Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15749 del 28/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11969-2015 proposto da:

EDILMARZOCCHI SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA PALMA,

VINCENZO CICCARELLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– insistente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8942/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/10/2014, depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Edilmarzocchi srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza della CTR Campania n. 8942/2014/31, depositata il 20.10.2014, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla società Edilmarzocchi srl avverso le cartelle e gli avvisi di accertamento notificatele, ritenendo detta società priva di legittimazione processuale in ragione dell’intervenuto fallimento della stessa all’atto della proposizione del ricorso.

Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame dell’altro.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che, rispetto all’accertamento fiscale reso nei confronti del soggetto fallito, esiste una legittimazione processuale alla proposizione del ricorso in capo al curatore fallimentare al quale si affianca, in caso di inerzia dell’organo fallimentare, quella del medesimo soggetto sottoposto a procedura concorsuale – cfr. Cass. n. 6248/2014; Cass. n. 9434/2014 -. Peraltro, si ritiene in modo altrettanto fermo che l’incapacità processuale del fallito deve intendersi meramente “relativa” e può essere fatta valere esclusivamente dal curatore fallimentare (non anche dalla controparte, nè tanto meno può essere rilevata di ufficio dal Giudice), venendo la disposizione della L. Fall., art. 43, comma 1, ad esplicitare con riferimento all’ambito processuale, l’ulteriore previsione di cui alla L. Fall., art. 44, che prevede la generale inopponibilità ai creditori fallimentari di “tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguite (comma 1), nonchè dei “pagamenti ricevuti dal fallito” (comma 2) dopo la sentenza dichiarativa di fallimento – cfr. Cass. n. 5494/2012; Cass. n. 16816/2014-.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio -non potendo questa Corte affrontare il merito della controversia- ad altra sezione della CTR Campania, la quale darà applicazione ai principi sopra riportati, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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