarcimento dei danni e conclusosi con l’accoglimento della domanda, in data 29 aprile 2013; e) la procedura esecutiva, sulla scorta del titolo esecutivo giudiziale, nei confronti del broker era rimasta infruttuosa; f) aveva chiesto, in data 21 novembre 2013, alla CONSAP S.p.a., nella qualità di rappresentante del Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di procedere del D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 115 e D.M. Sviluppo Economico n. 19 del 2009, art. 9 e di risarcire il danno causato dal broker; g) in data (OMISSIS) aveva ricevuto comunicazione di rigetto di detta richiesta di risarcimento, per intervenuta prescrizione, ad avviso della CONSAP S.p.a..

Tanto premesso, FAIS S.r.l. (ora PANCAVI S.r.l.) chiese al Tribunale di Catania la condanna della CONSAP S.p.a., quale legale rappresentante del Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione al pagamento di Euro 24.252,00, oltre interessi dalla domanda.

Si costituì la società da ultimo indicata eccependo, per quanto ancora rileva in questa sede, la prescrizione del diritto azionato ex art. 2947, essendo la controparte a conoscenza del fatto illecito del broker a far data dal (OMISSIS) ed essendo stata la richiesta di intervento nei confronti del Fondo proposta il 21 novembre 2013, quindi oltre il termine di cinque anni previsto dalla richiamata norma.

Il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 14 gennaio 2016, rigettò l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che il diritto vantato dall’attrice non avrebbe potuto essere esercitato prima di aver inutilmente escusso il mediatore infedele, e condannò la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di Euro 24.252,00 nonchè alle spese di lite.

Avverso tale decisione la parte soccombente propose impugnazione, cui resistette la PANCAVI S.r.l..

La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 225/16, depositata in data 2 ottobre 2017, rigettò il gravame, condannò la società appellante alle spese di quel grado e diede atto che la stessa era tenuta al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Avverso la sentenza della Corte di merito CONSAP Concessionaria Servizi assicurativi Pubblici S.p.a. – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso PANCAVI S.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 115 e del D.M. Sviluppo Economico 30 gennaio 2009, n. 19, artt. 2 e 9.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito avrebbe inteso implicitamente riconoscere che la sussidiarietà di cui all’art. 2 del detto D.M., costituisca un beneficio di preventiva escussione accordato al Fondo per il quale il danneggiato deve necessariamente e in via preliminare agire nei confronti del danneggiante, procurandosi un titolo esecutivo ed eseguendo lo stesso preventivamente sul patrimonio del danneggiante.

Ad avviso della ricorrente, una siffatta interpretazione sarebbe errata, in quanto il D.M. n. 19 del 2009, art. 9, disciplinerebbe le modalità con cui il danneggiato può accedere al risarcimento da parte del Fondo e tali modalità non lascerebbero adito a dubbio alcuno sulla circostanza che la sussidiarietà di cui all’art. 2 del medesimo D.M. citato si concreterebbe in un mero “beneficio d’ordine”, per il quale il soggetto creditore sarebbe gravato del solo onere di richiedere preventivamente l’adempimento ad altro debitore; anzi, il danneggiato sarebbe esclusivamente tenuto a costituire in mora il mediatore per poter poi accedere al risarcimento da parte del Fondo.

Peraltro, assume la ricorrente, qualora si ritenesse che la sussidiarietà affermata implicitamente dall’art. 115 del Cda ed esplicitamente dall’art. 2 del D.M. già richiamato, debba essere intesa quale “beneficio di preventiva escussione”, si porrebbe a carico del danneggiato un onere impossibile, in quanto questi non ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, stabilendo l’art. 9 del D.M. citato che il potere di azionare la polizza spetta al Fondo.

2. Con il secondo motivo, lamentando “Omessa motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.”, la ricorrente sostiene che l’obbligo risarcitotio in capo al Fondo discenderebbe direttamente dalla legge, in base alla quale il comportamento del mediatore, per essere generativo del danno risarcibile dal Fondo, dovrebbe essere soltanto un comportamento illecito commesso dal predetto nello svolgimento della propria tipica attività professionale, nè rileverebbe che tale comportamento sia inserito nell’ambito di un rapporto contrattuale tra danneggiato e danneggiante. Pertanto, ad avviso della ricorrente, “la corretta qualificazione della fonte risarcitoria… comporta il diritto del Fondo di eccepire la prescrizione breve quinquennale stabilita dall’art. 2947 c.c., in tema di risarcimento del danno derivante proprio da fatto illecito, per fatto del tutto ignorato dalla Corte di Appello di Catania”.

Nella specie, secondo la ricorrente, il diritto al risarcimento del danno conseguente allo specifico fatto illecito del mediatore da parte del Fondo si sarebbe prescritto, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la data in cui la fonte generativa del danno è divenuta nota al danneggiato (9/01/2008, coincidente con il riscatto della polizza) e la data della prima richiesta di risarcimento pervenuta al Fondo di Garanzia (21/11/2013) in difetto, medio tempore, di atti interruttivi.

Assume la ricorrente che, “a tutto voler concedere,… pur avendo l’attuale controricorrente preferito procedere direttamente nei confronti del danneggiante, ove avesse voluto mantenere anche il diritto di agire anche nei confronti del Fondo di Garanzia, avrebbe dovuto coinvolgerlo nel giudizio intrapreso nei confronti del mediatore (mediante chiamata in garanzia), ovvero inviare comunque una richiesta di intervento in termini, avendo poi cura di provvedere all’interruzione della prescrizione prima del compimento della stessa”, che “il procedimento civile instauratosi tra PANCAVI S.r.l. ed il mediatore è un giudizio del tutto estraneo al Fondo di Garanzia” e che “il mancato esercizio da parte di PANCAVI S.r.l. del proprio diritto ad ottenere il risarcimento da parte del Fondo nel termine quinquennale ha inevitabilmente comportato l’intervenuta prescrizione del diritto stesso, ex art. 2947 c.c.”.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2952 c.c.”, si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato l’eccezione di prescrizione biennale, avanzata in subordine, sul rilievo che l’obbligo della ricorrente troverebbe la sua fonte nella legge e non nel contratto sicchè non potrebbe trovare tutela nella norma invocata.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di rilevare che la mancata attivazione da parte del danneggiato della procedura di risarcimento stabilita dall’art. 9 del D.M. citato in tempi ragionevoli comporterebbe conseguenze pregiudizievoli per il Fondo stesso, il quale si troverebbe nella concreta impossibilità, sia di inviare la comunicazione all’IVASS per la radiazione del mediatore dall’albo, sia di agire tempestivamente, per il recupero delle somme eventualmente versate in favore del danneggiato, nei confronti del danneggiante e della compagnia che copre il rischio di responsabilità civile del mediatore. Assume, altresì, la ricorrente che tale compagnia beneficerebbe del termine prescrizionale biennale di cui all’art. 2952 c.c., commi 2 e 3, decorrente dalla data di richiesta di risarcimento all’assicuratore, sicchè tale termine prescrizionale ben poteva essere eccepito dal Fondo, in ragione del fatto che l’inerzia dell’attuale controricorrente avrebbe impedito a quest’ultimo “di rivalersi nei confronti del soggetto preventivamente obbligato al risarcimento”.

4. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi.

4.1. Risulta assorbente la doglianza dedotta con il terzo motivo.

A tale riguardo, ritiene il Collegio che, nella specie, non è applicabile il termine prescrizionale biennale di cui all’art. 2952 c.c., n. 2.

Ed invero, trattandosi di obbligazione prevista ex lege e non, quindi, derivante dal contratto di assicurazione, la prescrizione non può che essere decennale.

5. Da quanto precede risulta assorbito l’esame di ogni altro profilo di doglianza pure prospettato dalla ricorrente.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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