Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15749 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 118/2/07 del 28/12/07.

udito l’avv. Andrea Gatto per il resistente, comparso in virtù di

procura notarile;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha aderito alle conclusioni della relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’intimato non si è costituito, ma ha depositato memoria speciale.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 21, essendo la decisione fondata sull’assunto che gli ispettori avrebbero potuto recarsi presso colui che teneva la documentazione della ditta per verificare la dichiarazione della lavoratrice di essere stata assunta il 12/10/2004 e cioè due giorni prima dell’ispezione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che il rispetto dell’obbligo del datore di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 21 – che prescrive che i libri paga e matricola siano tenuti nel luogo di lavoro e che dallo stesso non possano essere rimossi – è finalizzato ad assicurare la contestuale corrispondenza delle scritturazioni alla realtà aziendale, nonchè la permanente disponibilità della documentazione al controllo ispettivo; ne consegue che la tenuta dei libri paga e matricola da parte del datore presso il consulente del lavoro, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 5, non fa venir meno l’obbligo di tenere presso il luogo di lavoro una copia dei libri medesimi (Cass. 14959/09).

Ne consegue che il contenuto del libro matricola, non presente sul luogo di lavoro, non può corroborare la mera dichiarazione della lavoratrice.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui afferma la fondatezza della doglianza secondo cui l’avviso sarebbe illegittimo in quanto da esso non risulterebbero i meccanismi di calcolo necessari per quantificare la sanzione pecuniaria.

Anche il secondo motivo è manifestamente fondato.

Il destinatario della sanzione può infatti dedurre che la sanzione eccede i massimi previsti dalla norma, ma non può limitarsi – pena l’inammissibilità della censura – a dedurre che dall’avviso non risulterebbe il costo del lavoro (che a lui peraltro deve presumersi noto) in base al quale la sanzione stessa è calcolata secondo legge, non essendo onere dell’Ufficio esplicitare il calcolo relativo”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare il resistente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il resistente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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