Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1575 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5034/2015 proposto da:

M.G., G.M.T., G.S., tutte

(già) socie della società IL CARRUBBO SAS di M.G.,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE ALFONSO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONIUNE DI TRABIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 17/12/2013, depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e disposta l’adozione di motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue.

1. M.G., G.M.T. e G.S., già socie della “Il Carrubbo s.a.s. di M.G.”, cancellata dal R.I. il 2/1/2015, propongono due motivi di ricorso.

1.2. Con il secondo – rubricato “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 304, art. 11, comma 2 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 211, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” – assumono che, “contrariamente a quanto sostenuto in sentenza dalla Commissione Tributaria di Palermo, l’avviso di accertamento sia del tutto privo di motivazione e come tale meritevole di essere dichiarato nullo”, mancando l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del valore dei beni, dello scostamento tra dichiarato ed accertato e della liquidazione dell’imposta, ai cui fini non sarebbe stato considerato il “versamento effettuato dalla società contribuente”.

2. I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

3. In primo luogo, essi propongono cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei (errores in iudicando, in procedendo e vizi motivazionali), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plirimis, Cass. nn. 5471/08, 19443/11, 21611/13, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16, 12926/16, 13729/16, 14257/16); in secondo luogo, dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che la relativa motivazione non è meramente apparente, avendo i giudici regionali espressamente negato conformemente ai giudici di prime cure – il difetto di motivazione dell’atto impositivo, affermando esplicitamente “che l’avviso di accertamento metto di impugnazione contiene tutti i dati e le informazioni essenziali sulla natura e sul quantum della pretesa tributaria, fondata peraltro sulla dichiarazione ICI che era stata presentata dall’appellante, tanto da rendere possibile al contribuente di spiegare le proprie difese”.

5. I ricorrenti lamentano infine che la C.T.R. “non ha chiarito perchè ha disatteso” le argomentazioni trascritte a pagina 11-15 del ricorso, le quali però incarnano per lo più contestazioni generiche, irrilevanti o comunque non decisive, e non integrano fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso; e ciò con particolare riferimento al dedotto versamento dell’imposta, in ordine al quale il giudice d’appello espressamente afferma: “il fratto che il contribuente non sia riuscito a provare l’integrale pagamento dell’imposta dovuta, a titolo di ICI, per fanno 2005 non è di certo conseguenza di incertezze incompletezza dei dati portati a sua conoscenza, ma prova soltanto la fondatezza della pretesa intimata”.

6. In ultima analisi, il ricorso va rigettato poichè veicola sostanzialmente un’istanza di revisione del giudizio di merito – peraltro conforme nei pregressi gradi di giudizio – non consentita in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 7931/13; Cass. un. 12264/14, 14233/15.

7. In assenza di difese del Comune intimato, le spese restano a carico del ricorrente che le ha anticipate.

8. Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese anticipate dai ricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA