Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1575 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1575 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

Ud. 29/11/2017

ORDINANZA
CC

sul ricorso 7393-2015 proposto da:
GILI STAGNO & PARTNERS COMMERCIALISTI ASSOCIATI in
persona del rappresentante legale pro tempore Dott.
DAVIDE GILI, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE 21, presso lo studio dell’avvocato
LUCA LO GIUDICE, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2017
2321

TELECOM ITALIA SPA 00471850016 in persona del suo
procuratore

speciale

Dr.

ROBERTO

CALIGARIS,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO

1

Data pubblicazione: 23/01/2018

MAGNI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO
TORCHIO, GIORGIO SAVIOTTI giusta procura speciale in
calce al

controricorso;
– controricorrofitA –

avverso la sentenza n. 2901/2014 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;

2

di MILANO, depositata il 24/07/2014;

RILEVATO CHE

1.La società Gili – Stagno & Partners Commercialisti
Associati, in personale del legale rappresentante Davide Gili,
conveniva innanzi il Tribunale di Milano la Teleconn Italia S.p.a. per
sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità per la
ritardata riparazione di un guasto occorso alla linea ADSL, al

servizio, quantificati in C 10.000,00 (o nella diversa somma
quantificata dal Giudice anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.).
Telecom Italia, costituendosi in giudizio, contestava quanto
ex adverso dedotto e richiesto, domandando l’integrale rigetto delle
domande attoree in quanto inammissibili ed infondate. In
particolare eccepiva che: a) la disciplina inter partes (CGA ADSL
Business) prevedeva una clausola penale in forza della quale era
prevista la corresponsione di un indennizzo con massimale pari a C
100,00 in caso di ritardo nel ripristino del guasto, con l’esclusione
di qualsivoglia risarcimento del danno; b) la suddetta somma era
già stata corrisposta da Telecom; c) la domanda era comunque
inammissibile, non potendosi configurare un danno non
patrimoniale nel caso di specie; d’altronde, il richiamo all’art. 1226
c.c. era del tutto irrilevante, in quanto, in mancanza di una prova
circa l’esistenza del danno, non si poteva certo procedere ad una
liquidazione equitativa dello stesso.

2. Il Tribunale di Milano, a seguito dello scambio delle
memorie autorizzate ex art. 183 comma 6 cpc, ritenuta matura la
causa per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviava la
stessa per la precisazione delle conclusioni e, all’esito del deposito
delle comparse ex art. 190 cpc, pronunciava sentenza n. 7132/12,
con la quale respingeva la domanda di parte attorea, condannando
quest’ultima alla rifusione delle spese processuali.

3

risarcimento dei danni subiti, per effetto dell’interruzione del

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la società Gili
Stagno & Partners Commercialisti Associati, domandando la riforma
della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio la Telecom Italia spa, contestando
integralmente l’avversaria impugnazione, richiedendone l’integrale
rigetto e spiegando a sua volta appello incidentale condizionato

merito alla domanda di declaratoria di inammissibilità dell’azione
attorea, stante l’esistenza di una clausola penale ex art. 1382 cc
preclusiva della possibilità di riconoscere il c.d. maggior danno,
nonché stante l’irrisarcibilità nel caso di specie del danno non
patrimoniale (unica voce risarcitoria rivendicata da parte attrice),
alla luce del costante insegnamento della Suprema Corte, secondo
cui la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, fuori dai casi
determinati dalla legge, è limitata alle ipotesi in cui vi sia un
accertamento della lesione di un diritto inviolabile della persona
costituzionalmente qualificato

4. La Corte d’Appello di Milano – dopo aver dato atto che
indubbiamente dalle risultanze processuali e documentali emergeva
il dedotto mancato funzionamento del servizio ADSL e la
corresponsione da parte di Telecom di euro 100 a titolo di rimborso
della ritardata prestazione – ha ritenuto non provata la possibilità
di utilizzare altri sistemi (e segnatamente un modem per il
collegamento ad internet) e che comunque, anche a fronte di un
disservizio protrattosi per circa 15/20 giorni, l’esistenza del danno
lamentato non poteva ritenersi in re ipsa. Quindi, dopo aver a sua
volta ritenute inammissibili le richieste istruttorie della società GiliStagno, ha pronunciato la sentenza impugnata con la quale ha
respinto l’appello proposto da detta società, che condannato al
pagamento delle spese processuali relative al grado.

4

li

stante l’omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in

5.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite

difensore di fiducia, propone ricorso la Gili – Stagno & Partners,
articolando due motivi di ricorso.

6. Telecom Italia sap si costituisce in giudizio e propone
controricorso con il quale deduce l’inammissibilità e l’infondatezza

riproporre in questa sede i motivi di appello incidentale
condizionato ma si riserva di riproporli in eventuale sede di rinvio.

CONSIDERATO CHE

1.11 ricorso è inammissibile.

2.Nel primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di mancata ammissione dei mezzi istruttori.
La società ricorrente – dopo aver premesso che i giudici di
appello hanno riconosciuto come dati certi: il disservizio da essa
lamentato, costituito dall’interruzione del servizio ADSL, il periodo
di durata dello stesso (dal 26 aprile al 15 maggio 2008) ed il
pagamento di euro 100 da parte di Telecom – si lamenta che la
Corte territoriale ha rilevato che la domanda non era risultata
provata ed ha considerato inammissibili i mezzi istruttori richiesti
(diretti a provare che l’utilizzo del servizio internet attraverso
l’ADSL era necessario alla stessa ricorrente per l’espletamento di
svariate attività strumentali alla propria professione; che, a causa
del disservizio, la Carfi srl, che pagava compensi anni di circa 10
mila euro, aveva ad essa revocato il mandato, come da lettera 14
maggio 2008 in atti; che aveva sofferto una danno economico per
la perdita del proprio cliente).

5

del ricorso proposto dalla Gili, precisando che non intende

In sintesi, secondo parte attorea, riconoscere come esistente
il disservizio subito, ma non il danno che da detto disservizio era
scaturito, perché non provato, risultava illogico, in quanto la prova
era mancata, proprio perché non era stata ammessa dallo stesso
giudicante. E all’omessa ammissione della prova testimoniale
conseguiva l’omessa motivazione su un fatto decisivo della
controversia.

Invero: a) il ricorso è stato proposto avverso una sentenza
del 2014, nella piena vigenza del novellato art. 360 comma 1 n. 5
c.p.c., il quale prevede che il ricorso a questa Corte possa essere
proposto solo per “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti”; b) nel caso di
specie, parte ricorrente si è limitata a richiedere una nuova
valutazione dei fatti, senza peraltro evidenziare alcuna illogicità o
contraddittorietà della decisione dei giudici di appello; c) in
particolare: la domanda attorea non è stata accolta da entrambi i
giudici di merito, perché i fatti non sono stati ritenuti provati; e le
istanze istruttorie articolate dall’odierno studio ricorrente sono
state ritenute inammissibili da entrambi i giudici di merito: sia
perché non era ravvisabile una sicura riconducibilità causale tra la
revoca del mandato di collaborazione professionale (inviato dalla
società Carfi srl all’odierna ricorrente con lettera 14 maggio 2008),
essendosi la Carfi lamentata soltanto di “mail senza risposte e nella
migliore delle ipotesi risposte dopo tre giorni” e non essendo stata
provata l’impossibilità di utilizzare altri sistemi per il collegamento
ad Internet; sia perché nell’atto introduttivo non era stato
adeguatamente specificato il tipo di danno lamentato.

3. Nel secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio
di motivazione in punto di mancata liquidazione del danno in via
equitativa.

6

Il motivo è inammissibile.

La società ricorrente deduce che la Corte territoriale partendo dai dati certi acquisiti al processo (disservizio della linea
ADSL e la sua durata, l’uso professionale della stessa rete ADSL e
la dazione di euro 100 da parte di Telecom – avrebbe potuto
avvalersi delle presunzioni e delle regole di comune esperienza per
ritenere sussistente il danno e quantificarlo in via equitativa ai
sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Invero, la Corte territoriale, come il Giudice di primo grado,
ha ritenuto insussistenti i presupposti per procedere alla
liquidazione in via equitativa, mancando la prova dell’an del
pregiudizio. Tale motivazione non soltanto è immune da vizi logici e
giuridici, ma è conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità
in punto di liquidazione equitativa del danno. Nella sostanza, la
società ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non ha
integralmente accolto i motivi di appello. Ma tale doglianza è
preclusa nella presente sede di legittimità.

4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da
dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per
legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida
in euro 2000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

7

Anche detto motivo è inammissibile.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA